Di Fulvio Conti Guglia. L’ambito di operatività della competenza del giudice del riesame si rileva compiutamente dalla norma ma spesso viene circoscritto dalla stessa giurisprudenza. Esso concerne, in particolare, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare e non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito sulla responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, dovendosi invece limitare al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Cass SS. UU. n. 7, 4/5/2000 ed altre succ. conf.), pur permanendo l’obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato (Cass. Sez.3°, 29 luglio 2013 n.32837; Cass. Sez. III n. 27715, 16 luglio 2010; Sez. III n. 18532, 17 maggio 2010).
Così, attraverso un’attenta esegesi normativa / giurisprudenziale, si è anche affermato che compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato (ex pl. Sez. IV n. 15448, 20 aprile 2012; Sez. III n. 27715\ 2010 cit.; Sez. III n. 26197, 9 luglio 010; Sez, III n. 18532\ 2010 cit., con ampi richiami ai precedenti).
Si tratta di argomentazioni che, sotto alcuni aspetti, chiariscono esattamente come il sindacato del Tribunale del riesame, lungi dall’estendersi ad ogni questione prospettata dall’indagato, resta comunque vincolato entro limiti ben precisi, rappresentati dalla effettiva influenza della questione dedotta sulla fondatezza del fumus del reato.
Tale principio di diritto, riaffermato nella giurisprudenza successiva, è stato integrato con l’ulteriore precisazione che la valutazione richiesta al Tribunale del riesame non può ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determinante in relazione al “fumus commissi delicti” (Sez. III n. 19331, 17 maggio 2011; Sez, III n. 7242, 25 febbraio 2011 non massimate).
Infine, quanto alla valutazione sull’elemento psicologico, si è reiteratamente riconosciuto che il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza dell’ipotesi accusatoria secondo il ricordato parametro del fumus del reato può riguardare anche l’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Cass. Sez. III n. 16497, 11 aprile 2013, Sez. II n. 2808, 21 gennaio 2009; Sez. IV n. 23944, 12 giugno 2008; Sez. I n. 21736, 4 giugno 2007. Si veda anche Corte Cost. ord. 157, 18 aprile 2007, menzionata in gran parte delle ricordate decisioni).