DIRITTO URBANISTICO – Variante per insediamento di impianti produttivi – Art. 5 D.P.R. n. 447/1998 – Conferenza di servizi – Potestà pianificatoria del Comune – Affidamento dell’istante.
La speciale procedura semplificata di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 non comporta abdicazione della istituzionale potestà pianificatoria del Comune, tale da rendere la proposta della Conferenza di servizi come obbligatoria, ma lascia integra la possibilità per l’Ente territoriale di discostarsene, sulla base di valutazioni urbanistiche (Cons. St. Sez. Vi, n. 2170/2012; n. 4498/2012; n. 5471/2007). Tuttavia, quando la stessa amministrazione comunale abbia, con una seria univoca di atti, considerato procedibile il ricorso allo strumento dell’approvazione della variante per l’insediamento di impianti produttivi ax art. 5 cit., e nel corso del procedimento siano stati espressi i favorevoli pareri culminati nella proposta di tutte le autorità pubbliche e dei soggetti interessati, compreso lo stesso Comune, riuniti in conferenza di servizi, vanno valutate attentamente, e con particolare pregnanza zul versante motivazione, le scelte del Comune, richiedendosi, nell’ambito delle valutazioni urbanistiche, anche una ponderazione degli opposti interessi, in considerazione delle aspettative sorte in capo agli istanti e delle particolari situazioni di affidamento.
(Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, n. 2182/2012) – Pres. f.f. Branca, Est.Quadri – Comune di Arcore (avv. Orlandi) c. D. s.r.l. (avv.ti Grella e Romanelli)
VIA, VAS E AIA – VAS – Nozione .
La valutazione ambientale strategica (VAS) è lo strumento volto a garantire gli effetti sull’ambiente dei piani e dei programmi, così da anticipare la valutazione della compatibilità ambientale ad un momento anteriore alla loro elaborazione ed adozione, in una prospettiva globale di sviluppo sostenibile idonea a conciliare, anche attraverso soluzioni alternativa, l’utilizzazione del territorio e la localizzazione degli impianti con la tutela dei valori ambientali (Cons. St. Sez. IV, 6.5.2013, n. 2446; 13.11.2012, n. 5715). La valutazione favorevole compiuta in sede di VAS non può, quindi, (nella specie: in sede di esame della proposta di variante al piano regolatore) essere rimessa in discussione per i profili attinenti alla compatibilità con l’ambiente del piano.
(Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, n. 2182/2012) – Pres. f.f. Branca, Est.Quadri – Comune di Arcore (avv. Orlandi) c. D. s.r.l. (avv.ti Grella e Romanelli)
RIFIUTI – Fresato d’asfalto – Nozione di sottoprodotto ex art. 184 bis d.lgs. n. 152/2006 – Classificazione CER.
Pur essendo il fresato d’asfalto generalmente classificato come rifiuto in quanto come tale disciplinato dal DM 5.2.1998 e contemplato dal Codice Europeo dei Rifiuti, nondimeno può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto, quando venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato nello stesso ciclo di produzione senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito. Data, infatti, la novità della classificazione del sottoprodotto (ex art. 184 bis d.lgs. n. 152/2006, aggiunto dal c. 1 dell’art. 12 d.lgs. n. 205/2010), va considerata non vincolante la classificazione recata dal codice CER anteriore alla definizione dei sottoprodotti alla stregua dei criteri sostanziali dell’art. 184 bis (cfr. Cons. St. Sez. IV, 28.2.2013, n. 1230, con riferimento alla pollina)
(Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, n. 2182/2012) – Pres. f.f. Branca, Est.Quadri – Comune di Arcore (avv. Orlandi) c. D. s.r.l. (avv.ti Grella e Romanelli)