L’Agenzia delle Entrate definisce gli adempimenti dichiarativi, le modalità per effettuare i versamenti e richiedere i rimborsi dell’imposta sulle transazioni finanziarie e i relativi obblighi strumentali. Si tratta di indicazioni necessarie per la corretta applicazione dell’imposta prevista dall’articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale avendo caratteristiche molto innovative, come l’extraterritorialità, comporta la necessità di individuare regole chiare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 19 del decreto del 21 febbraio 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione – La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, in alternativa all’invio telematico possono presentare la dichiarazione anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente.
Versamenti – Nel provvedimento vengono specificate le modalità di pagamento dell’imposta che normalmente deve avvenire utilizzando il modello F24 ma si danno istruzioni anche ai soggetti non residenti che non hanno un conto corrente in Italia e non possono utilizzarlo. In
questo caso si utilizza il bonifico in euro indicando come causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione indicano le proprie generalità al posto del codice fiscale, qualora non lo possiedano. I codici Iban sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze.
Obblighi e adempimenti dichiarativi – Il documento specifica gli obblighi strumentali cui sono soggetti i responsabili del versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare gli obblighi consistono nella registrazione, entro il termine di versamento dell’imposta, delle informazioni indicate nel “prospetto analitico” delle operazioni. Sono inoltre contemplati gli obblighi semplificati per gli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta diversi dagli intermediari.
Come chiedere i rimborsi – In attuazione all’articolo 22 del decreto del 21 febbraio 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel provvedimento vengono dettate le disposizioni in merito ai rimborsi sia delle eccedenze del versamento che emergono dalla dichiarazione sia
di quelli derivanti dall’applicazione della presunzione di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto, nei casi in cui la medesima operazione sia stata assoggettata all’imposta più di una volta.
Gli intermediari sono sempre considerati acquirenti o controparti finali – Specifiche disposizioni riguardano gli intermediari responsabili d’imposta localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al
recupero dei crediti. Il provvedimento indica specificatamente gli oneri e i relativi adempimenti cui gli stessi intermediari sono tenuti al fine di essere trattati come gli intermediari residenti in stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti.
“Prospetto di riepilogo” per le società di gestione – Alcune regole, infine, riguardano specificatamente le attività delegate alla società di gestione accentrata (art. 80 del Testo Unico della Finanza). In particolare viene precisato che i soggetti che si avvalgono della società di gestione accentrata per il versamento dell’imposta e per gli obblighi dichiarativi, dovranno inviare alla stessa, secondo precisi termini, le informazioni utilizzate per il calcolo dell’imposta necessarie per il versamento e per l’adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista. Entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, la società di gestione accentrata dovrà rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi inviati dai deleganti e segnalare le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all’imposta dovuta.