di Ruggero Tumbiolo. La Corte Costituzionale, con la sentenza 21 maggio 2012, n. 133, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17.
La sopra indicata legge regionale (composta di un solo articolo) ha modificato l’art. 85 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, inserendo, dopo il comma 3 di quest’ultimo, il comma 3-bis, il quale prevede che le autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati «sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro».
La Corte, dopo aver premesso che la disciplina degli scarichi idrici si colloca nell’ambito della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, afferma che la norma regionale censurata, prevedendo un generico e tacito rinnovo, di quattro anni in quattro anni, dell’autorizzazione agli scarichi domestici ed assimilati, si discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento e, segnatamente, dall’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che stabilisce che l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e che un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
Né, secondo la Corte, giova richiamare l’art. 124 del codice dell’ambiente, là dove consente al legislatore regionale di prevedere forme di rinnovo tacito di autorizzazioni agli scarichi idrici per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, individuate in modo puntuale.
La norma regionale censurata, al contrario, prevede un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi non solo domestici, ma anche di quelli a questi assimilati e, quindi, non meglio individuati.
La Corte ricorda, infine, il principio, più volte ribadito, secondo cui è necessario che il provvedimento autorizzatorio in tema di scarichi idrici (più in generale, di smaltimento dei rifiuti), venga concesso previa positiva verifica dell’esistenza dei requisiti necessari al rilascio dello stesso.