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di Carlo Rapicavoli – E’ stato pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 21 giugno il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Di seguito le principali disposizioni, in vigore da oggi, di interesse diretto per gli Enti Locali.

INDENNIZZO DA RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per i procedimenti amministrativi relativi all’avvio o all’esercizio di attività di impresa, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, viene introdotto l’obbligo di indennizzo per il ritardo.

In caso di inosservanza del termine di conclusione di ogni procedimento amministrativo ad istanza di parte, l’Amministrazione è tenuta a corrispondere all’interessato, a titolo di indennizzo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro.

Per ottenere l’indennizzo, l’interessato deve prima azionare il potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990) entro sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; deve cioè fare istanza alla figura apicale dell’amministrazione, individuata con delibera di Giunta, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquido l’indennizzo maturato a tale data, l’interessato può ricorrere al TAR.

E’ obbligatorio inserire nella comunicazione di avvio del procedimento le informazioni relative al diritto all’indennizzo, alle modalità e termini per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

L’art. 30 introduce semplificazioni in materia edilizia:

• l’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio;

• Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria.

• Vengono semplificate e incentivate il recupero e le ristrutturazioni degli edifici.

DURC

Inadempienze contributive

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Acquisizione d’ufficio

Il DURC deve essere dunque acquisito d’ufficio per via telematica per:

• la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
• l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che dispone che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
• la stipula del contratto;
• il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
• il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Validità del DURC

Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 180 giorni dalla data di emissione.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.

DURC irregolari

Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Nel caso in cui la soprintendenza non renda il parere di compatibilità paesaggistica del progettato intervento entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, non è più richiesta la convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 149 comma 9 del Codice, ma l’Amministrazione può provvedere direttamente sulla domanda di autorizzazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Viene riformulato l’art. 243 del D. Lgs. 152/2006 sulla gestione delle acque sotterranee emunte.

Viene inoltre nuovamente modificata la disciplina in materia di terre e rocce da scavo.

Attraverso l’introduzione di un nuovo comma 2-bis all’articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006 (sottoprodotto), si circoscrive l’applicazione del D. M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” ai soli casi di terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o Autorizzazione integrata ambientale.

Viene esclusa dal campo di applicazione del D. M. 161/2012 anche l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del D. Lgs. 152/2006).

Le terre e rocce da scavo che non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale sono pertanto da considerare sottoprodotti e non rifiuti se il produttore dimostra che sono destinate direttamente all’utilizzo in un determinato ciclo produttivo nello stesso sito o in un altro luogo, che non contengono fonti di contaminazione, che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute e che non è necessario sottoporle ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Le matrici materiali di riporto sono escluse — al pari del suolo — dalle norme in materia di rifiuti in base a quanto stabilito dall’articolo 185 del D. Lgs. 152/2006, con la modifica all’articolo 3 del D. L. 2/2012 che ne contiene l’interpretazione autentica.

Tale interpretazione viene integrata precisando che le matrici materiali di riporto sono costituite “da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”.

Attraverso la sostituzione dei commi 2 e 3, la norma stabilisce a livello applicativo che le matrici, ai fini dell’esclusione dalla normativa sui rifiuti, devono essere sottoposte a test di cessione sui materiali granulari, ai sensi del D. M 5 febbraio 1998 e ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.

Nel caso i test risultino conformi ai limiti del testo di cessione, le matrici devono comunque rispettare la normativa in materia di bonifica dei siti contaminati. Se invece sia rilevata la non conformità le matrici vanno considerate fonti di contaminazione che devono essere rese conformi, oppure rimosse, oppure sottoposte a messa in sicurezza permanente.

LIBERALIZZAZIONE WI-FI

E’ stata prevista la liberalizzazione dell’accesso ad Internet, fatto salvo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l’identificativo del dispositivo utilizzato.

L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l’identificazione personale dell’utilizzatore

RAZIONALIZZAZIONE DEI CED

L’Agenzia per l’Italia digitale, con l’obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni effettuerà il censimento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione ed elaborerà le linee guida finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Il piano triennale deve individuare i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, oltre a quanto previsto dall’art. 53 della Legge 35/2012, vengono destinati annualmente dal 2014 al 2016 100 milioni di euro per un piano di edilizia scolastica su proposta della Presidenza del Consiglio.

Non sono note le modalità per l’accesso ai fondi.

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

L’art. 19 del D. L. 69/2013 integra le disposizioni del Codice dei Contratti sulle concessioni di lavori pubblici.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture riferite all’anno 2012 (la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate), in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici, è differito al 31 gennaio 2014, unitamente ai dati dell’anno 2013.

Vengono altresì prorogati al 31 dicembre 2015 i termini previsti dalle disposizioni transitorie del Codice dei Contratti relativi alle modalità di dimostrazione dei requisiti da parte dell’impresa, dei requisiti da parte dei progettisti e sulla facoltà, per le gare sotto soglia, di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

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