Con Ordinanza in data 8 febbraio 2013 il Tribunale di Savona ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata L.R. n. 24 del 2001 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) sotto un duplice profilo:
1. Dell’art. 2 comma 1 e dell’art. 4 della Legge Regione Liguria del 6 agosto 2001 n. 24 nella parte in cui prevede che sono consentiti interventi di recupero dei sottotetti in deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente od in corso di formazione e in deroga ai Piani Regolatori Generali e ai Piani Urbanistici Comunali vigenti e/o adottati e alle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti, in quanto introdurrebbe una speciale causa di non punibilità per la violazione penale prevista dall’art. 44 lett. a) DPR 380/2001, violando la riserva e la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia penale
2. Dell’art. 2 comma 3 e comma 8 della Legge Regione Liguria del 6 agosto 2001 n. 24 nella parte in cui prevede che gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia anche qualora avvengano con modificazione delle altezze di colmo e di gronda, consentendo modifiche della sagoma e dei prospetti degli edifici nonché significativi aumenti di volumetria, ponendo quale unico limite quello della altezza massima degli edifici posta dallo strumento urbanistico, in quanto in contrasto con la definizione di “ristrutturazione edilizia” dettata degli artt. 3 lett. d) ed e), 10 lett. c) DPR 380/2001, e quindi in violazione della potestà legislativa dello Stato per la determinazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio
Il testo dell’ordinanza e dell’istanza di sospensione del giudizio e di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale è el P.M. è reperibile all’indirizzo: http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/tribunale-di-savona-sez-penale-ordinanza-8-febbraio-2013