Arrivano i chiarimenti sulla deduzione analitica dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente dalla base imponibile Irpef e Ires e sulla presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse. Nella circolare n. 8/E l’Agenzia fornisce tutte le regole per orientarsi tra le novità della deduzione analitica dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente che i contribuenti possono far valere nelle dichiarazioni dei redditi (Irpef e Ires) partendo dalle regole generali e passando per i casi particolari come il regime della trasparenza, il consolidato e i rapporti con il regime delle società non operative. Il documento di prassi si concentra poi sulle istanze di rimborso per le annualità pregresse.
La deduzione analitica dell’Irap – Acquisito il parere del Dipartimento delle Finanze, la circolare precisa che al contribuente è riconosciuta a regime la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, sia la quota Irap commisurata all’imposta corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato, non ammesso in deduzione, sia il forfetario 10% dell’Irap versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.
Come fruire della deduzione analitica – Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l’anno solare, l’Irap può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (Modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per
redditi assimilati.
Tempistica scaglionata per le istanze di rimborso – Per le annualità pregresse, secondo la normativa (art. 38 DPR n. 602/1973), è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali alla data del 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge n. 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.