5 minuti

di Morena Luchetti.  Lo spunto per questa riflessione viene dall’articolo del 23 gennaio 2013 pubblicato su questo blog e relativo alle procedure di infrazione comunitaria che l’Italia ha ancora aperte con l’Europa.

L’articolo ne cita 99, secondo quanto riportato dal Ministro Moavero, ed il pensiero corre a quella in ambito demanialistico che, per molti, rappresenta una vera “scommessa” sul futuro delle concessioni demaniali marittime in Italia.

Tenendo a mente l’elenco riportato nel predetto articolo, l’infrazione in argomento è tra quelle comprese nella materia della “Libera prestazione dei servizi e stabilimento”, ed  direttamente collegata ai principi della Direttiva 123/2006/CE, c.d. Direttiva Bolkestein, che ha dischiuso le porte degli Stati consentendo agli operatori economici di poter intervenire in tutto lo spazio europeo, erogando merci e servizi in regime di concorrenza.

Gli interessi, nel settore dell’economia delle coste, sono molteplici, e tutti, diversamente, apprezzabili.

Da un lato sta la componente “imprenditoriale”, quella esistente da tempo sulle nostre spiagge, fatta, principalmente, di piccole imprese di dimensione famigliare, che da generazioni esercitano le concessioni demaniali, immettendo sul mercato un servizio di qualità, attento alle esigenze della clientela e curato nei dettagli, come solo gli artigiani di “casa nostra” sanno fare. Dall’altro lato sta la componente di parte pubblica, lo “Stato”, alla prese con un immenso patrimonio ancora da valorizzare, che in campo mette varie azioni di politica economica, aprendo al mercato e dismettendo beni pubblici.

In questo contesto è presente un terzo soggetto, dato dagli operatori internazionali, che in alcune Regioni si sta già muovendo, attratto dalle bellezze naturali delle nostre coste e dai possibili impieghi economici che di esse si possono fare.

In questo scenario, l’appuntamento con l’Europa non è più rinviabile.

La procedura di infrazione comunitaria, che si è snodata concretamente in due procedure “affini” (la prima attinente il c.d. diritto di insistenza di cui all’art. 37 del Codice della Navigazione, la seconda, complementare, relativa al rinnovo automatico delle concessioni previsto dal comma 2 dell’art. 01 del D.L. 400/1993) è stata risolta solo in parte; come noto, infatti, con l’abrogazione sia del diritto di insistenza, avvenuta per mezzo dell’art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009, che del rinnovo automatico, mediante l’art. 11 della Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), è stato possibile porre le basi per la successiva disciplina di settore, eliminando ciò che risultava in contrasto con il diritto europeo.

L’opera, però, è incompiuta.

Il Governo, difatti, come scritto nella Legge Comunitaria 2010, deve mettere mano ad un riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge, che concernono:

–          la durata delle concessioni,  

–          l’affidamento delle stesse, nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà d stabilimento,

–          le modalità di riscossione e suddivisione dei proventi derivanti dai canoni,

–          la disciplina del titolo giuridico di uso o utilizzo di aree demaniali,

–          i vincoli per le Regioni nel rilascio delle concessioni,

–          l’equo indennizzo per le ipotesi di revoca dalla concessione,

–          i criteri per la decadenza dal titolo.

Ad oggi, però, la riforma manca.

Il Governo ha “saltato” l’appuntamento fissato nella Legge delega, procrastinandolo per il prossimo esecutivo.

Ciò di cui disponiamo è solamente una disciplina transitoria, che ovviamente non riordina nulla, ma si limita semplicemente ad allungare la durata delle concessioni, portandole sino, stando all’ultima novella legislativa, al 31.12.2020[1], senza affrontare, di fatto, compiutamente la questione, lasciando tutte le parti in gioco in un limbo, forse definibile, visti gli antefatti, solo a livello europeo.



[1] Nelle more di definizione del nuovo quadro di riferimento, la disciplina transitoria recata dall’art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009, convertito nella L. 25/2010, ha prolungato la durata delle concessioni demaniali marittime uso turistico ricreativo sino al 31.1.2.2015. Successivamente, con il D.L. 179/2012 c.d. Decreto Sviluppo, la durata è stata estesa al 31.12.2020. A seguire, con la Legge di Stabilità 2013, approvata con Legge n. 228/2012, la portata della proroga è stata estesa anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali, con finalità sportive e di nautica da diporto, compresi i punti d’ormeggio, approdi e porti turistici. Restano fuori dal beneficio della proroga la cantieristica e la pesca professionale.

 

Lascia un commento