DIRITTO URBANISTICO – Sanatoria – Limiti – C.d. sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria” – Estinzione del reato urbanistico – Esclusione – Artt. 3, 36, 44 lett. c), 45 Dpr n. 380/2001.
In materia urbanistica, non è sanabile l’opera che non sia “conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda” ex art. 36 del Dpr n. 380 del 2001 (Cass. Sez. 3, n. 111149 del 15/02/2002, Rossi). Né appare invocabile la cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale”, secondo cui sarebbe ammissibile la sanatoria di opere che, benché non conformi alle norme urbanistico – edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui siano state eseguite, lo siano diventate successivamente. L’orientamento che riconosce tale possibilità di sanatoria (c.d. “giurisprudenziale” o “impropria”) si basa essenzialmente sull’argomento secondo cui non avrebbe senso dare corso alla demolizione di un’opera che subito dopo potrebbe essere assentita. In nessun caso, tuttavia, tale tipo di sanatoria può comportare l’estinzione del reato urbanistico, non essendo applicabile il disposto di cui all’art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Cass. Sez. 3, n. 24451 del 26/04/2007, P.G. in proc. Micolucci).
(conferma sentenza della Corte d’Appello di Brescia in data 03/10/2011) Pres. Gentile, Est. Andreazza, Ric. Bet
DIRITTO URBANISTICO – Pertinenza urbanistica – Caratteristiche del manufatto pertinenziale – Natura pertinenziale di un manufatto – Oggettiva compresenza dei requisiti – Necessità.
Le caratteristiche peculiari della pertinenza urbanistica sono state più volte indicate e possono essere così sintetizzate: – deve trattarsi di un’opera che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato; – deve essere preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso onde renderne più agevole e funzionale l’uso; – deve essere sfornita di un autonomo valore di mercato e non deve essere valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell’edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede; – la relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma “di servizio”, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso. Si è ulteriormente chiarito, che il manufatto pertinenziale, oltre a dover accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente, deve necessariamente presentare la caratteristica della ridotta dimensione anche in assoluto, a prescindere dal rapporto con l’edificio principale e non deve essere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e con quelli eventualmente soltanto adottati. È dunque evidente che la natura pertinenziale di un manufatto non può essere astrattamente desunta, esclusivamente dalla destinazione (peraltro soltanto dichiarata e pure incerta: “lavanderia o legnala”) o dalle caratteristiche costruttive, ma deve risultare dalla oggettiva compresenza dei requisiti menzionati (Cass. Sez.3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno e altro).
(conferma sentenza della Corte d’Appello di Brescia in data 03/10/2011) Pres. Gentile, Est. Andreazza, Ric. Bet
Vedi: sentenza per esteso e altre massime si ringrazia AmbienteDiritto.it