5 minuti

IvaIl 27 dicembre scade il termine per l’acconto Iva, colpite dal balzello tutte le partite Iva che effettuano le proprie liquidazioni con regime mensile o trimestrale.

Tre i sistemi di calcolo della somma complessiva da versare:

Il metodo c.d. storico, prevede il versamento di un acconto pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo periodo di riferimento, (il mese di dicembre del 2011 per i contribuenti mensili e il trimestre ottobre-novembre-dicembre 2011 per quelli trimestrali). Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Altro criterio di calcolo il c.d. metodo previsionale, basato sulla previsione, riferita all’anno in corso, delle possibili entrate che si verificheranno nel mese di dicembre 2012 o nell’ultimo trimestre dello stesso anno. La percentuale da versare rimane all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Infine il metodo analitico, calcola la somma sulle entrate effettive realizzate, per i contribuenti mensili, dal 1 al 20 dicembre e per quelli trimestrali dal 1 ottobre al 20 dicembre. In questo caso si è tenuti a un versamento pari al 100%, risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali); operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali); operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Sono esentati, coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2012; coloro che hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 2012; coloro che operano in regime agricolo di esonero; coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili; coloro che esercitano attività di intrattenimento; le società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfettario; coloro che hanno usufruito nel corso del 2011 del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali; coloro che operano nel regime dei contribuenti minimi o nel regime contabile agevolato.

Sussiste, la possibilità di compensazione dell’importo con gli eventuali crediti d’imposta ed altre imposte e contributi. Mentre se varia la periodicità con la quale il contribuente effettua le liquidazioni d’imposta rispetto all’anno precedente, con un passaggio da versamento trimestrale a mensile il contribuente dovrà calcolare l’acconto su 1/3 dell’imposta versata per il trimestre che va dal 1 ottobre al 31 dicembre. Diversamente il passaggio da versamento mensile a trimestrale prevede che l’acconto sia calcolato con riferimento alle liquidazioni mensili degli ultimi tre mesi (1/10-31/12). Per il versamento dell’acconto Iva in via telematica, si può procedere da soli o attraverso uno degli intermediari autorizzati, servendosi del modello F24 e riportando i codici 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali.

Per chi paga in ritardo, sono previste le solite sanzioni a cui si assommano gli interessi di mora e messa in ruolo. Mentre, le sanzioni penali scattano per coloro che non avranno pagato entro il 27 dicembre per cifre superiori ai 50 mila euro. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Il c.d. ravvedimento operoso è possibile versando entro 30 giorni (cioè¨ entro il prossimo 26 gennaio) l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 3% (cioè¨ 1/10 del 30%) più gli interessi nella misura del 2,5% annuo con maturazione giornaliera. Oppure, per il ravvedimento a lungo termine, il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, la sanzione è del 3,75% (cioè 1/8 del 30%) più gli interessi nella misura del 2,5% annuo con maturazione giornaliera.

Lascia un commento