FOCUS
UN ATROCE TENTATIVO DI DISTRUGGERE L’URBANISTICA ITALIANA.
Paolo Maddalena
Vice Presidente Emerito della Corte costituzionale
Una delle più sconvolgenti proposte di legge che concerne la distruzione urbanistica dell’Italia (formulata in un articolo unico, suddiviso in 9 commi) è stata approvata il 21 novembre 2024 dalla Camera dei Deputati, con il voto congiunto del Centrodestra, nonché del Partito Democratico, Azione, Italia viva e Più Europa. Ora si attende il voto del Senato, che, se sarà favorevole, farà diventare legge della Repubblica Italiana, una legge praticamente contraria agli interessi del Popolo sovrano e favorevole ai distruttori dell’ambiente naturale e urbano del nostro Paese.
E’ un gravissimo segnale, che dimostra come anche le Istituzioni rappresentative siano diventate possibili vittime delle insidie e delle menzogne del sistema economico predatorio neoliberista, che non ha remore nel favorire l’accentramento della ricchezza nelle mani di pochi e l’impoverimento di molti, producendo, tra l’altro, la perdita di beni collettivi di altissimo e irriproducibile valore.
Il comma 2 di questa proposta di legge intende distruggere un caposaldo della tutela urbanistica: la sottoposizione all’approvazione di un “piano particolareggiato” o di “lottizzazione convenzionata” dei casi di superamento dei limiti volumetrici o di altezza delle costruzioni edilizie (come oggi previsto dall’art. 41-quinquies, comma 6, della legge urbanistica n. 1150 del 1942, e dall’art. 8 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444, del 1968), mentre il comma 4 della stessa proposta, proseguendo in questa distruzione, sancisce che “costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia” (con tutti i benefici che ciò comporta), gli interventi che portano “alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche, differenti da quelli originari”. Dunque, come si accennava, una debacle totale e perenne del nostro ordinamento urbanistico, che ha sempre tutelato la salvaguardia dell’“ordine”, dell’”armonia” e del “decoro” dei nostri Centri abitati.
E tutto questo in palese contrasto e calpestando i “principi fondamentali della nostra Costituzione e gli stessi “fondamenti” del “diritto”, e cioè il principio ineludibile della “Giustizia” e quelli, più esplicativi, di “libertà, eguaglianza e solidarietà”.
Innanzitutto è violato l’articolo 3 Cost., per vari motivi, e soprattutto “per illogicità manifesta”. Non può infatti sfuggire che la legge proposta è totalmente priva dei caratteri della “interpretazione autentica”.
In effetti, non solo i contrasti giurisprudenziali (presupposto per una legge di interpretazione autentica) ricordati nella relazione di accompagnamento sono assolutamente insignificanti, ma, d’altro canto, non si ravvisa in tutta la proposta di legge nessuna “disposizione” di carattere realmente “interpretativo”, una disposizione cioè che privilegi una tra le tante interpretazioni possibili, in modo che “coesistano” due norme: quella precedente e quella successiva che ne chiarisca il significato.
Estremamente palese è poi la violazione dell’articolo 9 Cost., che “tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione, l’ambiente (naturale e urbano), la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Basti pensare che questa proposta di legge, consentendo di costruire edifici di “altezza” e “volume” superiori a quelli degli “edifici preesistenti e circostanti”, oppure edifici che presentano “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche, anche integralmente differenti da quelli originari”, rompe l’”ordine”, l’”armonia” e il “decoro” dei Centri abitati, e crea un caos edilizio di immani proporzioni.
Un’altra palese violazione è quella dell’art. 42 Cost., il quale assegna alla “funzione sociale” della proprietà privata, il compito di “assicurare” la salvaguardia della “proprietà pubblica” della Collettività. Non è dubbio, infatti, che, nel nostro caso, come insegnava Carl Schmitt, parlando di “superproprietà” del Popolo, l’ “ordine”, l’ “armonia” e il “decoro” dei Centri abitati sono da considerare “beni giuridici” in “proprietà pubblica” degli abitanti (sull’argomento, vedi Corte costituzionale, Sentenze: n. 105 del 2008, n. 1 del 2010, n. 112 del 2011, riguardanti il rapporto tra “cosa” e “beni giuridici”, in casi paragonabili al nostro), e la loro salvaguardia rientra tra i “limiti” che i proprietari privati devono rispettare, per assicurare la “funzione sociale” della loro proprietà. Si può ricordare in proposito che l’art. 153 della Costituzione di Weimar affermava, a tal proposito, che “la proprietà obbliga”.
Si potrebbe continuare a lungo. Ma si è detto l’essenziale, ed è sufficiente chiudere questa rassegna delle “incostituzionalità” con un’altra sola considerazione, il fatto che questa proposta di legge nasconde un fine terribilmente ingiusto e riprovevole: favorisce i costruttori (pochi), a danno degli abitanti (molti), violando in pieno l’articolo 41 della Costituzione, secondo il quale “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Si spera che il Senato voglia porre rimedio a questo insano tentativo di distruggere l’ambiente in cui viviamo, un ambiente che è valso all’Italia la definizione di “Bel Paese”.