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Durante la conversione in legge del “Decreto liberalizzazioni” è stata modificata l’esenzione prevista, ai fini IMU, per gli enti non commerciali.

L’esenzione vale per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive per le quali si paga una retta simbolica, e purché, non abbiano modalità commerciali.

Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’agevolazione fiscale è limitata solo alla porzione di immobile destinata ad attività non commerciali, se identificabile. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si rende necessaria l’effettuazione della variazione catastale. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, con la C.M. n.3/12 del 18 maggio 2011 ha chiarito che i comuni possono deliberare l’esenzione per gli immobili posseduti dalle Onlus, ma il relativo costo rimane a carico dell’ente, in quanto sono applicabili anche all’Imu le agevolazioni previste dall’art.21 del D.Lgs. n.460/97, secondo cui le amministrazioni locali possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dal «pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti». In ogni caso l’esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato».

Il decreto spiega quando un’attività può essere definita senza scopo di lucro e come individuare la proporzione tra aree commerciali e no profit negli edifici a destinazione mista.

Sono considerate non commerciali, le attività assistenziali e sanitarie quando sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e sono prestate a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale.

Il corrispettivo simbolico è il parametro per classificare come non commerciali anche le attività ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Se le attività non sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate, devono essere svolte a titolo gratuito o dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico, senza superare la metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali.

Le attività didattiche sono considerate paritarie rispetto a quella statale quando è garantita la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e vengono svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.

In base al decreto, un’attività può essere definita non commerciale quando è svolta senza scopo di lucro e, in conformità a quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea, non si pone in concorrenza con altri operatori del mercato e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Lo statuto degli sogetti ad esenzione, deve prevedere il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, ma di reinvestirli in attività utili allo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo di solidarietà sociale.

Il c.d. rapporto proporzionale, inserito nel decreto è determinato con riferimento allo spazio e al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali. Se l’utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione è determinata in base ai giorni in cui si svolge un determinato tipo di attività. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell’immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare per la determinazione dell’Imu.

Dopo i negativi rilievi sollevati del Consiglio di Stato, l’Esecutivo con una interpretazione palesemente forzata della legge conferisce una sorta di discrezionalità nel decidere quando un’attività può essere definita commerciale e quando invece rientra tra le iniziative senza scopo di lucro.

 

L’IMU 2012 – per gli enti ecclesiastici. 

LE ALIQUOTE
Per gli enti ecclesiastici (e non profit in generale) l’unica aliquota applicabile ad oggi è quella dello 0,76%, in attesa che i Comuni determinino quella definitiva (entro settembre).

ESENZIONI/RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati. Per quanto riguarda l’aspetto temporale dell’applicabilità di tutte le esenzione e riduzioni, il beneficio spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalle relative norme.

ESENZIONI
Permangono le esenzioni per terreni ed i fabbricati di cui all’art. 7 comma 1 lettere b) c) d) e) f) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 (Legge ICI), vale a dire (per quanto riguarda i n ostri enti):
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (quindi le chiese);
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze (ad es. chiese, case canoniche, locali di ministero pastorale (oratori), strutture sportive aggregate agli oratori, sale parrocchiali, case ‘alpine’ o ‘per ferie’, purchè utilizzate direttamente dalla Parrocchie per le finalità di culto di cui all’art. 16 della L. 222/85, scuole materne e le case di riposo, utilizzate direttamente dall’ente parrocchia).;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti non profit, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e culto (esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana).
Quanto al concetto di ‘utilizzati’ si richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale: ‘l’esenzione spetta solo per i fabbricati che rispettano il requisito della diretta utilizzazione da parte dell’ente non commerciale proprietario’ (ordinanza 429/2006).
In riferimento alla lettera i) di cui sopra, l’esenzione opera esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte “con modalità non commerciali”. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, individuata catastalmente. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla suddivisione catastale, dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Per il 2012 l’imposta va pagata sull’intera unità catastale interessata.

VERSAMENTO DELL’IMU
Il pagamento dell’IMU potrà essere effettuato a mezzo del modello di versamento unitario (F24) e dal 1° dicembre 2012 tramite apposito bollettino postale. In questo ultimo caso va distintamente indicata nel modello di versamento la quota di competenza del comune da quella di competenza dello Stato.

Nota legislativa:
Decreto Ministeriale 19/11/2012 n. 200 – (Gazzetta ufficiale 23/11/2012 n. 274): Ministero dell’Economia e delle Finanze – Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174

Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2012

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