di Ruggero Tumbiolo. “Nelle gare d’appalto da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante. Infatti, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 121 del d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207, è attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice”: è questo il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 36 del 29 novembre 2012.
La questione dell’individuazione del soggetto competente a eseguire la verifica di anomalia era stata rimessa all’Adunanza Plenaria dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 5270 del 12 ottobre 2012.
Il legislatore, precisa l’Adunanza Plenaria, ha rimesso al r.u.p. ogni valutazione innanzi tutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica di anomalia dell’offerta, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e degli organismi della stazione appaltante o, invece, concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua.
Risolta la questione di dirittto che ha determinato la rimessione all’Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato, nel procedere all’esame dei singoli motivi di ricorso, richiama alcuni consolidati indirizzi della giurisprudenza amministrativa secondo cui:
– il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte va circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento;
– la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica e non concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non delle sue singole componenti;
– il concorrente, al fine di illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, è ammesso a fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta e, quindi, anche su voci non direttamente additate dalla stazione appaltante siccome incongrue.