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La sfida Twin Transition tra l’opportunità di una trasformazione digitale e la necessità ambientale

Gianluca Trenta*

Abstract [It]: Il presente lavoro analizza la rivoluzione dei processi produttivi verso la modernizzazione realizzata attraverso la simultanea trasformazione digitale e ecologica-ambientale.

Abstract [En]: This work analyzes the revolution in production processes towards modernization achieved through simultaneous digital and ecological transformation-environmental.

Parole chiave: doppia transizione; trasformazione digitale; trasformazione ecologica-ambientale.

Keywords: Twin Transition; digital transformation; ecological-environmental transformation.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La proposta di aggiornamento del PNIEC. – 3. Le proposte della Commissione europea. – 4. Conclusioni.

1. Premessa.

Nel mondo, attraversato da cambiamenti significativi nelle più svariate tematiche, quali lo sviluppo della tecnologia e la necessità di affrontare il cambiamento climatico, è emerso un concetto innovativo: la Twin Transition.

Tale espressione ricorre ormai da tempo nei piani strategici di molte istituzioni pubbliche e di molte imprese, che nella ricerca delle trasformazioni digitali e verdi della società, devolvono sempre più risorse allo studio di una roadmap che consenta a persone, macchinari e processi di evolversi lungo le direttrici della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale.

Il fine di tale approccio non è favorire l’uno a scapito dell’altro bensì di trovare un percorso sinergico che sfrutti gli sviluppi digitali per stimolare le iniziative verdi. Ciò implica lo sfruttamento della potenza delle tecnologie emergenti1 per guidare l’efficienza, ottimizzare l’uso delle risorse e trasformare le amministrazioni pubbliche e le industrie. Contemporaneamente, sul versante verde, si sviluppano politiche eco-friendly, come l’utilizzo di energie rinnovabili.

La Twin Transition aspira a costruire un futuro più equo e sostenibile, tentando di enfatizzare l’inclusività, riconoscendo la necessità di garantire i benefici delle trasformazioni digitali e verdi erga omnes, evitando disparità sia in ambito digitale che di giustizia ambientale2.

A tale ambizioso progetto aspira anche la Commissione Europea, che ha ritenuto necessario occuparsi della Twin Transition, inserendola quale pilastro chiave della sua agenda strategica, delineando politiche e quadri completi per guidare i Paesi membri. Un esempio di tale volontà è riscontrabile nel Green Deal Europeo3 che stabilisce ambiziosi obiettivi per la neutralità carbonica rimarcando il ruolo delle tecnologie digitali anche se riscontrate alcune criticità4. Per centrare l’obiettivo la Commissione Europea oltre a istituire numerosi programmi di finanziamento, che supportano progetti green con quelli digitali, favorisce la sinergia tra l’industria privata, governi e istituti di ricerca al fine di una transizione verso una società più sostenibile e digitalmente avanzata5.

È essenziale a tal fine mettere in atto una pianificazione strategica attraverso investimenti tecnologici green al fine di trovare un equilibrio tra l’innovazione digitale e la responsabilità ambientale. In tale modo tutte le società possono tracciare la giusta strada per un futuro non solo tecnologicamente avanzato, ma anche ambientalmente sostenibile.

La Twin Transition è considerata uno dei capisaldi della ripresa post pandemia ed è creato ad hoc affinché impatti significativamente sulla competitività e sulla crescita internazionale, come evidenziato dal rapporto DESI 20226 della Commissione Europea: «i progressi che il nostro Paese sarà capace di compiere nei prossimi anni verso la transizione digitale, ecologica e la sostenibilità saranno cruciali per consentire all’intera UE di conseguire gli obiettivi del decennio digitale per il 2030».

I mutati scenari internazionali, legati essenzialmente alla crisi energetica, hanno determinando nuovi assetti globali che impongono al sistema produttivo nuove sfide per competere nell’attuale contesto economico. Pertanto, il sistema produttivo composto da aziende private e pubbliche, per essere competitive su scenari internazionali, sono chiamate ad investire in tecnologia e a produrre in maniera sostenibile.

Sul versante nazionale italiano tale approccio è rinvenibile nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (d’ora in poi PNRR) ossia nel documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU). Quindi, Il PNRR rappresenta un’occasione irripetibile per avviare un nuovo ciclo di sviluppo inclusivo e sostenibile7.

Il PNRR si sviluppa lungo 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Tali componenti sono raggruppate in 6 Missioni fondamentali. Per ogni Missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione degli interventi. In particolare la Missione 1 avente per titolo la Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo si occupa di promuovere la transizione digitale nella PA, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, migliorare la competitività delle filiere industriali e rilanciare il turismo e la cultura; la Missione 2 avente per titolo la Rivoluzione verde e transizione ecologica ha l’intento di incentivare la sostenibilità sociale ed economica, con interventi che coinvolgono aree come l’agricoltura, la gestione dei rifiuti, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili8 e la biodiversità del territorio9.

2. La proposta di aggiornamento del PNIEC.

Nella proposta di aggiornamento del piano trasmesso lo scorso 30 giugno alla Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (d’ora in poi MASE) ha svolto una ricognizione dei principali indicatori energetici ed emissivi per definirne lo stato dell’arte al 202110, con una previsione al 2030 a politiche vigenti.

Se confrontati con gli obiettivi declinati nel Piano nazionale integrato energia e clima (d’ora in poi PNIEC) del 2019, i dati rilevano delle distanze rispetto agli obiettivi che originariamente si prefiggeva di raggiungere. A livello esemplificativo, al 2030 la penetrazione delle fonti rinnovabili a politiche vigenti assume un valore del 27%, contro un obiettivo del PNIEC 2019 del 30%; il consumo finale a politiche vigenti assume un valore di 109 Mtep, contro un obiettivo del PNIEC 2019 di 104 Mtep; la riduzione delle emissioni nel settore non industriale (nonETS) a politiche vigenti assume un valore di 28,6%, contro un obiettivo del PNIEC 2019 del 33%11. Questi «gap» possono essere riconducibili a fattori che nel Piano 2019 non erano assolutamente prevedibili come la pandemia dovuta dal Covid-19, la ripresa economica e il conflitto russo-ucraino.

Un fattore rilevante, che ha accelerato la transizione, è stato l’aumento record dei prezzi dell’energia nel 2021. Ciò ha consentito di dare un forte impulso all’attuazione del Green Deal europeo e se da un lato ha permesso ai Governi di attivare nuovi strumenti, risorse e riforme12, dall’altro lato ha fatto emergere i limiti delle opere infrastrutturali13.

Pertanto, nella proposta di aggiornamento del PNIEC sono stati tenuti in considerazione fattori quali le fonti rinnovabili elettriche, la produzione di gas rinnovabili14, biocarburanti15, ristrutturazioni edilizie ed elettrificazione dei consumi finali16, diffusione auto elettriche e politiche per la riduzione della mobilità privata e infine i CCS17. Bisogna, comunque, sottolineare che tale aggiornamento è stato fatto prevedendo non soltanto la revisione e la messa a punto di politiche già esistenti18 ma, anche, la definizione di nuove politiche concordate con i Ministeri competenti per i trasporti, l’industria, l’agricoltura, la ricerca e l’economia. Più in particolare, nella proposta, viene prevista una fortissima accelerazione dello sviluppo delle Fonti di Energie Rinnovabili (FER)19 elettriche al 2030 con una copertura di consumi energetici da fonti rinnovabili del 40,5%20.

Dunque, se l’attuazione della modifiche del Piano andassero in porto per il settore energetico, la digitalizzazione diverrebbe un fattore rilevante, in quanto gli strumenti digitali consentirebbero di intervenire sul profilo della programmabilità, attraverso algoritmi predittivi funzionali a stimare le capacità di produzione da FER, quantificando la richiesta energetica in base alle esigenze produttive.21

Per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, invece, la digitalizzazione diverrebbe essenziale, in quanto il sistema della distribuzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili passerebbe da un sistema centralizzato ad uno decentralizzato che si assocerebbe all’evoluzione tecnologica e digitale delle infrastrutture di rete22.

Nell’aggiornamento delle politiche e misure contenute nel Piano, quindi, il Governo intende «concorrere a un’ampia trasformazione dell’economia, nella quale la decarbonizzazione23, l’economia circolare, l’efficienza e l’uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un‘economia più rispettosa delle persone e dell’ambiente, in un quadro di integrazione dei mercati energetici nazionali nel mercato unico e con adeguata attenzione all’accessibilità dei prezzi e alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture»24.

3. Le proposte della Commissione europea.

La Commissione europea inizialmente aveva presentato un pacchetto di proposte legislative «Clean energy for all europeans»25 che ha poi adottato con le direttive 2018/2001/UE26 e 2019/944/UE27, le quali hanno conferito al consumatore di energia il ruolo di partecipante attivo ai mercati energetici.

Tali direttive, recepite rispettivamente con il decreto legislativo n. 199 del 2021 e n. 210 del 2021, hanno condotto, ad esempio, all’introduzione, nel nostro ordinamento, di un articolato quadro di riferimento in materia di comunità energetiche e autoconsumo collettivo, di «smartmeters» e gestione attiva della domanda.

Le direttive UE, sono state recepite dall’Italia rispettivamente con il d.lgs nn. 199/2021 e 210/2021 ed hanno introdotto un articolato quadro di riferimento in materia di comunità energetiche e autoconsumo collettivo e di «smartmeters» e gestione attiva della domanda.

In riferimento allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, l’apporto della digitalizzazione è determinante sia perché è necessario il connubio tra generazione diffusa e smartizzazione della rete sia per avere un maggiore monitoraggio delle performance energetiche.

Da questo punto di vista l’Italia è all’avanguardia. Difatti attua una costante attività di sostituzione dei contatori tradizionali con i misuratori intelligenti, che contemporaneamente registrano i mercati della fornitura di energia e la produzione di energia diffusa da fonti rinnovabili28. Attraverso puntuali programmi e App garantiscono ai consumatori, in tempo reale, i consumi effettivi, permettendo di razionalizzare l’efficienza e il risparmio energetico. In estrema sintesi i misuratori intelligenti consentono al consumatore finale di avere sempre la situazione aggiornata di tutti i parametri, ossia l’energia prelevata dalla rete, prodotta e quella condivisa.

A tal fine, in riferimento al mercato e alla concorrenza, è stato presentato il ddl S. 795, attualmente in discussione presso la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare). Il disegno di legge prevede alcune modificate al PNRR, atte a promuovere un utilizzo dei contatori intelligenti attraverso forme di pubblicità istituzionali e progetti di formazione per imprese e consumatori. Inoltre, viene previsto che, per il tramite del Sistema informativo integrato29, il consumatore possa avere a disposizione i dati del contatore relativi all’immissione, al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale30. Nella stessa proposta, viene previsto l’istituzione, presso Acquirente Unico S.p.A., di un registro informatico recante l’elenco dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale31.

Inoltre, la proposta di aggiornamento del PNIEC, al fine di attuare gli obiettivi di efficientamento degli edifici e sui rispettivi consumi, prevede di puntare sulla promozione dell’adozione di tecnologie di demand response, di sistemi ICT e domotica che consentano il monitoraggio e il controllo della performance degli edifici32.

L’Accordo di partenariato con la Commissione europea, relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 degli FSC, fissa gli indirizzi e le priorità secondo quanto indicato dal Green Deal europeo e dal Social Pillar europeo, senonché dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e dalle Strategie nazionali e regionali di sviluppo sostenibile.

4. Conclusioni.

Da quanto analizzato appare, quindi, che gli indirizzi di digitalizzazione siano propedeutici al conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica attraverso la tutela ambientale.

A tal proposito va aggiunto che nell’ambito della Missione 2 del PNRR vengono previste dettagliate linee di intervento dei parchi nazionali e delle aree marine protette33, al fine di «migliorare o accrescere l’efficienza degli enti gestori e la fruibilità delle risorse naturali da parte dei visitatori». Inoltre viene previsto di incrementare il grado di «conservazione degli ecosistemi, attraverso il monitoraggio, sulla base di procedure standardizzate e digitalizzate, delle pressioni e delle minacce su specie floro-faunistiche e habitat»34.

Altra novità prevista è l’istituzione del registro nazionale di tracciabilità dei rifiuti35, avvenuta con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»36. Anche qui, si osserva, siamo in presenza di un sistema digitale finalizzato a migliorare la tracciabilità dei rifiuti che in precedenza era affidata a registri di tipo cartaceo. Ciò semplifica e rende fruibile la trasmissione e l’acquisizione delle informazioni dei dati ambientali del ciclo dei rifiuti e della relativa gestione, contribuendo in modo determinante al contrasto delle attività illecite delle organizzazioni criminali dedite allo smaltimento illecito dei rifiuti.

Quindi, la twin transition modernizza i processi produttivi attraverso lo sviluppo di soluzioni più sostenibili, a basso impatto ambientale ma ad alto impatto di evoluzione sociale. L’innovazione tecnologica e il digitale hanno un impatto pervasivo, cross-industry37, con la capacità di rendere efficienti i processi attraverso la connessione e integrazione delle filiere produttive e con la creazione di nuovi ecosistemi digitali che abilitano la sostenibilità ambientale.

In questo contesto il digitale rappresenta, dunque, un importante fattore critico per consentire un nuovo livello di decarbonizzazione sistemica e per accelerare il passaggio da un utilizzo lineare delle risorse a un modello circolare.

Le tecnologie digitali rappresentano elementi essenziali per il raggiungimento della neutralità climatica, la riduzione dell’inquinamento e il recupero della biodiversità. In particolare, l’utilizzo di piattaforme tecnologiche che agevolano l’utilizzo di dati e l’automazione, permettono un consumo più efficiente delle risorse e una migliore flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture di comunicazione.

E’ necessario, quindi, che la digitalizzazione venga sopportata maggiormente dall’uso dell’Intelligenza Artificiale per misurare e ridurre le emissioni inquinanti, mitigando così il rischio climatico, misurare l’impatto ambientale, aumentare la resilienza verso eventi catastrofici e modelli avanzati previsionali38.

1* Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche e Politiche.

Alcuni esempi di tecnologie emergenti sono: l’intelligenza artificiale, la blockchain e l’Internet delle cose (IoT).

2 D. ALIPERTO, Twin transition: cos’è e come la transizione doppia sta modellando il futuro delle industrie, in digital4, 31 ottobre 2023, p. 1.

3 E. CHITI, Oltre la disciplina dei mercati: la sostenibilità degli ecosistemi e la sua rilevanza nel Green Deal europeo, in Rivista della Regolazione dei mercati, n. 2/2022, pp. 468-477.

4 M.C. CARTA, Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell’ambiente e le iniziative di diritto UE, in Eurojus, n. 4/2020, pp. 54-72.

5 Per un maggior approfondimento cfr Twin Transition: la transizione ecologica abbraccia la transizione digitale per un futuro sostenibile, in Osservatorio economia circolare, 12 dicembre 2023, pp. 1-3.

6 DESI è l’acronimo di Digital Economy and Society Index.

7 Un ulteriore aggiornamento è rinvenibile nella Relazione illustrativa della Unioncamere, La doppia transizione: digitale ed ecologica, in Progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale. Triennio 2023-2025, 2023, p. 2.

8 M. ROMEO, La disciplina delle energie rinnovabili che coinvolgono ambiente, agricoltura e paesaggio, tra Stato e Regioni, in dga, n. 3/2023, pp. 1-17.

9 Sul tema cfr PNRR, cosa prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Osservatorio.net, reperibile online https://blog.osservatori.net/it_it/pnrr-sintesi-piano-nazionale-ripresa-resilienza. Inoltre, M.V. FERRONI, La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice dell’ambiente, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, n. 1/2022, pp. 121-153.

10 Anno di riferimento per la costruzione del nuovo PNRR.

11 I dati sono reperibili nel documento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, giugno 2023, p. 7.

12 PNRR, il piano RepowerEU previsto dal COM (2022) 108 REPowerEU e COM (2022) 230 Piano d’azione REPowerEU, ecc. M.A. SCINO, Twin transition: transizione ecologica e digitale, in Nemetria, 11 settembre 2023, pp. 2-3.

13 Inflazione, strozzature nelle supply chain, ecc.

14 Biometano e idrogeno.

15 Olio vegetale idrotrattato.

16 Pompe di calore.

17 Cattura, trasporto e stoccaggio della CO2.

18 Regolazione, semplificazioni, incentivi.

19 Con questa sigla vengono classificate tutte le forme di energia il cui sfruttamento non comporta un impoverimento della loro fonte di origine. Rientrano in questa classificazione l’energia solare, eolica, idraulica e geotermica e quella derivante dalle biomasse (legno e pellet) a condizione che il loro tempo di utilizzo sia compatibile con quello di ripristino.

20 Tale percentuale è calcolata tenendo in considerazione il 65% nel settore elettrico, il 37% nel settore termico, il 31% nel settore dei trasporti.

21 V. DI STEFANO, A. COLANTONI, Produzione di energia rinnovabile e agro-fotovoltaico: considerazioni alla luce del Piano nazionale ripresa e resilienza e del d.l. semplificazioni bis, in dga, n. 1/2022, pp. 1-12.

22 Le infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica costituiscono un fattore determinante per la transizione energetica dovuto ad una diversa gestione del sistema radicalmente differenziato rispetto al passato attraverso un alto grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità sopportato con le nuove tecnologie digitali. M.A. SCINO, Twin transition: transizione ecologica e digitale, op.cit., pp. 4-5.

23 E. BRUTI LIBERATI, La strategia europea di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla prova dell’emergenza ucraina, in Rivista della Regolazione dei mercati, n. 2/2022, pp. 3 ss.

24 Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, in paper, giugno 2023, p. 9.

25 D. CORVI, Il clean energy for all europeans tra sostenibilità e beni comuni, in Diritto Mercato Tecnologia, n. 24 settembre 2019, pp. 1-50.

26 La Direttiva (UE) 2018/2001 dispone che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione sia almeno pari al 32% (articolo 1 e articolo 3, par. 1) e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14% del consumo finale in tale settore (articolo 25, par. 1). Gli Stati membri devono, ciascuno, fissare i contributi nazionali per conseguire collettivamente l’obiettivo vincolante UE 2030 nell’ambito dei loro Piani nazionali integrati per l’energia e il clima-PNIEC (articolo 3, par. 1).

27 La direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell’Unione europea mercati dell’energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti. La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell’approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica dell’Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l’accesso aperto al mercato integrato, l’accesso dei terzi all’infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull’indipendenza delle autorità di regolamentazione negli Stati membri. La direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell’ottica di creare un mercato interno dell’energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l’integrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell’approvvigionamento.

28 A CATTINI, L. DEL ZOTTO, M.G. D’ORAZIO, R. FRANCO, Le fonti rinnovabili in Italia, C. SPITALERI (a cura di), paper della Direzione Generale Salvaguardia Ambientale del Ministero in collaborazione con il Dipartimento di Meccanica e Aeronautica – Facoltà di Ingegneria “Sapienza” di Roma, 2009.

29 Banca dati di Acquirente Unico S.p.A. che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas.

30 Il ddl, prevede, peraltro, la possibilità, previo consenso del consumatore, di fornire i dati anche ad altri soggetti compreso fornitori di servizi energetici.

31 M.A. SCINO, Twin transition: transizione ecologica e digitale, op.cit., p. 6.

32 Secondo quanto previsto dall’art. 2-bis della direttiva 2010/31/UE riguardante le prestazioni energetica degli edifici, come integrata dalla direttiva 2018/844/UE.

33 Con Decreto Ministeriale n. 377 del 30 settembre 2022 è stata approvata la Direttiva ai parchi nazionali e alle aree marine protette per l’attuazione della linea di intervento 3.2a “Conservazione della natura – monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie e habitat e del cambiamento climatico”.

34 M.A. SCINO, Twin transition: transizione ecologica e digitale, op.cit., p. 7.

35 Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

36 M. CASADEI, RENTRI: il nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, in tuttoambiente, 2023, pp. 1-2.

37 S. TRAVERSO, S. VATIERO, M.E. ZANICOTTO, Robots and labor regulation: a cross-country/ cross-industry analysis, in Economics of innovation and new technology, 2022.

38 Assolombardia, Road to MCE 4×4 2023 – Twin Transition, cosa significa e il suo rapporto con la mobilità, 2023, p. 1.