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LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE.

Camilla Della Giustina

Ph.D. Candidate in Law, abilitata all’esercizio della professione forense, tirocinante presso Corte costituzionale.

Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 32599 del 24 novembre 2023, hanno stabilito che Palazzo Spada avrebbe dovuto ammettere nel giudizio i rappresentanti di Sib-Confcommercio, Assonate Regione Abruzzo che avevano diritto a partecipare in quanto portatori di interessi economici e dei territori.

La vicenda prende origine dal ricorso presentato da Sib-Commercio, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., avverso la sentenza n. 18/2021 del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con la quale aveva dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo. Al tempo stesso, l’Adunanza Plenaria aveva affermato la contrarietà delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative rispetto al diritto dell’Unione Europea. Il termine di efficacia delle concessioni in essere venne stabilito al 31 dicembre 2023.

A marzo 2022, il Sib-Confcommercio aveva presentato ricorso avverso contro le due eclatanti sentenze del Consiglio di Stato che avevano disapplicato la proroga delle concessioni balneari al 2033, disposta dalla legge 145/2018, e fissato il termine di scadenza dei titoli vigenti al 31 dicembre 2023. La riassegnazione sarebbe dovuta avvenire gare pubbliche entro la fine di quest’anno. Con la legge 118/2022, il governo Draghi ha recepito gli effetti delle sentenze del Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 32599/2023, le Sezioni Unite, nel cassare la sentenza dei giudici amministrativi nella parte riguardante l’estromissione dal giudizio delle associazioni di categoria e dell’Abruzzo, hanno disposto la rimessione al Consiglio di Stato delle questioni di merito nella pienezza del contraddittorio, anche alla luce delle novità legislative nel frattempo intervenute.

In altri termini, le ragioni dell’annullamento della sentenza e il conseguente rinvio al Consiglio di Stato, sono da rinvenirsi in un vizio procedurale. Quest’ultimo concerne l’illegittima esclusione di SIB, ASSONAT e Regione Abruzzo dal giudizio. Gli Ermellini hanno evidenziato che “il primo motivo dei ricorsi di SIB, ASSONAT e Regione Abruzzo è accolto nei predetti termini, restando assorbito il profilo riguardante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 2, cod. proc. amm. (sub 1.1-b) e assorbiti anche tutti gli altri motivi proposti nei ricorsi in esame; di conseguenza, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Consiglio di Stato”.

Di conseguenza, i giudici di Palazzo Spada dovranno tener conto del nuovo quadro normativo: “spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti”.