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di Luca Palladini. I dipendenti possono legittimamente astenersi e allontanarsi dal luogo di lavoro, pur avendo timbrato il cartellino, nel caso in cui nell’ambiente lavorativo sia presente dell’amianto che, pertanto, possa arrecare pregiudizio all’integrità psicofisica degli stessi. In questi termini si è espressa la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18921 depositata il 5 novembre 2012.
Il suddetto comportamento dei lavoratori, addetti ad interventi di rimozione dell’amianto da carrozze ferroviarie, secondo la Corte di Cassazione raffigura, a fronte del diniego datoriale alla bonifica dell’amianto, “una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’art. 1460 del c.c.” per non aver la società rispettato, appunto, l’obbligo contrattuale in materia di sicurezza in base all’art. 2087 c.c. secondo il quale ogni datore, per non essere considerato inadempiente, deve adottare le misure necessarie al fine di tutelare l’integrità psicofisica dei prestatori di lavoro.
Gli Ermellini hanno altresì rilevato che l’iniziativa assunta dai dipendenti – che timbrando il cartellino si sono resi, comunque, disponibili per altre mansioni lavorative – è sorta a seguito del verbale di sopralluogo sanitario nel quale era stato evidenziato, rilevando la responsabilità del datore di lavoro, un inadeguato isolamento degli ambienti con conseguente dispersione delle polveri di amianto nelle aree limitrofe.
Nei contratti sinallagmatici, come quelli lavorativi, ciascun contraente può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione qualora l’altro non adempia. Per questa ragione, la condotta dei lavoratori astenutisi dalle loro mansioni nei modi descritti non è stata considerata dal Supremo Collegio come un grave gesto di insubordinazione; piuttosto, essa è espressione, ad avviso della Corte, del diritto ad astenersi da specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute e, pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto ad erogare la retribuzione anche per i giorni di astensione.

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