ENERGIA E PROSPETTIVE GIURIDICHE IN AMBITO NAZIONALE
AUGUSTO SEBASTIO – PAOLA PERRONE – EDMONDO RUGGIERO – ARMANDO GIGANTE – ANDREA SALINARI
Abstract. Lo sviluppo delle energie sostenibili e più in generale le tematiche legate all’energia, nella più ampia e complessa dimensione ambientale, hanno dimensioni e risvolti che riguardano e coinvolgono di tipo economico, politico e sociale. L’attenzione normativa verso la tutela dell’ambiente ha comportato per il legislatore europeo e nazionale un’enorme sforzo ed una attività di controllo costante generata dal mancato adeguamento immediato normativo a livello nazionale. Tutto ciò è avvenuto mentre la sensibilizzazione sulle tematiche della tutela ambientale si sviluppavano sempre più insieme agli strumenti utilizzabili. La presente analisi rappresenta il percorso seguito a livello nazionale sotto il controllo comunitario sin dagli inizi del concetto di sostenibilità
Abstract. The development of sustainable energies and more generally the issues related to energy, in the broadest and most complex environmental dimension, have contests and implications concerning and involving the economic, political and social sphere. The regulatory attention to the environmental protection has entailed for the European and national legislator an enormous effort and a constant control activity generated by the lack of immediate regulatory adaptation at national level. All this happened while awareness on environmental protection issues were developing more and more together with the tools that could be used. This analysis represents the path followed at national level under Community control since the beginning of the concept of sustainability
SOMMARIO. 1. Introduzione 2. Le Origini del concetto di sviluppo sostenibile 3. Gli Obiettivi dello sviluppo Sostenibile 4. La Nuova Responsabilità Ambientale 5. Considerazioni Conclusive.
INTRODUZIONE
Lo sviluppo delle energie sostenibili e più in generale le tematiche legate all’energia, nella più ampia e complessa dimensione ambientale, hanno dimensioni e risvolti che riguardano e coinvolgono la collettività, l’economia, il diritto europeo e nazionale con implicazioni strategiche per tutto il pianeta, per l’Europa e soprattutto per l’Italia. Alla luce dei nuovi risvolti geopolitici ci troviamo di fronte alla necessità, non tanto improvvisa, di far fronte ad uno sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e sostenibili con assoluta celerità. Tale celerità di azione ha carattere indispensabile per una risorsa economica e sociale che è volano di economia e sviluppo. Le questioni energetiche hanno interconnessioni quotidiane con il diritto internazionale dove la protezione ambientale
e la regolamentazione giuridica rappresentano prospettive giuridiche essenziali. Come ogni stato di necessità anche l’emergenza attuale nasce una crisi, prevista e prevedibile da un punto di vista economico, circa il mancato sviluppo costante di energie alternative, quanto improvvisa a causa del crollo delle relazioni internazionali e della ritrosia e delle ritorsioni dei paesi, considerati affidabili sino ad ora, fonte di approvvigionamento. L’analisi di tali fenomeni e del loro sviluppo a livello nazionale ed europeo impinge in diversi settori scientifici, politici ed economici che denotano la centralità dell’argomento affrontato e la generalità di un approccio che coinvolga l’intero pianeta che, consapevole o meno, avanza a diverse velocità e sensibilità. Dal sistema della deregulation utilizzato oltre oceano all’approccio codicistico dell’Europa che cerca di regolamentare in anticipo con norme e precetti che sovente non hanno riscontri negli altri continenti, ma che denotano quel ruolo strategico primario che essa stessa si è data di continente all’avanguardia con una sensibilità legislativa superiore innanzi a tematiche del tutto nuove, come già avvenuto in tema di trattamento dei dati e della Privacy più in generale ma anche nel campo della tutela ambientale ed oggi delle energie sostenibili.
Una problematica che ha diversi stakeholders e diversi interessi sul campo con risvolti giuridici di valore non indifferente. Sin dalla prima metà degli anni 80 l’ordinamento internazionale ha ritenuto di dover creare i presupposti di salvataggio delle future generazioni disciplinando, il più possibile, le tematiche ambientali, sviluppando un approccio diverso ed approfondimenti che hanno creato una maggiore sensibilità sui cambiamenti climatici, il surriscaldamento del pianeta, l’inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti, delimitando il pianeta con un perimetro nel quale le popolazioni mondiali devono convivere nel rispetto di ciò che hanno trovato e che deve essere lasciato in condizioni migliori alle generazioni future, considerando l’inarrestabile incremento demografico e la penuria di risorse, inventariate e stabili sempre all’interno dello stesso perimetro. La condivisione ed una maggiore consapevolezza sovranazionale di una problematica ampia, delicata e non rinviabile dovevano essere l’incipit per politiche armoniche e coese che, nel tempo avrebbero condotto al più ampio concetto di sostenibilità intesa come rispetto della natura, rispetto delle risorse del pianeta, consapevolezza della esauribilità delle risorse e razionalità dell’utilizzo delle stesse.
I mutamenti climatici, sempre più rapidi ed in costante evoluzione, sono ormai una caratteristica del nostro pianeta e riguardano gli oceani, l’atmosfera, il clima e la vita sulla terra. A differenza del passato, in presenza di un devastante incremento demografico di alcune aree del pianeta e del decremento in altre, quelle in apparenza più sensibili alle tematiche in oggetto, sono mutate le cause ed i fattori scatenanti, con ritmi ed evoluzioni senza precedenti. Eventi estremi, prima saltuari e scarsamente considerati, sono divenuti pura quotidianità al punto di metter in pericolo l’esistenza della specie e la sopravvivenza in un’ottica futura a breve scadenza che merita approfondimenti, studi e soluzioni ed un’azione immediata per scongiurare il peggio. La sensibilizzazione delle nuove generazioni, a livello planetario e non continentale, appare l’esigenza più immediata.
Il concetto di tutela dell’ambiente e della sua sostenibilità si è evoluto nel tempo grazie alla sensibilità di alcuni pionieri e di politiche lungimiranti ma ancora insufficienti, sino a sfociare nella piena conoscenza delle risorse, nel riuso dei materiali riciclati, nell’economia circolare, nella ecosostenibilità e nella ecocompatibilità con i risvolti sociali ed economici già noti. Sostenibilità ed ambiente rappresentano parti di un interesse superiore, tutelato giuridicamente ed espressamente riconosciuto. La tutela di quel bene giuridico fondamentale, a carattere di unicità, con carattere di disponibilità costante, plurima e contestuale di ogni singolo cittadino, che è la somma di singoli diritti ed aspettative singolarmente oggetto di tutela. La Corte costituzionale, in sede di valutazione di legittimità dell’art. 18 della Legge n. 349/86, con sentenza del 30 dicembre 1987, n. 641, ha sostenuto che l’ambiente è un “bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutele; ma tutte nell’insieme, sono riconducibili ad unità1.
Il legislatore nazionale ha attribuito all’ambiente una propria rilevanza costituzionale con la riforma del titolo V della Costituzione, che ha avocato allo Stato la competenza legislativa esclusiva in tema di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, cui mira il presente contributo, si è strutturata l’ analisi in 4 parti dalla evoluzione dello sviluppo sostenibile nella legislazione italiana alle Fonti energetiche alle misure di sostenibilità con una specifica attenzione alla sostenibilità ed al risarcimento del danno ambientale, un percorso logico, storico e giuridico che, attraverso atti, giurisprudenza, principi ed obblighi, rispettati o meno, giunge alle maturate conclusioni ed alle patologie sistematiche presenti.
2 LE ORIGINI DEL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Il concetto di sviluppo sostenibile non ha origini remote poiché, se è vero che da sempre l’uomo si interroga su come sfruttare al meglio tutte le risorse che il pianeta nel quale vive gli offre, solo da qualche decennio ha iniziato a pensare all’impatto negativo che lo sfruttamento scellerato delle energie potessero avere sul pianeta sul quale vive.
I problemi dell’incremento demografico, dell’inquinamento, il progetto tecnologico, l’accumulo dei rifiuti, l’impoverimento delle materie prime, la ricerca di fonti alternative di energia ed infine della scomparsa di habitat e specie naturali hanno modificato profondamente l’ambiente naturale, tanto da renderlo, per caratteristiche ecologiche, assai diverso da quello primitivo e, cosa più grave, l’hanno trasformato in modo da renderlo sempre meno adatto all’instaurarsi di condizioni di vita ottimali per gli organismi viventi. Tali problemi divenuti di vitale rilevanza negli ultimi anni furono evidenziati per la prima volta a partire dagli anni ‘60 quando una biologa e zoologa statunitense Rachel Carson pubblicò “Silent Spring”2 opera che generò profondi cambiamenti nella nostra società e nella società del tempo. Così scriveva nel 1962, Rachel Carson esprimendo tutto il suo rammarico per l’uomo e per tutte le sue invenzioni, armi letali per la natura, gli animali e l’intera umanità.: “Su zone sempre più vaste del suolo statunitense, la primavera non è ormai più preannunciata dagli uccelli, e le ore del primo mattino, risonanti una volta del loro bellissimo canto, appaiono stranamente silenziose. Questa improvvisa scomparsa del cinguettio degli uccelli, questa perdita di colore, di bellezza e di attrattiva che ha colpito il nostro mondo è giunta con passo leggero, subdolo e inavvertito per le comunità che non ne hanno ancora subito i danni”.
“Primavera Silenziosa” giunse come un grido nel deserto, una trattazione sentita che rappresentò una rilevante critica del mondo industrializzato e dei governi; per la prima volta si pose il problema ambientale e si accusarono i pericoli delle sostanze chimiche. Quest’opera, fondamento del movimento ambientalista, cambiò notevolmente il corso della storia, ponendo in primo piano problemi che fino a quel momento non erano mai stati presi in considerazione. La protezione della Terra e della biosfera, la tutela degli habitat naturali, dei beni culturali e ambientali erano temi sconosciuti dai Governi dei diversi paesi poiché non rientravano nemmeno nelle agende politiche. Questi rilevanti problemi purtroppo, non presi in considerazione dai diversi governi hanno comportato, DISASTRI drammatici e modifiche irreversibili del nostro pianeta. Tra i danni ecologici apportati all’ambiente negli ultimi decenni, gli inquinamenti sono quelli più evidenti, in quanto rientrano ormai nell’esperienza quotidiana della gente; con l’avvento delle industrie e delle civiltà dei consumi aumentò moltissimo la quantità di rifiuti prodotti, e soprattutto molti di essi divennero non riciclabili naturalmente. Affianco agli inquinamenti un altro danno ecologico legato all’azione dell’uomo è lo sfruttamento di risorse naturali. La sopravvivenza dell’uomo è legata alle risorse naturali presenti nel geosistema che devono, anzi dovrebbero, essere utilizzate senza determinare la sparizione. Questo grave problema, iniziato a sorgere nelle società preindustriali, è aumentato notevolmente negli ultimi secoli, coinvolgendo non soltanto i paesi ricchi, principali consumatori, ma l’intero geosistema. Tutti questi danni ecologici hanno portato a delle conseguenze catastrofiche che hanno sconvolto il mondo intero.
Ma nel corso della storia ci sono state numerosissime catastrofi ambientali che hanno causato un impatto negativo sull’ecosistema fortemente compromesso dalla mano scellerata dell’uomo. Per citare una tra le più significative ed impattanti a livello ambientale catastrofi naturali vi è la guerra. Fortunatamente, con l’affermarsi delle tematiche ambientali, si è andato sempre più mutando l’atteggiamento del mondo imprenditoriale ponendo al centro dell’attenzione la salvaguardia delle risorse naturali e dei territori. Problemi che fino a questo momento non erano mai stati citati all’interno dell’agenda politica dei Governi e di quella scientifica della ricerca incominciarono ad assumere rilievo tanto da essere ritenuti punto all’ordine del giorno. Numerosi furono gli enti internazionali ed associazioni che nel corso di diverse conferenze introdussero concetti e raccomandazioni proprie della sostenibilità. Grazie al compito di questi numerosi enti s’incominciò a parlare sempre più insistentemente di sostenibilità e del suo sviluppo. Il concetto di “Sviluppo Sostenibile” cominciò a prendere piede a partire dagli anni ’70, in seguito all’avvenuta presa di coscienza del fatto che lo sviluppo classico, legato esclusivamente alla crescita economica, avrebbe causato entro breve il collasso e dei sistemi naturali. Con l’affermarsi di una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali, è andato sempre più mutando l’atteggiamento del mondo imprenditoriale ponendo al centro dell’attenzione la salvaguardia delle risorse, si andava alla ricerca di una filosofia di crescita basata sulla sostenibilità, secondo cui lo sviluppo è tale se migliora la qualità della vita in modo duraturo. Nonostante questa idea di sviluppo si sia diffusa solo negli ultimi anni, le radici dello “sviluppo sostenibile” intese come preoccupazione dei bisogni per le generazioni future, risalgono a molto lontano. Le prime indicazioni documentate sono state trovate nella storia delle tribù Irokoses del Nord America. Questi popoli pretendevano, infatti, che i loro capi-tribù, all’atto di prendere una decisione, valutassero e considerassero anche i bisogni delle generazioni future. In Europa il concetto di sviluppo sostenibile fu per la prima volta applicato nell’ambito della selvicoltura: già nel tredicesimo secolo, ad esempio, erano in vigore norme in merito all’uso sostenibile dei boschi3
In tempi più recenti, il termine sostenibilità – inteso in un contesto di protezione delle risorse naturali – è stato introdotto probabilmente da Robert Malthus che riconobbe il concetto di limitatezza delle risorse del pianeta nel suo celebre saggio sulla popolazione mondiale. Egli sosteneva che, se la popolazione cresce in modo esponenziale e se la produzione di alimenti cresce in modo lineare, si arriva ad una situazione in cui nuovi arrivati al grande banchetto della natura dovranno essere respinti da quelli che vi sono già seduti a causa della mancanza di cibo per tutti. Infatti, una popolazione non può aumentare al di là della capacità ricettiva – della carrying capacity – di un territorio. Affianco a Robert Malthus, anche Marie Jean Antoine Condorcet, detto il Marchese di Condorcet, propose un concetto di solidarietà verso le generazioni future. ” In un’epoca in cui gli esseri umani erano a conoscenza del fatto che il loro unico dovere era preservare le generazioni future, dar loro la felicità, non la semplice esistenza.”4
Ne nostro paese precursore dello sviluppo sostenibile economico e sociale compatibile con l’ambiente naturale va annoverato anche un filosofo e scrittore italiano, Alfredo Oriani, conteso, durante gli anni Trenta, da Fascismo e Comunismo allo stesso modo, ma poi completamente dimenticato dalla storiografia, dalla filosofia e dalla letteratura italiana del dopoguerra. Eppure, Oriani, nel suo libro “La Rivolta Ideale del 1908” 7 , tratteggiò le basi di quei principi di eguaglianza e solidarietà tra generazioni che costituiscono le fondamenta dello Sviluppo Sostenibile: “Bisogna affermare che l’amore è motivo della generazione e gli sposi debbono sparire nei genitori, sacrificandosi alla devozione pei figli; bisogna affermare che tutto quanto forma il nostro spirito è un legato della storia per le generazioni future, quindi il nostro interesse nel presente soltanto un’eco del passato, che ridiventerà voce nell’avvenire”5.
L’attenzione a livello internazionale verso l’ambiente e i disastri ecologici globali, ha iniziato a focalizzarsi negli anni Settanta in occasione della conferenza ONU tenutasi a Stoccolma, il 16 giugno del 1972, dove i capi delle 110 delegazioni hanno approvato la “Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano”. 9 Questa Conferenza ha tracciato le linee guida per i Governi degli Stati aderenti all’iniziativa riguardante: la libertà, l’eguaglianza e il diritto ad adeguate condizioni di vita; la protezione e la razionalizzazione delle risorse naturali a beneficio delle generazioni future e, infine, la conservazione delle risorse naturali, devono assumere un ruolo fondamentale all’interno dei processi legislativi ed economici degli Stati.
Successivamente, dopo la creazione della WCED6, e l’approvazione di una direttiva riguardante la Valutazione d’impatto ambientale11, la diffusione dell’idea di “Sviluppo Sostenibile” e della sua definizione ufficiale vengono fatte coincidere con il rapporto “Our Common Future” – meglio noto come Rapporto Bruntland -, elaborato nel 1987 dalla Word Commission on Environment and Develpment (WCED) dell’ONU all’interno del quale si affermava che: “Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”7
Nel 1991, la World Conservation Union, United Nation Environment Programme e World Wide Fund for Nature hanno ulteriormente specificato il problema, intendendo per sviluppo sostenibile: “…il miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende”. 8
Un anno dopo, nel giugno del 1992, nella Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro9, i paesi partecipanti diedero vita a 5 basilari documenti: o La dichiarazione di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo o La dichiarazione di Principio sulle Foreste o La Convenzione sui Cambiamenti Climatici o La Convenzione sulla Biodiversità o L’Agenda 21. Di fondamentale importanza furono la Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo volta a definire i diritti, le responsabilità e i doveri universali delle nazioni riguardanti lo Sviluppo Sostenibile, e l’Agenda 21 all’interno della quale si evince che lo Sviluppo Sostenibile debba essere una prospettiva da perseguire per tutti i popoli. Dopo Rio, affinché l’Europa rispondesse positivamente alla sfida dello sviluppo sostenibile, fu organizzata nel 1994 la Conferenza di Aalborg, in Danimarca, nel cui ambito nacque la Campagna Europea “Città Sostenibili”. 10La Conferenza di Lisbona del 1996 17 e quella di Hannover del 2000 18 rappresentarono un momento di confronto importante per i paesi che raccolsero questa sfida. Mentre grande rilievo assume la conferenza di Kyoto del 199719 (il cui protocollo è entrato ufficialmente in vigore il 16/02/05) in cui è stata convenuta una riduzione del 5 per cento delle emissioni di gas serra. A livello nazionale, nel 1998 nacque l’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) che stila una sua Carta d’identità per i viaggi sostenibili rivolta ai viaggiatori, ai tour operator, ma anche alle comunità ospitanti. Con l’entrata del nuovo millennio, nuove conferenze furono organizzate per valutare i risultati ottenuti dagli strumenti/atti sostenibili posti in essere negli anni precedenti.
Ad Hannover, nel 2000, nella III Conferenza Europea sulle Città sostenibili, le Autorità locali di 32 paesi europei s’incontrarono per un bilancio sui risultati conseguiti dalla Carta di Aalborg e per concordare una comune linea d’azione nei futuri sviluppi.
Negli anni successivi e fino ad arrivare ai nostri giorni numerose furono le conferenze che portarono alla nascita di molteplici documenti riguardanti la gestione delle risorse naturali, la legislazione ambientale ed infine i cambiamenti climatici.
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GLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Come sopra accennato le minacce principali che, al giorno d’oggi, l’umanità e il mondo si trovano ad affrontare sono molto diversificate e allo stesso tempo interconnesse tra loro. La sostenibilità, infatti, si pone il problema di rendere compatibile lo sviluppo delle attività economiche e, in generale, il progresso della razza umana con la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità. In questi temi rientrano le maggiori sfide del nostro tempo: l’abbattimento della povertà, garantire la pace tra le nazioni, assicurare un progresso equo per tutti, la tutela degli ecosistemi, la gestione del problema del cambiamento climatico e riuscire a promuovere un progresso economico che sia al tempo stesso sostenibile.
La funzione dei programmi, che hanno come obiettivo finale lo sviluppo sostenibile, è di eliminare progressivamente le disparità economiche, le disuguaglianze in ambito sociale e sanitario, l’inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico, in modo da poter permettere un progresso sostenibile e socialmente efficiente sia a livello ambientale che economico. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione globale, che ha proprio l’obbiettivo di proteggere il pianeta, garantire prosperità e pace ed estirpare la povertà. Il piano di azione è stato adottato, nel 2015, da ben 193 paesi membri delle Nazioni Unite con la risoluzione 70/1 denominata: “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda per lo sviluppo sostenibile”. Il programma contiene 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), che tutti gli Stati membri si sono impegnati a raggiungere entro il 2030, articolati in 169 traguardi specifici. Questi ultimi vanno a formare il nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile, armonizzando i tre fattori, già citati in precedenza, di tutela dell’ambiente, crescita economica e sviluppo sociale.
Gli SDGs, che sono entrati ufficialmente in vigore nel 1° gennaio 2016, vanno a completare i cosiddetti “Obiettivi di sviluppo del Millennio” (MDGs), che regolavano l’azione internazionale nel 2000-2015, che non sono riusciti a portare a termine gli obiettivi relativi alla eliminazione della povertà e alla lotta contro il cambiamento climatico, che sono considerate le più grandi sfide per l’umanità. La nuova Agenda Globale ha un carattere decisamente più innovativo rispetto agli MDGs, dato che identifica la sostenibilità con una visione del tutto olistica del fenomeno e non solo attribuita alla sfera ambientale. Essa, difatti, propone una visione di sviluppo e progresso più ambiziosa che si basa sulle cinque P: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Grazie a questa visione più aperta del fenomeno, il programma porta avanti degli obiettivi globali, indivisibili e interconnessi, che mirano a creare un progresso effettivo caratterizzato dal rispetto per i diritti dell’uomo e della sua dignità, la giustizia, l’eguaglianza, la parità dei sessi e una coesione che sia economica, sociale e territoriale al tempo stesso. Quindi, gli SDGs vanno ad integrarsi in un’azione comune dal carattere trasformativo, che sottende una concezione innovativa del progresso basata sul principio “leave no one behind”.11
I 17 SDGs proposti dal programma dell’Agenda 2030 possono così essere sintetizzati: 1. Porre fine a qualsiasi forma di povertà esistente; 2. Porre fine alla fame, conquistare la sicurezza alimentare, promuovere una migliore nutrizione e l’avvento di un’agricoltura sostenibile; 3. Tutelare la salute e il benessere di tutti gli esseri umani; 4. Assicurare un’educazione di qualità, che sia equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per ogni persona; 5. Conquistare l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e ragazze; 6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 7. Garantire l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 8. Promuovere una crescita economica, sostenibile, duratura e inclusiva, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 9. Realizzare un’infrastruttura resiliente e incentivare l’innovazione e una industrializzazione sostenibile, equa e responsabile; 10. Ridurre l’ineguaglianza tra e all’interno delle nazioni; 11. Rendere gli insediamenti umani e le città inclusivi, duraturi, sostenibili e sicuri; 12. Assicurare modelli sostenibili di produzione e consumo; 13. Incentivare azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; 14. Preservare e usufruire in modo durevole degli oceani, mari e risorse marine per un corretto sviluppo sostenibile 15. Ripristinare, proteggere e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestendo in modo sostenibile le foreste, arrestando il degrado ambientale del terreno, fermando la perdita della biodiversità e ostacolando la desertificazione; 16. Incentivare società inclusive e pacifiche per uno sviluppo sostenibile, assicurando l’accesso alla giustizia a tutti e creando istituzioni efficaci, inclusive e responsabili su tutti i livelli; 17. Rinforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.
I 17 SDGs, come già citato in precedenza, possono essere suddivisi nelle diverse aree identificate dalle cinque P: Persone (SDGs da 1 a 5), Prosperità (SDGs da 6 a 12), Pianeta (SDGs da 13 a 15), Pace (SDG 16), Partnership (SDG 17).12
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LA NUOVA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE
Il percorso della normativa ambientale, in ambito nazionale, ha subito notevoli variazioni e differenti sforzi da parte del legislatore, fortemente richiesti in ambito europeo, che a fronte di slanci normativi propri dell’inizio del millennio ha dovuto, successivamente, adeguarsi alla legislazione Europea, a seguito delle procedure di infrazione che hanno caratterizzato l’attenzione continentale sulla normativa nazionale. Con il Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n 15213 (TUA) l’Italia aveva, originariamente, recepito la direttiva europea del 2004/35/CE, attraverso un tentativo di inglobarne i contenuti rivelatosi errato nel tempo. La necessità di un Testo Unico era figlia delle precedenti norme scarsamente armoniche e delle varie interpretazioni giurisprudenziali che ne avevano minato i contenuti sino a rendere necessaria una nuova analisi organica della materia ed una legge unica capace di recepire i punti deboli delle precedenti norme e creare un testo di facile comprensione ed applicazione. Anche tale operazione di recepimento ed attuazione si è rivelata incongrua e dopo due procedure di infrazione e due tentativi di modifica al Tua con la legge 20 Novembre 2009 n 166, si è giunti alla nuova normativa con la Legge 97/2013. L’intervento normativo del 2013, come detto, fortemente voluto in ambito europeo, al fine di evitare normative disarmoniche in ambito continentale, ha generato una normativa uniforme, severa, attenta e di ampio respiro per una tematica di interesse fondamentale come l’ambiente, slegandola dalle pastoie burocratiche e processuali, facilitandone l’applicazione, definendone gli ambiti ed i soggetti preposti e la retroattività, rimettendo nei giusti binari gli interessi primari tutelabili e stabilendo la sussidiarietà della monetizzazione del danno ricevuto, un approccio che privilegia il bene giuridico superiore ed evita azioni scriteriate e consapevoli finalizzate al raggiungimento di interessi senza scrupoli, non tutelabili ne mai risarcibili (Cass 23195 del 27.09.201814) Una norma che disincentiva condotte in frode alla legge e che non pone al centro la quantificazione come bene indennizzabile o risarcibile. Infatti le contestazioni originariamente mosse al legislatore sulle norme esistenti, erano la scarsa attenzione riferita alle condotte in violazione di legge ed alle conseguenze di esse. Norme ritenute incomplete e non meritevoli di pedissequa accettazione ed applicazione, specie laddove riguardavano la scelta di privilegiare altri strumenti di risarcimento in luogo della riparazione effettiva, preferendo riferirsi al concetto di danno per equivalente. Tale approccio, palesemente ritenuto superficiale in ambito europeo, era in aperto contrasto con i principi innanzi richiamati riguardo alla sostenibilità preferendo, ad essa, il meno nobile concetto di commerciabilità di un valore e di un bene giuridico fondamentale, un baratto vero di un bene indisponibile, come in precedenza definito, bene giuridico fondamentale, a carattere di unicità, con carattere di disponibilità costante, plurima e contestuale, relegato al rango di un bene privato risarcibile, quantificato o quantificabile o indennizzabile e non privilegiato come un bene superiore fondamentale ed un interesse comune come la tutela dell’ambiente. Un non commercializzabile e non equiparabile ad un bene di mercato con un suo prezzo ed un suo valore. Anche i tentativi successivi, prima che la giurisprudenza intervenisse a dettare la via per una nuova normativa, risultarono vani attraversa una graduazione del danno con una soluzione di equilibrio tra risarcimento e ripristino.
Le contestazioni mosse al Testo unico prima ed ai tentativi normativi successivi, hanno generato criticità che il Legislatore ha preferito dirimere con un nuovo intervento normativo avvenuto nel 2013 con la Legge 9715 . Gli interessi da tenere in considerazione, in qualunque intervento normativo sono sempre stati la tutela dell’ambiente, l’intervento e la legittimazione dello stato, il regime sanzionatorio, la competenza penale e civile, gli interessi tutelati dagli enti territoriali, la capacità di intervento.
La normativa del 2013 ha posto fine alle incongruità ed all’inerzia del legislatore nazionale, sordo ai richiami europei, depotenziando il TUA imponendo nuovi criteri di responsabilità ed imputazione delle condotte soggettive ed una nuova classificazione del danno, distinto in danno da attività professionale con conseguente responsabilità oggettiva ed un danno da attività diverse afferente a condotte dolose o colpose. Tra le novità introdotte il ripristino effettivo a spese del titolare della condotta dannosa, con risorse derivate dal patrimonio dello stesso. Invero il legislatore ha introdotto la responsabilità patrimoniale di colui che genera il danno ambientale o mette a repentaglio il bene superiore, costringendolo, con misure specifiche, a risponderne personalmente, rispondendo direttamente al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio competente, legittimato ad individuare ed inventariare il danno, stimarlo, accertare le responsabilità dirette ed indirette e ad agire per il recupero delle somme necessarie al ripristino verso lo stesso responsabile con applicazione persino ai procedimenti pendenti e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato evitando uno dei cardini del nostro ordinamento ovvero che ogni fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica, pertanto il legislatore ha derogato al principio “tempus regit actum” Infine, la necessità di evitare lungaggini tipiche processuali e di evitare che la falcidie della tempistica di accertamento pregiudicasse il ripristino, ha scorporato l’indagine del danno ambientale dalle operazioni di ripristino, sovente immediate e necessarie in una tempistica adeguata che non precluderne o pregiudichi il risultato. In ultimo, a riprova della attenzione che lo sviluppo di tali problematiche ha generato, si è giunti ad una modifica della Costituzione nella struttura e nelle componenti dell’art 41 della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale n 1 del 2022 entrata in vigore il 09.03.202216, come armonizzazione di concetti separati e paralleli finalmente collegabili. La libertà di iniziativa economica e privata e la tutela dell’ambiente, principi costituzionali di pari rango e valore. Il rispetto del bene comune anche nella libertà di azione economica e privata inteso come limite da non valicare senza poter intaccare la salute, l’ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Un limite che incontra il potere di controllo e di riscontro della meritevolezza di tutela per fini sociali e ambientali17. Una differenza non solo lessicale con conseguenze importantissime ed un respiro più ampio del dettato della norma Costituzionale che impinge e tutela interessi diversi non frammentabili. Tale modifica ha suscitato, al momento, diversi interventi dottrinali, la sua recentissima applicazione rende, però, tali studi primari suscettibili di successivi inquadramenti ed approfondimenti.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il momento storico attuale ed i recenti sconvolgimenti geopolitici, non privi di ansie, accelerano l’attenzione sulle tematiche ambientali e sui processi che le governano, sia in ambito nazionale che europeo. La tutela di un bene primario, unico ed esclusivo, trasmissibile alle future generazioni per eredità come ricevuto, possibilmente non nello stesso stato ed ancor meno in quello cui lo abbiamo ridotto e non merita alcun beneficio di inventario da parte di chi sarà chiamato ad ereditarne il futuro. Esso necessità dell’innalzamento della soglia di attenzione, di maggiori conoscenze circa lo sviluppo della sostenibilità e della sensibilizzazione sulle politiche ambientali. Una sensibilizzazione equa, adeguatamente diffusa nel pianeta e non baluardo di un unico continente che si erge oggi a baluardo della protezione ambientale mondiale e sente la necessità di essere la guida del pianeta nelle tematiche più importanti come già avvenuto per la tutela dei dati. Una leadership notevole che però, in assenza di proseliti, miliardi di proseliti, rappresenta una goccia in un mare che si muove in tutt’altra direzione. La sottoscrizione di protocolli ed accordi è volano di sviluppo ambientale, la partecipazione degli Stati ai Forum internazionali e la presentazione, in essi, degli studi scientifici sulle conseguenze del mancato rispetto dell’ambiente sono le basi della sensibilizzazione mondiale. La ricostruzione storica del concetto di sostenibilità, presente all’interno di questa analisi è la prova della tempistica dell’evoluzione di un concetto attraverso percorsi che divengono analisi, studi e necessità sino a divenire legge.
Norme che sono, tuttavia, migliorabili come avvenuto per la tematica del danno ambientale, dove l’Europa è più volte intervenuta per costringere il legislatore, nel nostro paese, ad un cambio di passo e ad una valutazione diversa degli interessi di gioco. L’adeguamento delle norme nazionali e la armonizzazione alle norme continentali è certamente una necessità con ricadute in ambito politico, sociale, economico. La sensibilizzazione e lo sviluppo di normative uniche su scala mondiale riguardanti tutti i continenti e le popolazioni mondiali rimane la necessità primaria altrimenti gli sforzi dell’Europa, con una popolazione non paragonabile al resto del pianeta, saranno vani.
BIBLIOGRAFIA
1. ARANGIO-RUIZ, Some International Legal Problems of the Civil Uses of Nuclear Energy, in Receuil des Cours, 1962, pp. 503-638
2. BERGER, Environmental Law Developments in Nuclear Energy, in Nuclear Law Bulletin, 2008, pp. 55-73.
3. BEYERLIN, voce Sustainable Development, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, consultabile online all’indirizzo <http://www.mpepil.com>.
4. BIRNIE, BOYLE & REDGWELL, International Law and Environment, New York, 2009
5. CAGGIANO, La regolazione delle reti delle comunicazioni e dell’energia nel diritto dell’Unione Europea, in Studi sull’integrazione europea, 2011, pp. 41-63
6. CARBONE-LUZZATO-SANTA MARIA (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, Torino, 2011
7. CASTELLANETA, L’individuo e la protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 2000, pp. 913-964
8. DE POMPIGNAN, Law on the Peaceful Uses of Nuclear Energy: Key Concepts, in Nuclear Law Bulletin, 2005, pp. 47-61
9. DEL VECCHIO-DAL RI JÙNIOR (a cura di), Il diritto internazionale dell’ambiente dopo il Vertice di Johannesburg, Napoli, 2005
10. FARÌ A., Energia nucleare, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., pag. 418 e ss.
11. GALGANO F., Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, in Tratto di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, Vol. I, La costituzione economica, Cedam, Padova, 1977, pag. 105 e ss.
12. GAMBINO S., Il limite dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali e dei principi fondamentali, in ID. (a cura di), Diritto regionale e degli enti locali, Milano, 2009
13. GAMBINO S. – NOCITO W., Crisi dello Stato, governo dell’economia e diritti fondamentali: note costituzionali alla luce della crisi finanziaria in atto, in G. MOSCHELLA (a cura di), Crisi dello stato, governo dell’economia e tutela dei diritti fondamentali, Vol. 1, Giuffrè, Milano, 2013, pag. 75 e ss.
14. GAUDEMENT Y., Regolazione e servizi pubblici: l’esperienza continentale, in G. TESAURO – M. D’ALBERTI (a cura di), Regolazione e concorrenza, Il Mulino, Bologna, 2000, pag. 50 e ss
15. GHELARDUCCI F. –CAPANTINI M., Gli aiuti di Stato e il principio dell’“investitore privato” negli orientamenti della Commissione e nella giurisprudenza comunitaria, 2004, in www.astrid-online.eu
16 D. GRIFONI “il concetto di “utilità ambientale” nell’art 41 Cost. Riflessioni a seguito della legge Costituzionale 1/2022” rivista giuridica ambientediritto.it – ISSN – 1974-9562- Anno XXII – fascicolo3/2022
17. HERTNER P., L’esperienza della prima impresa pubblica nel settore elettrico: le aziende municipalizzate n Italia, il caso tedesco e altri modelli stranieri, in AA. VV., La azionalizzazione dell’energia elettrica. Atti del Congresso internazionale per il XXV anniversario dell’istituzione dell’Enel, Laterza, Bari, 1989, pag. 73 e ss.
18. LIBERTINI M, La regolazione amministrativa del mercato, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, Vol. III, L’azienda e il mercato, Cedam, Padova, 1979, pag. 482 e ss
19. MACARIO F., La nuova disciplina tedesco-occidentale dei contratti di fornitura di energia, in Riv. dir. Civ., 1985, pag. 349 e ss
20. NAPOLITANO G., L’energia elettrica e il gas, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale. Tomo III, Giappichelli, Milano, 2003, pag. 2244 e ss.
21. VACCHELLI G., I servizi pubblici comunali e l’industria e l’industria per l’illuminazione elettrica, in Riv. Dir. Comm., 1906, pag. 209 e ss
SITOGRAFIA
-
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1987&numero=641 pagina 1
-
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale
-
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00138/sg
-
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/22/22G00019/sg#:~:text=note%3A%20Entrata%20in%20vigore%20del%20provvedimento%3A%2009%2F03%2F2022&text=1%201.,forme%20di%20tutela%20degli%20animali%C2%BB.
Note
1 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1987&numero=641 pagina 1
2 R. Carson, 1962, “Silent Spring” 2 R. Carson, 1962, “Silent Spring”, pag. 116
3 Ordinanza delle foreste; Norimberga, 1294
4 M. J. A. Condorcet, Marchese di Condorcet, (1743-1794)
5 A. Oriani, “La Rivolta Ideale del 1908”
6 Word Commission on Environment and Develpment, 1983
7 Rapporto “Our Common Future”, Word Commission on Environment and Development, 1987
8 WCU, UNEP e WWF, 1991
9 Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, 1992, Rio de Janeiro
10 6 Conferenza di Aalborg, Campagna Europea “Città Sostenibili”, 1994
11 Questo principio venne integrato con l’approvazione di altri importanti accordi globali: il piano d’azione di Addis Abeba durante la 3° conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 e l’Accordo di Parigi firmato in occasione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
12 Camera dei deputati, “L’agenda globale per lo sviluppo sostenibile”, quinta edizione, n.89 (Novembre 2020)
13 https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale
14 https://www.cortedicassazione.it/cassazione resources/resources/cms/documents/_Bollettino_cedu_primo_semestre_2018.pdf
15https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00138/sg
16 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/22/22G00019/sg#:~:text=note%3A%20Entrata%20in%20vigore%20del%20provvedimento%3A%2009%2F03%2F2022&text=1%201.,forme%20di%20tutela%20degli%20animali%C2%BB.
17 D. GRIFONI “il concetto di “utilità ambientale” nell’art 41 Cost. Riflessioni a seguito della legge Costituzionale 1/2022” rivista giuridica ambientediritto.it – ISSN – 1974-9562- Anno XXII – fascicolo3/2022