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DECRETO 26 maggio 2022:

RICLASSIFICAZIONE PATENTE DI GUIDA – contenuti e modalita’ di trasmissione esiti di accertamento dei requisiti di idoneita’ psico-fisica.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DECRETO 26 maggio 2022 

Disciplina dei contenuti e modalita' della trasmissione  degli  esiti
dell'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica alla guida,
espletato da una commissione medico locale ai  fini  del  rinnovo  di
validita' di una patente, con riclassificazione della patente stessa.
(22A04158) 

(GU n.173 del 26-7-2022)

 

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni, di  seguito  «Codice
della strada», ed in  particolare  gli  articoli  116,  comma  4,  in
materia di patenti speciali, 119, in materia di  requisiti  fisici  e
psichici per il conseguimento della  patente  di  guida,  e  126,  in
materia di durata e conferma di validita' della patente di guida; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120,  ed  in
particolare l'art.  49,  comma  5-ter,  lettera  i),  n.  3,  che  ha
introdotto nel predetto art. 126 del codice  della  strada  il  comma
10-bis, ai sensi del quale  «La  commissione  medica  locale  di  cui
all'art. 119, comma 4, che, a seguito di accertamento  dell'idoneita'
psicofisica,  valuta   che   il   conducente   debba   procedere   al
declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica,
i dati del conducente all'Ufficio centrale  operativo,  che  provvede
alla  stampa  e  alla  spedizione  della  nuova  patente  di  guida»,
demandando  la  disciplina  dei  contenuti  e   modalita'   di   tale
trasmissione ad un decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, oggi  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada». 
  Visto, in particolare, l'art. 331 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  495  del  1992,  rubricato  «Attestazione  dei
requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli  a  motore»,
che dispone,  tra  l'altro,  che  «l'attestazione  del  possesso  dei
requisiti di idoneita' psicofisica necessari per  il  rilascio  della
patente di guida  e'  comunicata  per  via  telematica»,  dal  medico
certificatore   monocratico   o   collegiale   al   Ministero   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  ed  e'  conforme  al
modello informatizzato di cui all'allegato modello IV.4, al titolo IV
- Parte II dello stesso decreto; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»,  e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione  alla  disciplina  del
citato art. 126, comma 10-bis, del codice della strada  disciplinando
i  contenuti   e   le   modalita'   della   trasmissione   telematica
dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica
con la quale la commissione medica locale disponga contestualmente il
declassamento di una patente di  guida  e,  per  l'effetto,  di  dare
altresi'  seguito  alle  disposizioni  previste  dal  citato   codice
dell'amministrazione   digitale,   che   prevedono   la   progressiva
digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il  loro
processo  di  dematerializzazione,  con  conseguente  riduzione   dei
termini di conclusione dei procedimenti  e  della  documentazione  in
formato cartaceo; 
  Ritenuto,  a  tal  fine,  coerentemente   con   le   finalita'   di
«semplificazione e innovazione digitale» del citato decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, di disciplinare i contenuti  e  le  modalita'
della trasmissione  telematica  dell'attestazione  del  possesso  dei
requisiti di idoneita' psicofisica, non solo per il caso  in  cui  la
commissione medica locale disponga il declassamento di una patente di
guida, ma anche per la sua riclassificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le condizioni, i contenuti  e  le
modalita' di trasmissione telematica  con  la  quale  la  commissione
medica locale  comunica  al  CED  della  Direzione  generale  per  la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione la riclassificazione  di  una  patente  di
guida all'esito di una visita  per  la  verifica  del  permanere  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica in sede di rinnovo di validita'. 

                               Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Rientrano nel campo di  applicazione  del  presente  decreto  le
procedure di riclassificazione di una patente di guida a  seguito  di
visita medica esperita presso una commissione medica locale  in  sede
di rinnovo di validita' di una patente di guida. 
  2. Ai fini del comma 1 si intende per riclassificazione: 
    a) il declassamento  di  una  patente  speciale  in  altra,  pure
speciale,  nella  quale  non  siano  piu'  riconosciute  una  o  piu'
categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei  requisiti
psico-fisici prescritti per la loro titolarita'; 
    b) il declassamento di una patente non  speciale  in  altra,  non
speciale,  nella  quale  non  siano  piu'  riconosciute  una  o  piu'
categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei  requisiti
psico-fisici prescritti per la loro titolarita'; 
    c) il declassamento  di  una  patente  non  speciale  in  patente
speciale, anche eventualmente con perdita di  una  o  piu'  categorie
precedentemente  possedute,  per  il  venir  meno  dei  requisiti  di
idoneita' psico-fisica prescritti per la titolarita' di  una  patente
non speciale o per le categorie gia' possedute; 
    d) la riacquisizione, in una patente speciale, dell'idoneita'  ad
una  o  piu'  categorie  precedentemente   declassate   per   perdita
temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti; 
    e) la riacquisizione, in una patente non speciale, dell'idoneita'
ad una  o  piu'  categorie  precedentemente  declassate  per  perdita
temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti; 
    f) la riacquisizione di una patente non speciale, precedentemente
declassata   in   patente   speciale,   eventualmente    anche    con
riacquisizione di una o piu' categorie precedentemente possedute. 
  3. La commissione medica locale,  qualora  all'esito  della  visita
medica per il rinnovo di validita' di una patente di  guida,  ritenga
di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima ai  sensi
del comma 1, inserisce nell'apposito applicativo messo a disposizione
dal CED della Direzione  generale  per  la  motorizzazione  e  per  i
servizi ai cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di  trasporti  e
navigazione gli estremi della nuova categoria o delle nuove categorie
per le quali il  titolare  della  patente  risulti  in  possesso  dei
requisiti  di   idoneita'   psico-fisica   e   genera   e   trasmette
telematicamente allo stesso  CED  la  relativa  attestazione  di  cui
all'art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
1992, n. 495. Copia della ricevuta della trasmissione  e'  consegnata
al titolare  della  patente,  ai  fini  della  circolazione  fino  al
ricevimento del duplicato della stessa. 

                               Art. 3 
 
              Ulteriori procedure di riclassificazione 
 
  1. Non si applicano le disposizioni del presente decreto  nel  caso
di riclassificazione di una patente di  guida  a  seguito  di  visita
medica esperita presso una  commissione  medica  locale  in  sede  di
rinnovo di validita' di una patente di guida quando: 
    a) presso l'anagrafe degli abilitati alla guida di  cui  all'art.
226, comma 10, del codice della strada risulti che sulla  patente  di
guida da rinnovarsi sono  presenti  condizioni  di  ostativita',  ivi
compresi i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell'art.  128,
commi 1-bis ed 1-quinques, del codice stesso; 
    b) quando ai fini del rinnovo  di  validita'  della  patente,  la
commissione  medica  locale  prescrive  adattamenti  al   veicolo   o
modifiche ai dispositivi gia' istallati sullo stesso, per i quali  e'
richiesto l'esperimento di guida al fine di verificare  l'adeguatezza
degli stessi alla minorazione ausiliata; 
    c) nei casi in cui vi sia incongruenza  tra  i  dati  anagrafici,
quali  risultano  dal  documento  di  identita'  del  titolare  della
patente, e quelli presenti nell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati
alla guida. 
  2. La commissione medica locale,  qualora  all'esito  della  visita
medica per il rinnovo di validita' di una patente di  guida,  ritenga
di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima e ricorra
una o piu' delle condizioni  del  comma  1,  inserisce  nell'apposito
applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per
la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle  imprese  in
materia di trasporti e navigazione gli esiti della visita  medica  ai
fini dell'elaborazione della relativa relazione e della  ricevuta  di
trasmissione  della  relazione  stessa.  Copia  della   ricevuta   di
trasmissione e' consegnata al titolare della patente  ai  fini  della
presentazione dell'istanza di emissione di duplicato  della  patente,
come riclassificata, rinnovata nella validita'. 

                               Art. 4 
 
Diritti e tariffe per le  operazioni  di  rinnovo  di  validita'  con
  riclassificazione della patente di guida 
  1. Per le operazioni di rinnovo di  validita'  di  una  patente  di
guida con riclassificazione, di cui agli articoli  2  e  3,  sono  da
corrispondersi gli importi di cui ai punti 3 e  4,  del  decreto  del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, a titolo imposta di bollo  per
l'istanza e sul duplicato della patente, nonche' l'importo di cui  al
punto 2 della tabella 3 della legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  a
titolo di diritto di motorizzazione. 

                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore, e' stabilita  la  data  di  applicabilita'
delle disposizioni del presente decreto. 

                               Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico
della  finanza  pubblica.  Agli  adempimenti  disposti  dal  presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
gia' previste a legislazione vigente. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 maggio 2022 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 1923