MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 15 giugno 2022
Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. (22A04305)
(GU n.180 del 3-8-2022)
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA d'intesa con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attribuisce al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, a norma del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e l'art. 3 del medesimo decreto-legge, in cui sono previste disposizioni transitorie concernenti il «Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ed in particolare la parte IV, titolo III, recante la «Gestione di particolari categorie di rifiuti»; Visto l'art. 227, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che indica i rifiuti elettrici ed elettronici tra le tipologie di rifiuti per le quali restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie; Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che sostituisce le precedenti direttive 2022/96/UE e 2003/108/UE, da ultimo modificata dalla direttiva 2018/849/UE del Parlamento e del Consiglio, che modifica, tra le altre, la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 118/2020, a seguito del recepimento della direttiva 2018/849/UE; Visto in particolare l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, «sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)»; Visto il regolamento 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento 461/2001/CE e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE; Considerato che il richiamato regolamento europeo, EMAS, che, costituisce strumento importante del piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», ed e' volto a ottimizzare i processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo piu' efficiente le risorse e dunque un viatico efficace per stabilire un concreto modello di economia circolare; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 464, recante l'atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2022 e il triennio 2022-2024, aggiornato in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Ritenuto opportuno, al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, stabilire misure atte ad incentivare le imprese, che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE, ad avviare i procedimenti preordinati al rilascio della certificazione EMAS; Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo; Vista la convenzione del 25 marzo 2021, sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021; Considerato che nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, il Ministero individua le misure di cui all'art. 18, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze, espressa con nota protocollo n. 3328; Acquisita l'intesa del Ministero della salute, espressa con nota protocollo n. 2196; Acquisita l'intesa del Ministero dello sviluppo economico, espressa con nota protocollo n. 6664; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita' di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 49 del 2014, definendo le misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Art. 2 Misure di incentivazione 1. Le misure, volte a incentivare l'introduzione volontaria del sistema di ecogestione e audit (EMAS) e dettagliate mediante il provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. 2. Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono certificare l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS nonche' produrre la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Le disposizioni del presente decreto sono rivolte alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il possesso dell'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili nonche' l'osservanza dei requisiti previsti all'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'allegato V del medesimo decreto. 2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; b) risultano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) non si trovino in stato di liquidazione o siano, comunque, soggette a una procedura concorsuale con finalita' liquidatoria.
Art. 4 Modalita' di accesso ai contributi 1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica. 2. Ciascun soggetto istante puo' presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. 3. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Il suddetto provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. 4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale e' stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. 5. Sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici di cui al comma 1 le imprese che abbiano gia' ottenuto la certificazione EMAS o abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della registrazione EMAS al momento di presentazione dell'istanza.
Art. 5 Determinazione e misura del contributo straordinario 1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa in forma di contributo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 1. 2. Il contributo concesso e' pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. 3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti beneficiari concorrono al riparto, senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione della domanda.
Art. 6 Soggetto attuatore 1. L'attivita' istruttoria di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero della transizione ecologica, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 2. Allo scadere della convenzione citata al comma 1, il Ministero svolge l'attivita' istruttoria avvalendosi del personale in servizio presso la Direzione generale per l'economia circolare.
Art. 7 Concessione delle agevolazioni 1. Il Ministero della transizione ecologica (tramite il soggetto attuatore), trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, verifica la completezza e la regolarita' della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante. 2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione a corredo dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto dell'eventuale riparto, adotta uno o piu' provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero della transizione ecologica: www.mite.gov.it 4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero della transizione ecologica esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).
Art. 8 Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato dal Ministero della transizione ecologica, con l'avvalimento del soggetto attuatore di cui all'art. 6, previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nonche' della verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 9 Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell'art. 10, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.
Art. 10 Controlli 1. Il Ministero della transizione ecologica, successivamente all'erogazione del contributo spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero della transizione ecologica procede alla revoca delle agevolazioni. 2. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica puo' effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
Art. 11 Cause di revoca del contributo 1. Il contributo concesso e' revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilita' penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento; c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 9; d) il soggetto beneficiario non consenta le attivita' di controllo di cui all'art. 10. 2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.
Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. Il Ministero assicura che i dati personali di cui entra in possesso a seguito dell'attuazione del presente decreto siano trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento 2016/679/UE.
Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi dell'art. 6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, si provvede esclusivamente nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Roma, 15 giugno 2022 Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2175