Mondo salvagente
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SI SCRIVE MATERIALE DI RIPORTO SI LEGGE LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CH’ENTRATE.

 

Un commento alle recenti disposizioni in tema di materiale di riporto.

Di Giovanni Savarese

 

Che ferisca più la penna della spada è fuor di dubbio. Alle volte si può rispondere all’affronto anche con una reazione pacata, quasi affettuosa. Così verrebbe da comportarsi a leggere la nozione di «CSC rilevate in sito» che il Governo Draghi ha introdotto al Titolo V alla Parte IV del Codice dell’Ambiente (in tema di siti contaminati e valore di fondo naturale o antropico) con le disposizioni del D.L. 77/2021 Governance e Snellimento.

Si può anche provare una certa tenerezza nei confronti di chi ce l’ha messa tutta ma, forse, non era pronto con tutti gli strumenti. Ben diversa è la sensazione che pervade l’animo alla lettura delle modifiche apportate, con la legge di conversione, alle disposizioni che escludono il materiale di riporto dalla disciplina per la gestione dei rifiuti, regolandone la gestione ai fini dei principi di tutela ambientale.

Se si può cercare di essere concilianti verso errori grossolani, sembra necessario essere intransigenti quando si appalesa una leggerezza di metodo (il ragazzo ha delle doti ma non si applica). Correva l’anno 2012 e il legislatore precisava che il materiale di riporto non doveva essere considerato un rifiuto tout court, ma potesse essere elevato a matrice ambientale ed essere quindi assimilato al suolo. Dando così una interpretazione autentica dell’art. 185 del Codice. E, si diceva, aderente ai principi comunitari. Un punto al quale si arriva da lontano, perché è questo un elemento all’attenzione del legislativo già dal c.d. decreto Ronchi soprattutto in relazione alla disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo da destinare a riutilizzo.

Fatto sta che nel 2012 si decide finalmente di mettere mano ad un vuoto normativo (vuoto per dire, visto che era un fiorire di tentativi di regolarizzazione) e dare al paese uno strumento per la gestione di un materiale che è in alcuni casi, nei grandi centri urbani specialmente, ubiquitario.

La nozione giuridica di “materiale di riporto” doveva fare riferimento ad un deposito dai connotati archeologici, che in molte città costituiva un «nuovo orizzonte stratigrafico» frutto di «secoli» di rimaneggiamenti e riutilizzi. Ma correva l’anno della necessaria infrastrutturazione del paese sotto il Governo Monti e già la legge di conversione prevedeva che la consistenza dell’orizzonte di materiale di riporto fosse considerata alla scala di sito e scevra da valutazioni cronologiche e dava per buona la presenza di «elementi estranei» (scarti di produzione, dai … basta un poco di zucchero e va giù).

Con tali presupposti fu naturale modificare la definizione di sito data nel Titolo V alla Parte IV del Codice aggiungendo alle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee anche il neofita “materiale di riporto”. Già in questa fase, da una lettura dei dossier parlamentari dell’epoca, si ravvisava la necessità di approfondire i rapporti sorgenti tra la materia siti contaminati e il materiale in questione. Nel 2013, con il Decreto del Fare, la disciplina prende forma in modo più chiaro. Se per un verso cade il velo di ipocrisia e la presenza di «residui e scarti di produzione e di consumo» è pienamente compatibile con la assimilabilità al suolo, dall’altro la qualità ambientale del materiale deve essere verificata, ma non troppo approfonditamente. Si prende a prestito, stranamente, la caratterizzazione analitica necessaria per operazioni di recupero in procedura semplificata dei rifiuti. Il test di cessione secondo il D.M. 5.02.1998. Che non solo ha metodi di indagine diversi da quelli che si applicano per le matrici ambientali (naturali) ma non consente di inquadrare lo stato qualitativo del materiale di riporto in termini di Titolo V Parte IV.

Il test di cessione fornisce la concentrazione di sostanze nell’eluato risultante dall’attraversamento del solido. E poi i parametri chimici di riferimento sono diversi da quelli che si considerano critici per le acque sotterranee (CSC Tab. 2 All. 5) e lo sono anche i limiti massimi. Non proprio un lavoretto fatto bene. Per lo meno, al superamento dei limiti del test di cessione non ci sono dubbi. La matrice è fonte di contaminazione. Ma con ciò perde la qualifica di assimilabilità al suolo? Ovvero, torna nella disciplina dei rifiuti? Probabilmente non era questa l’intenzione del legislatore, ma l’uso di formule semantiche, come «operazioni di trattamento», per descrivere le misure da mettere in atto per riportare alla conformità gli esiti del test di cessione, ha generato una certa ambiguità.

E l’assenza di una collocazione procedurale ha lasciato nell’incertezza operatori privati e pubblici, fornendo l’occasione per un proliferare di dottrina e pareri interpretativi. Dopo 8 anni di limbo, il legislatore si è mosso a compassione verso un destino così complicato per tanta povera gente e ha deciso di mettere mano alla disciplina. Ma con una mano ti do e con l’altra ti prendo.

Rispetto al 2013 oggi abbiamo qualche certezza in più. Primo, il test di cessione si applica con riguardo non solo ai metodi ma anche ai limiti del D.M. 98. Secondo, la matrice deve sempre rispettare i requisiti di qualità ambientale del Titolo V alla Parte IV. Terzo, la non conformità al test di cessione si gestisce nelle procedure del già menzionato Titolo V. Parentesi: si consolida in questo nuovo passaggio la formula «procedimenti di bonifica», che va benissimo per una chiacchierata al bar ma che quanto a stile tecnico giuridico lascia l’amaro in bocca. Chiusa parentesi. Nuove disposizioni, nuove pene. Anzitutto la scelta di confermare l’utilizzo del test di cessione nei limiti e metodi del D.M. come primaria soluzione per identificare eventuali rischi per le acque sotterranee appare poco cautelativa e non esaustiva. Ma d’altronde sono 2000 anni che viene detto: nessuno può servire a due padroni.

Non si capisce poi come potrebbe essere gestito il superamento dei limiti del test nell’ambito di procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati che contemplano interventi di risanamento volti al rispetto di Concentrazioni Soglia di Contaminazione o Concentrazioni Soglia di Rischio.

Il test di cessione cui sono sottoposti i materiali di riporto non è uno strumento previsto nei metodi di caratterizzazione ambientale ai fini del Titolo V. La non conformità all’All. 3 del D.M. 98 semplicemente non esiste. Perché non esiste l’eluato. Quindi non ci sarebbe sorgente di potenziale contaminazione. Non ci sono vie di migrazione. Niente percorsi di esposizione. Manca la possibilità di verificare il rischio sanitario per eventuali fruitori del sito e anche il rischio ambientale è difficilmente commisurabile. Nessun intervento da mettere in atto. Nulla di nulla. Certo, nel dubbio, si può sempre procedere alla rimozione del materiale che però ha caratteristiche tali da non poter essere facilmente confluito in impianti di recupero con il pericolo che il destino sia quello di riempire le già poche discariche e saturare i limiti di conferimento posto dall’UE.

E nulla vieterebbe di procedere alla messa in sicurezza (operativa o permanente) ma altro non sarebbe che una operazione di gestione “rifiuti assimilati a suolo”. Ed anche volendosi concentrare sugli aspetti positivi dell’ultimo aggiornamento normativo in tema di materiale di riporto, sullo sfondo rimane una materia, quella dei siti contaminati, che ultimamente è stata piuttosto bistrattata. Per carità: tante semplificazioni e tanti aggiustamenti. Gli sforzi vanno riconosciuti e i processi di miglioramento incoraggiati. Ma proprio per questo le critiche non devono mancare. C’è poca, veramente poca, razionalizzazione. Con buona pace di chi si trova ad applicare la norma. Poi però evitiamo di stracciarci le vesti se i dati mostrano l’assenza di significativi passi in avanti verso la riqualificazione e bonifica dei siti contaminati. Ed anzi. Se si rende sempre più palese l’impatto negativo, a 360°, che questi territori hanno sulle popolazioni che li abitano. Sociale, economico, sanitario. Non resta che augurarci di poter, un giorno, affermare … e quindi uscimmo a riveder le stelle.