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Di Fulvio Conti Guglia. Le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio del permesso di costruire (ex concessione edilizia), essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere “recepite” quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell’atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. (Cass., Sez. V, 91.2006, n. 5122, Grossi).

Sicché, la dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrato anche l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 483 cod. pen. (dichiarazione “in atto pubblico”) ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi “trasfusa” in un “atto pubblico”.

Oggetto della tutela penale in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen. è l’interesse di garantire il bene giuridico della pubblica fede in quanto si attiene alla pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante. Talché, é palese che il reato postula che il dichiarante abbia il dovere giuridico di esporre la verità (Cass. Sez. Un. 17.2.1999, n. 6, Lucarotti).

In altri termini, il valore pubblicistico dell’atto risultante dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quale allegato alla domanda di concessione in sanatoria è dato, da un lato, dalla natura dei soggetto ricevente (pubblico ufficiale) la domanda di concessione nonché, dall’altro, dalla esistenza di una specifica previsione normativa che conferisca valore “de veritate” all’attestazione dal privato resa al medesimo pubblico ufficiale. Pertanto, il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati.

Infine, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere autenticata dal pubblico ufficiale, in quanto quel che rileva, ai fini della sussistenza del delitto in questione, sono la destinazione e lo scopo della falsa dichiarazione del privato e gli effetti di essa sul piano giuridico, che impongono una particolare tutela.

Cassazione dell’1/10/2012

Per le massime, la sentenza per esteso e il codice dell’urbanistica aggiornato e annotato con dottrina e giurisprudenza si veda www.ambientediritto.it

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