Mondo salvagente
207 minuti

Governance del PNRR: D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – conversione in legge

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, recante governance del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  prime  misure   di   rafforzamento   delle   strutture
amministrative e di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure.
(21G00118) 

(GU n.181 del 30-7-2021 – Suppl. Ordinario n. 26)

 

 Vigente al: 31-7-2021

 

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante  governance  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e   prime   misure   di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento  delle  procedure,  e'  convertito  in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2.  Al  fine  di  monitorare  l'efficace  attuazione  dei  progetti
previsti dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  il
rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono  essere
completati sulla base del calendario concordato  con  le  istituzioni
europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti
le informazioni e i  documenti  utili  per  esercitare  il  controllo
sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per  gli  investimenti
complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  3. Il  Governo  fornisce  altresi'  alle  Commissioni  parlamentari
competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti  necessari
allo svolgimento dei loro compiti, anche al  fine  di  prevenire,  di
rilevare e di correggere eventuali criticita' relative all'attuazione
del PNRR. 
  4. Il Governo trasmette,  inoltre,  alle  Commissioni  parlamentari
competenti i documenti, riguardanti le materie  di  competenza  delle
medesime,  inviati  agli  organi  dell'Unione  europea  relativamente
all'attuazione del PNRR. 
  5.  Sulla  base  delle  informazioni  ricevute   e   dell'attivita'
istruttoria svolta,  anche  in  forma  congiunta,  con  le  modalita'
definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni  parlamentari
competenti: 
    a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR  e  i  progressi
compiuti nella sua attuazione, anche  con  riferimento  alle  singole
misure, con particolare attenzione al rispetto  e  al  raggiungimento
degli obiettivi inerenti  alle  priorita'  trasversali  del  medesimo
Piano,  quali  il  clima,  il  digitale,  la  riduzione  dei   divari
territoriali, la parita' di genere e i giovani; 
    b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai  fini
della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti. 
  6. Le Camere possono stipulare con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  una  convenzione  per  disciplinare  le  modalita'  di
fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal  Sistema  informativo
unitario «ReGiS». 
  7. I Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica,  al   fine   di   favorire   lo   svolgimento   congiunto
dell'attivita' istruttoria  utile  al  controllo  parlamentare  e  di
potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici  della
contabilita' e della finanza  pubblica  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari  competenti,  adottano  intese  volte  a  promuovere  le
attivita'  delle  Camere,   anche   in   forma   congiunta,   nonche'
l'integrazione delle attivita' svolte dalle rispettive  strutture  di
supporto tecnico. 
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 luglio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione 
 
                                Colao,  Ministro  per   l'innovazione
                                tecnologica e la transizione digitale 
 
                                Cingolani, Ministro della transizione
                                ecologica 
 
                                Franceschini, Ministro della cultura 
 
                                Giovannini,      Ministro       delle
                                infrastrutture  e   della   mobilita'
                                sostenibili 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  31
MAGGIO 2021, N. 77 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 4: 
      alla lettera  a),  la  parola:  «organo»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «l'organo»; 
      alla lettera b),  le  parole:  «comma  1037  e  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1037 e seguenti,»; 
      alla  lettera  c),  la  parola:  «Piano»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «il Piano»; 
      alla lettera d), le  parole:  «dell'articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «degli articoli»; 
      alla lettera f), le parole: «regolamento del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il regolamento del»; 
      alle lettere g), i) e q), la parola: «struttura» e'  sostituita
dalle seguenti: «la struttura»; 
      alla lettera  l),  le  parole:  «Ministeri  e  strutture»  sono
sostituite dalle seguenti: «i Ministeri e le strutture»; 
      alla lettera m), le parole: «con modificazioni dalla  7  agosto
2012, n. 135.» sono sostituite dalle seguenti: «, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»; 
      alla lettera o), le parole: «soggetti pubblici» sono sostituite
dalle seguenti: «i soggetti pubblici»; 
      alla lettera s), le  parole:  «Piano  nazionale  integrato  per
l'energia  e  clima»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il   Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «In
relazione  alle  specifiche  esigenze  connesse  alla  necessita'  di
assicurare  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  garantendo
l'apporto delle professionalita'  adeguate  al  raggiungimento  degli
obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo
periodo in cui resta operativa la Cabina di regia  di  cui  al  primo
periodo e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2026,  e'  sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale  che  a
qualunque titolo presta la propria  attivita'  lavorativa  presso  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  che
ha raggiunto il limite di eta'  per  il  collocamento  a  riposo  dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero
nel  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il
rientro del medesimo personale presso  l'amministrazione  statale  di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca  dell'incarico,  o
di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina»; 
    al comma 2: 
      all'alinea sono premesse le seguenti  parole:  «Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,»; 
      alla lettera c),  dopo  le  parole:  «regionale  o  locale»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e
per l'integrazione  socio-economica  dei  giovani,  alla  parita'  di
genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro»; 
      alla lettera f), le parole: «aggiorna periodicamente  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «riferisce periodicamente al»; 
      la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del presente decreto, la relazione  periodica  di  cui
alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  al
Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali
sono  costantemente  aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato   di
avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative»; 
      alla lettera l), la  parola:  «coerente»  e'  sostituita  dalla
seguente: «coerenti»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «di Regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «delle Regioni» e dopo  le  parole:  «che  riguardano  piu'
regioni o province autonome» sono inserite le seguenti: «, ovvero  il
Presidente dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e  il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono  esaminate
questioni di interesse locale»; 
      al  secondo  periodo,  le  parole:  «partenariato  economico  e
sociale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «partenariato  economico,
sociale e territoriale»; 
      al  comma  5,  primo  periodo,  le  parole:   «Comitato   sulla
transizione  ecologica  di  cui  all'art.»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica di
cui  all'articolo»,  le  parole:  «per  transizione  digitale»   sono
sostituite dalle seguenti: «per la transizione digitale»  e  dopo  le
parole: «legge 22 aprile 2021, n. 55,» sono inserite le seguenti:  «e
con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei
per gli anni 2021-2027,»; 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  puo'  deferire
singole questioni al Consiglio dei  ministri  perche'  stabilisca  le
direttive alle quali la Cabina di regia deve  attenersi,  nell'ambito
delle  norme  vigenti.  Le  amministrazioni  di  cui   al   comma   1
dell'articolo  8  assicurano  che,  in  sede  di  definizione   delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il  40  per
cento delle risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio  attivato  dal
Servizio centrale per il PNRR di  cui  all'articolo  6,  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo  e,  ove  necessario,  sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei
ministri» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,», dopo le parole:  «dei  rispettivi  organismi  associativi»
sono inserite le seguenti: «nonche'  di  Roma  capitale»  e  dopo  le
parole: «della societa' civile» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'
delle organizzazioni della cittadinanza  attiva.  I  componenti  sono
individuati  sulla  base  della  maggiore  rappresentativita',  della
comprovata  esperienza  e  competenza  e  di  criteri   oggettivi   e
predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo»; 
      al secondo periodo, le parole da: «I componenti» fino a:  «agli
stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti». 
  All'articolo 4: 
    al comma 2, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 6,»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  cui  all'articolo  6»  e  le  parole:
«della tempistica programmata» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei
tempi programmati»; 
    al comma 3, le parole:  «decreto  legislativo.  30  luglio»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 luglio». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis  (Misure  per  il  supporto  tecnico  all'Osservatorio
nazionale  sulla  condizione  delle  persone   con   disabilita'   in
attuazione del PNRR). - 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto
tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali  dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle  persone  con  disabilita',  di  cui
all'articolo 3 della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  con  specifico
riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR,  la
Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi  dell'articolo
1, comma 367, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  costituisce
struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella  del
Governo che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento  del
PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  contingente  di  esperti
della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma  1  e'  formato  da
personale non dirigenziale,  in  possesso  di  specifica  e  adeguata
competenza nell'ambito delle politiche in favore  delle  persone  con
disabilita',  in  numero  non  superiore  a  quindici.  Il   suddetto
contingente e' composto da personale di ruolo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori  ruolo  o
in posizione di comando o altra  analoga  condizione  prevista  dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o
istituzioni,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n.  127.  Il  trattamento  economico  del
personale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo n. 303 del 1999.  Il  contingente  puo'  essere  composto
altresi' da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato  mediante
convenzioni  stipulate  previo  parere   favorevole   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del
decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico  e'
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
limiti complessivi  dello  stanziamento  di  cui  al  comma  5,  sono
definite la modalita' di formazione del contingente di cui al comma 2
e di chiamata del personale nonche'  le  specifiche  professionalita'
richieste. 
  4. Gli incarichi conferiti ad esperti  con  provvedimento  adottato
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi
rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1,  comma  368,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno  degli
anni 2024, 2025 e  2026,  cui  si  provvede  a  valere  sul  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri». 
  All'articolo 5: 
    al comma 2, terzo periodo, le parole:  «analisi  d'impatto  della
regolamentazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «analisi
dell'impatto della regolamentazione», le parole: «Nucleo,  istituito»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Nucleo  istituito»  e  le  parole:
«ministri, ai sensi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ministri  ai
sensi»; 
    al comma 3, lettera b), le  parole:  «verifiche  d'impatto  della
regolamentazione»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «verifiche
dell'impatto della regolamentazione» e le parole: «al fine garantire»
sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire». 
  All'articolo 6: 
    al comma 3, dopo le  parole:  «euro  1.859.000»  e'  inserita  la
seguente: «annui». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Piano nazionale dei dragaggi  sostenibili).  -  1.  Al
fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita' marittima e  della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti  climatici  e
la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle
disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo  114,  comma
4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  per  la  transizione
ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il  Piano  nazionale
dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle
Autorita'  di  sistema  portuale  e  delle  regioni  con  particolare
riferimento ai programmi finanziati dal PNC e  di  ulteriori  risorse
europee, nazionali, regionali e delle Autorita' di sistema  portuale.
Ai fini della  tutela  dell'ambiente  marino,  il  Piano  e'  attuato
tenendo  conto  delle  disposizioni  dell'articolo  109  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Le attivita' di  dragaggio  nelle  infrastrutture  portuali  del
territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di
pubblica utilita' e indifferibili  e  urgenti  e  costituiscono,  ove
occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano  regolatore
del sistema portuale. 
  3. L'autorizzazione alle attivita' di  dragaggio  e'  rilasciata  a
seguito di un procedimento  unico,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   avviene   con
provvedimento  conclusivo  della  conferenza  di   servizi   di   cui
all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da  convocare
da parte dell'autorita' competente individuata ai sensi  del  decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori,  in
conformita'  al  progetto  approvato.  Il  termine  massimo  per   la
conclusione del  procedimento  unico  non  puo'  essere  superiore  a
novanta  giorni.  Resta  ferma  la  disciplina  del  procedimento  di
valutazione   di   impatto   ambientale,   laddove   richiesta.    Le
amministrazioni  interessate  nell'ambito  del   nuovo   procedimento
autorizzativo  svolgono  le  proprie   attivita'   con   le   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente». 
  All'articolo 7: 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole: «dei relativi target e  milestone»
sono sostituite dalle seguenti:  «dei  relativi  obiettivi  finali  e
intermedi»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di avviare
tempestivamente le procedure di  monitoraggio  degli  interventi  del
PNRR nonche' di esercitare  la  gestione  e  il  coordinamento  dello
stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno  2021,
e' autorizzato ad assumere con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'  assunzionali,
nei limiti  della  vigente  dotazione  organica,  un  contingente  di
personale non dirigenziale di alta professionalita', da destinare  ai
Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero,  pari
a 50 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del
comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto  contingente
di personale e' effettuato senza il previo svolgimento delle previste
procedure  di  mobilita'  e  mediante   scorrimento   delle   vigenti
graduatorie di concorsi pubblici»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  All'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  3   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n.  227,  le  parole:  "e  per  i  Sottosegretari"  sono
soppresse»; 
    al comma 3,  terzo  periodo,  le  parole:  «di  durata  triennale
rinnovabile una sola volta» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  di
durata triennale rinnovabile una sola volta. Al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria, e'  reso  indisponibile  nell'ambito  della
dotazione organica del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  un
numero di posti di funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale
equivalente sul piano finanziario»; 
    al comma 4, dopo le parole: «limiti assunzionali,» sono  inserite
le seguenti: «o a ricorrere alle deroghe  previste  dall'articolo  1,
comma 15, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  per»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di  cui  al
presente articolo, presso il  citato  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  e'  istituita  una  posizione   di   funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per
le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi del supporto della societa' Studiare  Sviluppo  srl,  anche
per la selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche»; 
    al comma 6, terzo periodo, le parole: «Alla stessa Societa'» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla societa' Sogei S.p.A.»; 
    al comma 7, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo
stato  di  attuazione  del  PNRR,  in  deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20»; 
    al  comma  8,  dopo  le  parole:  «finanziamento  pubblico  degli
interventi»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ferme   restando   le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale anticorruzione,»; 
    il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e  di  euro
3.428.127 annui a decorrere dall'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno  2021  e  a  euro  436.000
annui a decorrere dall'anno  2022,  ai  sensi  dell'articolo  16  del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per  l'anno  2021  e  a  euro
476.027 annui a decorrere  dall'anno  2022,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a  euro  2.516.100
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «e comunque fino al» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il»; 
    al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei relativi milestone e
target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione dei relativi
obiettivi intermedi e finali»; 
    al comma 3, primo periodo, le parole: «dei  milestone  e  target»
sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi intermedi e finali»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Nell'ambito di un  protocollo  d'intesa  nazionale  tra  il
Governo  e  le   parti   sociali   piu'   rappresentative,   ciascuna
amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR  prevede  lo
svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati
e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e
sociali sulle filiere produttive e industriali  nonche'  sull'impatto
diretto e indiretto anche nei singoli  ambiti  territoriali  e  sulle
riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle  ricadute
dirette  o  indirette  sul  lavoro  dei  suddetti  progetti.  Per  la
partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di  cui  al  primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati»; 
    al comma 6, le parole: «Per l'attuazione del  presente  articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione dei commi  da  1  a
5-bis»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  con  particolare
riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al  coordinamento  delle
attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, e allo scopo di consentire  di  acquisire  rapidamente  le
risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento  e  il
monitoraggio sulle relative misure di incentivazione  e  sostegno  al
settore del turismo,  il  Ministero  del  turismo  puo'  svolgere  le
procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalita' semplificate  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
  6-ter. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  6-bis  e  per
garantire il conseguimento degli  obiettivi  e  degli  interventi  di
competenza  del  Ministero  del  turismo  previsti  nel   PNRR,   con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al  coordinamento
delle  attivita'  di   gestione   nonche'   al   loro   monitoraggio,
rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace  realizzazione
delle misure di sostegno e incentivazione del  settore  del  turismo,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla
dotazione organica prevista dalla legislazione  vigente  e  a  valere
sulle risorse finanziarie iscritte nel  bilancio  di  previsione  per
l'anno 2021, ad  assumere,  entro  l'anno  2021,  facendo  ricorso  a
procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto  dei   principi
generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino
a 120 unita' di personale non  dirigenziale  con  contratto  a  tempo
determinato della durata massima di  ventiquattro  mesi,  di  cui  70
appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti  al  livello  terzo
del contratto collettivo nazionale del lavoro per  i  dipendenti  del
settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle  unita'
di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da  un
apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il  Ministero  del
turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo,  da  stipulare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7,  comma
8,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,   n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento  di  organizzazione
del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle  assunzioni  di
cui al presente comma, pari a  3.041.667  euro  per  l'anno  2021,  a
7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante utilizzo delle  risorse  disponibili  nel  bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. 
  6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari,  in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del
comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro  per  l'anno
2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189». 
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art.  8-bis  (Disposizioni  per  l'attuazione  del  programma   di
Governo). -  1.  Per  garantire  una  piu'  efficace  attuazione  del
programma di Governo e anche al fine della trasmissione  alle  Camere
delle  relazioni   periodiche   sullo   stato   di   attuazione   dei
provvedimenti attuativi di secondo livello previsti  in  disposizioni
legislative,  nonche'  dell'aggiornamento  costante  del  motore   di
ricerca  del  sito  internet  istituzionale  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e' rafforzata la Rete governativa  permanente
dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma  di  Governo  e
costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione  del  programma  di
Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno  degli  uffici  di
diretta collaborazione con il compito specifico  di  provvedere  alla
costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al  recupero
dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti  provvedono
ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
  All'articolo 10: 
    al  comma  1,  la  parola:  «comunitaria»  e'  sostituita   dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; 
    al comma 3, le parole: «di Consip S.p.A»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della societa' Consip S.p.A.»; 
    al comma 5, le parole: «interventi PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «interventi del PNRR» e  le  parole:  «programmi  UE»  sono
sostituite dalle seguenti: «programmi dell'Unione europea»; 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.   In   considerazione    degli    effetti    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  l'esercizio  2020  non  si  computa  nel
calcolo del triennio  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  14,
comma 5, ne' ai fini dell'applicazione  dell'articolo  21  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, al primo e al secondo  periodo,  le  parole:  «Consip
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la societa'  Consip  S.p.A.»
e, al terzo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «La societa' Consip S.p.A.»; 
    al comma 2, le parole: «Le  disposizioni  al  presente  articolo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le  disposizioni  del   presente
articolo» e le parole:  «da  Consip  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla Consip S.p.A.»; 
    al comma 3, al primo periodo, le parole: «con Consip S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «con la  societa'  Consip  S.p.A.»  e,  al
secondo periodo,  dopo  le  parole:  «8  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro». 
  Alla parte I, titolo I, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati
mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi  ai  fini
dell'attuazione del PNRR).  -  1.  In  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase  di  ripresa  e
della necessita' e  urgenza  di  disporre  di  statistiche  ufficiali
tempestive,  volte  a  soddisfare  i  nuovi  fabbisogni  informativi,
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche  in  collaborazione
con gli altri enti che partecipano al Sistema  statistico  nazionale,
produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e
l'integrazione di informazioni provenienti da archivi  amministrativi
e dati di indagine, al fine di  soddisfare  le  esigenze  informative
relative  alla   fase   pandemica   e   a   quella   successiva.   Le
amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e
informazioni utili ai  fini  della  produzione  delle  basi  di  dati
consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e  alle  informazioni
individuali ivi contenute, con esclusione della banca  dati  detenuta
dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo  8  della  legge  1°
aprile 1981, n.  121,  e  della  banca  dati  nazionale  unica  della
documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  2. Le operazioni di cui al  comma  1,  svolte  nel  rispetto  delle
disposizioni  in  materia  di   tutela   della   riservatezza   degli
interessati,  sono  individuate  con  provvedimento  del   Presidente
dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti,  i  tipi  di
dati trattati, le fonti amministrative  utilizzate  e  le  operazioni
eseguibili, le  misure  di  sicurezza  e  le  garanzie  adottate  per
tutelare i diritti e le liberta' fondamentali  degli  interessati,  i
tempi di conservazione, nonche' le risorse richieste. I provvedimenti
sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT. 
  3. In  caso  di  trattamenti  che  richiedono  l'utilizzo  di  dati
personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  i
provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo  sono  adottati
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel  sito
internet istituzionale dell'Istituto. 
  5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita'  statistiche,  possono  essere
comunicati per finalita' scientifiche ai soggetti di cui al  comma  1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previsti, nonche' ai  soggetti  che
fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo
quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano  lo  scambio  dei
dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema. 
  6. L'ISTAT provvede alle attivita' previste dal  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, al primo periodo, la  parola:  «PNNR»  e'  sostituita
dalla  seguente:  «PNRR»  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «ai
progetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti»; 
    al comma 2, dopo la  parola:  «coordinamento»  sono  inserite  le
seguenti: «nei riguardi» e le  parole:  «Conferenza  Unificata»  sono
sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 
    al comma 3, secondo periodo, la parola: «incluse»  e'  sostituita
dalla seguente: «compresi»; 
    al comma 4, la parola:  «piano»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«PNRR»; 
    al comma 5: 
      al primo periodo, le parole: «per la per  la»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per la» e le  parole:  «d  della  regolazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «della regolazione»; 
      al secondo periodo, le parole: «intesa con la Conferenza»  sono
sostituite dalle seguenti:  «intesa  in  sede  di  Conferenza»  e  le
parole:  «decreto  legislativo,  28  agosto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «decreto legislativo 28 agosto»; 
      al terzo periodo, la parola: «PNRR» e' soppressa; 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere  applicate
anche agli enti sottoposti  alla  vigilanza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  La  liquidazione  coatta
amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta,
che provvede altresi' alla nomina del commissario  e  agli  ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1"». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «il  meccanismo»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «al  meccanismo»,  le  parole:  «i   poteri»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ai  poteri»,   le   parole:   «trovano
applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»  e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   e   ai   contratti
istituzionali  di  sviluppo  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88»; 
      al secondo periodo, dopo  le  parole:  «del  decreto-legge»  e'
inserita la seguente: «n.». 
  Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-bis (Governance degli interventi del  Piano  complementare
nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del  2016).
- 1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata  e  unitaria  degli
interventi  per  la  ricostruzione  e  il  rilancio   dei   territori
interessati dagli eventi  sismici  del  2009  e  del  2016,  per  gli
investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  numero
1),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  la  cabina  di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del  Dipartimento  "Casa
Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  3  maggio  2021,  nonche'  dal
sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci  del  cratere  del
sisma del 2009. 
  2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e  procedurale  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
entro il 30 settembre 2021, la cabina di  coordinamento  individua  i
programmi unitari di intervento nei territori  di  cui  al  comma  1,
articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e  del  2016,
per  la  cui  attuazione  secondo  i  tempi   previsti   nel   citato
cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la  Struttura  tecnica  di
missione  di  cui  al  medesimo  comma  1,  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
che sono comunicati al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato». 
  All'articolo 15: 
    al  comma  2,  le  parole:  «e  Bolzano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di Bolzano»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  o
gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026,
a iscrivere in  bilancio  i  relativi  finanziamenti  di  derivazione
statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo  163  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato  4/2  annesso  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; 
    al comma 6, le parole: «del 12 novembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «12 novembre». 
  Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Semplificazione della rettifica degli  allegati  a  e
a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020). - 1. In  deroga
alle modalita' previste per la  deliberazione  del  rendiconto  della
gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  qualora  l'ente  locale  abbia
approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al  risultato
di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle  risorse
vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di  cui  al
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e'  effettuata  dal
responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione,
salvo che  non  riguardi  il  valore  complessivo  del  risultato  di
amministrazione.  Il   rendiconto   aggiornato   e'   tempestivamente
trasmesso alla banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8» sono
inserite le seguenti: «, commi da 1 a 5-bis,»; 
      alla lettera c): 
        all'alinea e ai numeri da 1) a 3) e da 5) a 12),  le  parole:
«a decorrere dall'anno», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; 
        al numero 4), le parole: «per  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2022». 
  Alla  rubrica  del  titolo   I   della   parte   II,   la   parola:
«velocizzazione» e' sostituita dalla seguente: «accelerazione». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1: alla lettera a): 
      l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «il  comma  2-bis  e'
sostituito dai seguenti»; 
      al capoverso 2-bis: 
        al primo periodo, le parole:  «dei  progetti  ricompresi  nel
PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo  complementare  nonche'
dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis  del
presente decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  progetti
compresi nel Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  di
quelli finanziati  a  valere  sul  fondo  complementare  nonche'  dei
progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia  e  il
clima, individuati  nell'allegato  I-bis  al  presente  decreto»,  le
parole: «del CNR» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR)» e le parole: «dell'ENEA  e  dell'ISS»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per le  nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile  (ENEA)  e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS)»; 
        al secondo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo,»
sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o nella posizione di»; 
        al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,  anche  attingendo  dall'elenco  utilizzato  per  la  nomina   dei
componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma  1  del
presente articolo in  possesso  dei  medesimi  requisiti  di  cui  al
presente comma»; 
    dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i  presidenti
della Commissione tecnica di cui  al  comma  1  e  della  Commissione
tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due
commissari per ciascuna Commissione, individuati dal  Ministro  della
transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici
e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea  delle
disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto. 
  2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo'  attribuire,
al presidente di una delle Commissioni di cui ai  commi  1  o  2-bis,
anche la presidenza dell'altra. Nel caso  in  cui  la  presidenza  di
entrambe  le  Commissioni  sia   attribuita   al   presidente   della
Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato fuori  ruolo
o in posizione di comando,  distacco,  aspettativa  o  altra  analoga
posizione entro dieci  giorni  dall'assunzione  dell'incarico  e  per
l'intera durata del medesimo. 
  2-quinquies. In relazione a  quanto  previsto  dai  commi  2-ter  e
2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso  il
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche. 
  2-sexies.  La  denominazione   "Commissione   tecnica   PNRR-PNIEC"
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
"Commissione tecnica PNIEC". 
  2-septies.  Qualora  lo  richieda  almeno  una  delle   Commissioni
parlamentari  competenti  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei   suoi
componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto  possono  essere  modificate,
con decreto del Ministro della transizione ecologica,  previo  parere
delle  Commissioni   parlamentari   competenti   da   rendere   entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi  i  quali  il  decreto
puo' essere comunque adottato»; 
      alla lettera b), le parole: «di cui al comma 2-bis,  da'»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis danno». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il  seguente:
"9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati,  per  le  varianti
progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici  non
sostanziali che non comportino  impatti  ambientali  significativi  e
negativi si applica la procedura di cui al comma 9"». 
  Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Intesa delle regioni). - 1.  Per  le  opere  previste
dall'allegato I-bis alla parte  seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati  dal  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  le  regioni  sono
tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla  positiva
conclusione della  conferenza  di  servizi,  al  fine  di  consentire
all'autorita' competente il rilascio del provvedimento finale». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 2), la parola: «sessanta» e' sostituita
dalla seguente: «quarantacinque»; 
      dopo lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
    «b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo  le
parole: "R. D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono aggiunte le seguenti: ",
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui  alla
precedente lettera b)"; 
    b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2,  lettera  a),
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  fatta  salva  la
disciplina delle acque minerali e termali  di  cui  alla  lettera  b)
dell'allegato III alla parte seconda"». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1: 
      al capoverso 2, terzo periodo, le parole: «il provvedimento  di
VIA e' proposto all'adozione  del  Ministro»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «l'adozione  del  provvedimento  di  VIA  e'  proposta  al
Ministro»; 
      al capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «comma 2-bis,  si
esprime» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis si esprime»; 
      al capoverso 2-ter, la parola: «automaticamente»  e'  soppressa
ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  sede  di  prima
applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente  comma
ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50  per  cento  dei
diritti di istruttoria decorrono  dalla  data  della  prima  riunione
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis»; 
      al capoverso 2-quater, secondo periodo, le  parole:  «ministero
della  transizione  ecologica»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Ministero  della  transizione  ecologica»  e  le   parole:   «trenta
giorni.".» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni.»; 
    al comma 2, le parole: «per l'anno 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro per l'anno 2022» e le parole: «per l'anno 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023». 
  All'articolo 21: 
    al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4: 
      al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 8, comma 2-bis»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» ; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «non superiore  a  sessanta
giorni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a  centoventi  giorni  nei
casi di  integrazioni  che  richiedono  maggiori  approfondimenti  su
motivata  richiesta  del  proponente  in  ragione  della  particolare
complessita' tecnica del progetto o delle indagini richieste». 
  Alla parte II, titolo I, capo I, dopo l'articolo 22 e' aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 22-bis (Ulteriori disposizioni finalizzate ad  accelerare  le
procedure amministrative per la cessione di  aree  nelle  quali  sono
stati edificati alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica).  -  1.
All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 47 e' sostituito dal seguente: 
  "47. La trasformazione del diritto  di  superficie  in  diritto  di
piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito  di  proposta  da
parte del comune e di accettazione da parte dei  singoli  proprietari
degli  alloggi,  e  loro  pertinenze,  per   la   quota   millesimale
corrispondente.  Trascorsi  cinque   anni   dalla   data   di   prima
assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla  data  di
stipulazione  della  relativa  convenzione,  i  soggetti  interessati
possono presentare, di propria iniziativa, istanza di  trasformazione
del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'.  Il  comune
deve  rispondere  entro  novanta  giorni  dalla  data  di   ricezione
dell'istanza  pervenendo  alla  definizione   della   procedura.   La
trasformazione del diritto di superficie  in  diritto  di  proprieta'
avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del
comma 48"; 
    b) il comma 48 e' sostituito dal seguente: 
  "48.  Il  corrispettivo  delle  aree  cedute   in   proprieta'   e'
determinato dal comune, su parere del  proprio  ufficio  tecnico,  in
misura  pari  al  60  per  cento  di  quello  determinato  ai   sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11  luglio  1992,  n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.
359, escludendo la  riduzione  prevista  dal  secondo  periodo  dello
stesso comma, al netto degli oneri  di  concessione  del  diritto  di
superficie,  rivalutati  sulla  base  della   variazione,   accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati
i suddetti oneri e quello in cui  e'  stipulato  l'atto  di  cessione
delle aree. Comunque il costo dell'area cosi'  determinato  non  puo'
essere maggiore di quello stabilito dal comune  per  le  aree  cedute
direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui  al
comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro  5.000  per  singola
unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale fino a 125 metri quadrati e  di  euro  10.000  per  singola
unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno
di stipulazione della relativa  convenzione.  Il  consiglio  comunale
delibera altresi' i criteri, le modalita'  e  le  condizioni  per  la
concessione  di  dilazioni  di   pagamento   del   corrispettivo   di
trasformazione.  La  trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con  scrittura
privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la  conservatoria
dei registri immobiliari"; 
    c) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente: 
  "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo  massimo
di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze  nonche'
del  canone  massimo  di  locazione  delle  stesse,  contenuti  nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla  data  del
primo  trasferimento,  con  atto   pubblico   o   scrittura   privata
autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone  fisiche  che  vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di  diritti  reali  sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria  dei
registri  immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto  di  superficie,  in  misura  pari  ad  una  percentuale  del
corrispettivo  determinato  ai  sensi  del  comma  48  del   presente
articolo. In ogni  caso,  il  corrispettivo  di  affrancazione  cosi'
determinato non puo' superare il limite massimo  di  euro  5.000  per
singola unita' abitativa  e  relative  pertinenze  avente  superficie
residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per
singola unita' abitativa  e  relative  pertinenze  avente  superficie
residenziale catastale maggiore di 125  metri  quadrati.  I  soggetti
interessati possono presentare, di  propria  iniziativa,  istanza  di
affrancazione dei vincoli relativi  alla  determinazione  del  prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro  pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune  deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
La percentuale  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  e'
stabilita,  anche  con  l'applicazione  di  eventuali  riduzioni   in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281. Il decreto  di  cui  al  periodo  precedente  individua
altresi' i criteri e le modalita' per la concessione,  da  parte  dei
comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di  affrancazione
dal vincolo. Nel caso in cui il  corrispettivo  della  trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprieta' e il corrispettivo
dell'affrancazione  sono  determinati  in  misura  corrispondente  al
limite massimo previsto dal comma 48 e  dal  presente  comma,  decade
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo  n.  281  del
1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e  delle
finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al  comma  48
individua altresi' i criteri, le modalita' e  le  condizioni  per  la
concessione, da parte del  comune,  di  dilazioni  di  pagamento  del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In  ragione  del  maggior
valore patrimoniale  dell'immobile,  conseguente  alle  procedure  di
affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in  piena
proprieta', le relative quote  di  spesa  possono  essere  finanziate
mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli immobili in regime  di  locazione  ai  sensi  degli
articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei
piani di zona convenzionati"». 
  All'articolo 23: 
    al comma 1, capoverso Art-26-bis: le  parole:  «Art-26-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «Art. 26-bis.»; 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo le parole: «nulla osta e assensi» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera b), le parole: «tecnico economica» sono sostituite
dalle seguenti: «tecnica ed economica»; 
    al comma 3, primo periodo, le parole: «sono ridotti della  meta'»
sono sostituite dalle seguenti: «possono  essere  ridotti  fino  alla
meta'»; 
    al comma 4: 
      al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano  tale
decisione in relazione alle risultanze emerse»; 
      il  secondo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   «Le
determinazioni espresse in sede  di  conferenza  preliminare  possono
essere motivatamente modificate  o  integrate  solo  in  presenza  di
significativi elementi emersi nel  successivo  procedimento  anche  a
seguito delle osservazioni  degli  interessati  di  cui  al  comma  4
dell'articolo 27-bis»; 
      al terzo periodo, le parole: «salvo che in presenza di elementi
nuovi, tali  da  comportare  notevoli  ripercussioni  negative  sugli
interessi coinvolti emersi nel corso di  tale  procedimento  anche  a
seguito delle osservazioni degli interessati.» sono sostituite  dalle
seguenti: «salvo che in presenza  di  significativi  elementi  nuovi,
emersi  nel  corso  di  tale  procedimento  anche  a  seguito   delle
osservazioni degli interessati». 
  All'articolo 24: 
    al comma 1, lettera d): 
      al capoverso 7,  terzo  periodo,  le  parole:  «dalla  data  di
convocazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «dalla  data
della prima riunione»; 
      al capoverso 7-ter, le parole:  «strumenti  urbanistici,»  sono
sostituite dalle seguenti: «strumenti urbanistici». 
  Alla parte II, titolo I, capo II, dopo l'articolo 24 e' aggiunto il
seguente: 
  «Art.  24-bis  (Autorizzazione  unica  per  la   realizzazione   di
interventi edilizi rilevanti nelle strutture  turistiche).  -  1.  La
costruzione  di  strutture  ricettive,  come  definite  dalle   leggi
regionali, gli interventi di modifica,  potenziamento  o  rifacimento
totale o parziale  delle  medesime  strutture,  come  definiti  dalla
normativa vigente, nonche' le opere connesse a tali interventi  e  la
realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attivita' delle
predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione  unica
rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei  limiti
individuati da ciascuna regione e provincia  autonoma  ai  sensi  del
comma 3. 
  2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata all'esito
di  un  procedimento   unico,   al   quale   partecipano   tutte   le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza
di servizi decisoria, ai sensi degli articoli  14  e  seguenti  della
predetta legge n. 241  del  1990.  Fatti  salvi  gli  adempimenti  di
prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  il  rilascio
dell'autorizzazione unica costituisce titolo  valido  ai  fini  della
realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce  ogni  altro
atto di assenso comunque denominato. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano gli interventi assoggettati ad  autorizzazione  unica  ai
sensi  del  comma  1  e  specificano  le  modalita'  e  i  tempi  del
procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1: alla lettera a): 
      al capoverso 4-bis, la lettera d) e' soppressa; 
      al capoverso 4-ter: 
        al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono  soppresse  e
le parole: «ha la facolta' di trasmettere valutazioni  di  competenza
al  Ministero,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «trasmette   al
Ministero   le   valutazioni   di   competenza,   anche   in   merito
all'individuazione dell'autorita' competente allo  svolgimento  della
procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilita' a VIA,»; 
        al secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
        al terzo periodo, le parole: «o, in assenza  di  questa,  dal
proponente» sono soppresse; 
      alla lettera b), numero 1), capoverso 6-bis,  e'  aggiunto,  in
fine,  il  seguente  periodo:  «Resta  fermo  che  la  decisione   di
autorizzare il progetto e' assunta sulla base  del  provvedimento  di
VIA». 
  All'articolo 27: 
    al comma 1, capoverso Art. 3-septies: al comma 1: 
      al primo periodo, la parola: «inoltrare»  e'  sostituita  dalla
seguente: «inviare» e le parole: «, con le modalita' di cui al  comma
3,» sono soppresse; 
      dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «La  risposta
alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla  data  della
loro presentazione»; 
      al  secondo  periodo,  le  parole:   «salvo   rettifica»   sono
sostituite dalle seguenti: «salva rettifica» e la  parola:  «valenza»
e' sostituita dalla seguente: «efficacia»; 
    al comma 2, dopo le parole: «del proprio  sito»  e'  inserita  la
seguente: «internet». 
  All'articolo 28: 
    al comma 1: 
      alla lettera  b),  numero  1),  dopo  le  parole:  «L'autorita'
competente» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, primo periodo,  le
parole: «comma 3 del» sono soppresse. 
  All'articolo 29: 
    al comma 5, le parole: «si provvede quanto  a  1.  550.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «si provvede quanto a 1.550.000 euro». 
  All'articolo 30: 
    al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «aventi  ad  oggetto
impianti alimentati da fonti rinnovabili» sono inserite le  seguenti:
«, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,». 
  All'articolo 31: 
    al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero  3)  e'  sostituito
dal seguente: 
      "3)  procedura  abilitativa  semplificata   comunale   di   cui
all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  se
l'impianto di produzione di energia  elettrica  alimentato  da  fonti
rinnovabili e' gia' esistente o autorizzato, anche se non  ancora  in
esercizio, e se l'impianto di accumulo  elettrochimico  non  comporta
occupazione di nuove aree"»; 
    al comma 2, capoverso 9-bis: 
      al primo periodo, le parole: «sino a  10  MW»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «sino  a  20  MW»,  dopo  le  parole:  «industriale,
produttiva o commerciale» sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o lotti di cave non suscettibili di  ulteriore  sfruttamento,  per  i
quali l'autorita' competente al  rilascio  dell'autorizzazione  abbia
attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero  e  di
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti,» e le parole: «le disposizioni di  cui
al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:  «le  disposizioni
di cui al comma 1»; 
      al secondo periodo, dopo  le  parole:  «una  autodichiarazione»
sono inserite le seguenti: «dalla quale risulti»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. All'articolo 7-bis, comma  5,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, dopo le parole:  "su  edifici"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  come  definiti  alla  voce  32  dell'allegato   A   al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di
Conferenza  unificata  20  ottobre  2016,   n.   125/CU,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture
e   manufatti   fuori   terra   diversi   dagli   edifici,    nonche'
l'installazione,  con  qualunque  modalita',   di   impianti   solari
fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici". 
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, dopo le parole: "a servizio degli  edifici,"  sono  inserite  le
seguenti: "come definiti alla voce 32 dell'allegato A al  regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies,  del  presente  testo  unico,  o  degli  impianti  di   cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di  cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su  strutture  e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in
adiacenza,".  2-quater.  Al  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  121
del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o  su
strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra"; 
    b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 4-bis (Piccoli impianti  su  strutture  e  manufatti  diversi
dagli edifici o collocati  a  terra).  -  1.  Le  disposizioni  degli
articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione
e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici  al  servizio  degli
impianti di  cui  all'articolo  87  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
posti su strutture e manufatti fuori  terra  diversi  dagli  edifici,
come  definiti  alla  voce  32   dell'allegato   A   al   regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies, del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza"»; 
    al comma  3,  i  segni:  «".»  sono  soppressi;  il  comma  5  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. All'articolo 65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
  "1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che
adottino soluzioni integrative innovative con  montaggio  dei  moduli
elevati da terra, anche prevedendo la rotazione  dei  moduli  stessi,
comunque in modo da non compromettere la continuita' delle  attivita'
di   coltivazione   agricola   e   pastorale,    anche    consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. 
  1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti  di  cui  al
comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale  realizzazione
di sistemi di monitoraggio che  consentano  di  verificare  l'impatto
sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per  le
diverse tipologie di colture e la continuita' delle  attivita'  delle
aziende agricole interessate. 
  1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la
violazione delle condizioni di  cui  al  comma  1-quater,  cessano  i
benefici fruiti"»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di  impianti  fotovoltaici
nonche'  delle  opere  connesse  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio di tali impianti all'interno delle  aree  dei  siti  di
interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali  per
la produzione di  energia  da  fonti  convenzionali  ovvero  in  aree
classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera  b)  del
punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.  152,  per  la  verifica  di  assoggettabilita'  alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo
decreto si intendono elevate a 10 MW». 
  Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 31-bis (Misure di semplificazione per gli impianti di  biogas
e di biometano). - 1. Al fine di semplificare i processi di  economia
circolare relativi alle attivita' agricole e di allevamento,  nonche'
delle  filiere  agroindustriali,  i  sottoprodotti  utilizzati   come
materie prime per l'alimentazione degli impianti di  biogas  compresi
nell'allegato 1, tabella 1. A, punti 2 e 3, al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine  di  produrre
biometano  attraverso  la  purificazione  del  biogas,  costituiscono
materie  prime  idonee   al   riconoscimento   della   qualifica   di
biocarburante avanzato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018. 
  2. Le disposizioni dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2003,  n.  387,  si  applicano  anche  a  tutte  le   opere
infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano  nella  rete
esistente di trasporto e di distribuzione del gas  naturale,  per  le
quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso  compresi  nonche'
la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  Art. 31-ter (Misure per la promozione dell'economia circolare nella
filiera del biogas). - 1. Al fine di consentire la piena ed  efficace
attuazione delle disposizioni in materia di tutela  della  fertilita'
dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito
agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo le parole: "e materie derivanti" e' inserita  la  seguente:
"prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono inserite  le
seguenti: ", nel rispetto  del  principio  di  connessione  ai  sensi
dell'articolo 2135 del codice civile,". 
  Art. 31-quater (Impianti di produzione e pompaggio  idroelettrico).
- 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  "dalla
fonte idraulica," sono inserite le seguenti: "anche tramite  impianti
di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro"; 
    b) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Per  gli  impianti  di  accumulo  idroelettrico  attraverso
pompaggio puro l'autorizzazione e'  rilasciata  dal  Ministero  della
transizione ecologica, sentito il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e d'intesa con  la  regione  interessata,
con le modalita' di cui al comma 4". 
  Art. 31-quinquies (Semplificazione  del  sistema  di  tenuta  delle
scorte di sicurezza petrolifere). - 1.  All'articolo  7  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012,  n.  249,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
  "16-bis. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  della  transizione
ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere  ai
soggetti obbligati una garanzia a copertura  del  mancato  versamento
del contributo di cui al comma 5 del presente articolo,  puo'  essere
delegata  all'OCSIT  l'autorizzazione  alla   tenuta   delle   scorte
all'estero e per l'estero ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  8,
possono  essere   apportate   modifiche   all'elenco   dei   prodotti
costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9  e
al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto
di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere"». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1: 
      alla  lettera  a),  ultimo  periodo,  le   parole:   «I   nuovi
aerogeneratori» sono sostituite dalle seguenti:  «Fermi  restando  il
rispetto della normativa vigente in materia  di  distanze  minime  di
ciascun aerogeneratore da unita' abitative  munite  di  abitabilita',
regolarmente censite e stabilmente  abitate,  e  dai  centri  abitati
individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonche' il  rispetto
della  normativa  in  materia  di  smaltimento   e   recupero   degli
aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori»; 
      alla lettera  b),  il  capoverso  3-quater  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3-quater.  Per  "altezza  massima  dei  nuovi  aerogeneratori"  h2
raggiungibile  dall'estremita'  delle  pale  si  intende,   per   gli
aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter,  due  volte  e
mezza l'altezza massima dal suolo  h1  raggiungibile  dall'estremita'
delle  pale   dell'aerogeneratore   gia'   esistente   e,   per   gli
aerogeneratori di cui alla lettera b)  del  citato  comma  3-ter,  il
doppio   dell'altezza   massima   dal    suolo    h1    raggiungibile
dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "e interventi che comportano una riduzione di superficie o di
volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori"». 
  Alla parte II, titolo I, capo VI, dopo l'articolo 32 sono  aggiunti
i seguenti: 
  «Art.  32-bis  (Semplificazione  dei  procedimenti   per   impianti
idroelettrici di piccole dimensioni). - 1. Al fine di  assicurare  la
piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti
climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi  stabiliti
dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto
ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee  guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili,
di cui all'allegato annesso al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
219 del 18 settembre 2010, le parole: "compatibile con il  regime  di
scambio sul posto" sono sostituite dalle seguenti: "non  superiore  a
500 kW di potenza di concessione". 
  Art. 32-ter (Norme di semplificazione in materia di  infrastrutture
di ricarica elettrica). - 1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 14 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "In
conseguenza di quanto disposto  dal  primo  periodo,  l'installazione
delle infrastrutture di ricarica dei  veicoli  elettrici  ad  accesso
pubblico non e' soggetta al rilascio del permesso di costruire ed  e'
considerata attivita' di edilizia libera"; 
    b) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
  "14-bis.  Ai  fini  della  semplificazione  dei  procedimenti,   il
soggetto che effettua l'installazione  delle  infrastrutture  per  il
servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta
all'ente proprietario della strada l'istanza  per  l'occupazione  del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di  ricarica  e
per le relative opere  di  connessione  alla  rete  di  distribuzione
concordate  con  il  concessionario  del  servizio  di  distribuzione
dell'energia  elettrica  competente.  Le  procedure   sono   soggette
all'obbligo di  richiesta  semplificata  e  l'ente  che  effettua  la
valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241,  rilascia  entro  trenta  giorni  un  provvedimento  di
autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo  pubblico
per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di  dieci
anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato  al  gestore
della rete, per le relative opere di connessione". 
  Art.  32-quater  (Semplificazioni  in   materia   di   sistemi   di
qualificazione degli installatori). - 1. Il comma 7 dell'articolo  15
del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione  di
cui al presente articolo sono inseriti nella  visura  camerale  delle
imprese  dalle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura competenti per territorio, che li ricevono  dai  soggetti
che  li  rilasciano.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"». 
  La rubrica del capo VII e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
in materia di efficienza energetica». 
  All'articolo 33: 
    al comma 1: 
      alla lettera b), capoverso 10-bis, le parole:  «efficientamento
energetico»   sono    sostituite    dalle    seguenti:    «incremento
dell'efficienza  energetica»  e  le  parole:   «1   settembre»   sono
sostituite dalle seguenti: «1° settembre»; 
      alla lettera c): 
        l'alinea e' sostituito dal  seguente:  «il  comma  13-ter  e'
sostituito dai seguenti:»; 
    al capoverso 13-ter: 
      all'alinea, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» sono
inserite le seguenti: «anche qualora riguardino le parti  strutturali
degli edifici o i prospetti,»; 
      alla lettera  d),  le  parole:  «.  Resta  impregiudicata  ogni
valutazione  circa   la   legittimita'   dell'immobile   oggetto   di
intervento.» sono soppresse; 
    dopo il capoverso 13-ter e' inserito il seguente: 
  «13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma  13-ter,  resta
impregiudicata ogni valutazione circa la  legittimita'  dell'immobile
oggetto di intervento»; 
    al comma 4,  le  parole:  «e,  dal  comma  3,  pari  a  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 3, pari  a»  e  le  parole:
«lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)». 
  Alla parte II, titolo I, capo VII, dopo l'articolo 33 sono aggiunti
i seguenti: 
  «Art. 33-bis (Ulteriori misure  in  materia  di  incentivi  di  cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34).  -  1.
All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Gli
interventi di dimensionamento del  cappotto  termico  e  del  cordolo
sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in
deroga alle distanze minime riportate  all'articolo  873  del  codice
civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo"; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis.  Le  violazioni  meramente   formali   che   non   arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la
decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita'
od omissione riscontrata. Nel caso in cui le  violazioni  riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'  competenti  siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la  decadenza  dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento  oggetto  di
irregolarita' od omissione"; 
    c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33 del presente
decreto, sono inseriti i seguenti: 
  "10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o  piu'
interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  il  termine  per
stabilire la residenza di cui alla  lettera  a)  della  nota  II-bis)
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita. 
  10-quater. Al primo periodo del comma  1-septies  dell'articolo  16
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  le  parole:  'entro
diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'"; 
    d) dopo il  comma  13-quater,  introdotto  dall'articolo  33  del
presente decreto, e' inserito il seguente: 
  "13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di
edilizia libera ai  sensi  dell'articolo  6  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018,  o
della  normativa  regionale,  nella  CILA  e'   richiesta   la   sola
descrizione dell'intervento. In caso di varianti  in  corso  d'opera,
queste  sono  comunicate  alla  fine  dei  lavori   e   costituiscono
integrazione  della  CILA  presentata.   Non   e'   richiesta,   alla
conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione  certificata  di   inizio
attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". 
  Art.  33-ter  (Riforma  del  sistema  di  riscossione  degli  oneri
generali di sistema). - 1. Su proposta dell'Autorita' di  regolazione
per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri  dell'economia
e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate  le
modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema,  prevedendo
che,  anche  avvalendosi  di   un   soggetto   terzo   che   possegga
caratteristiche di terzieta' e indipendenza, le  partite  finanziarie
relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi
energetici  e  ambientali  senza  entrare  nella  disponibilita'  dei
venditori. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 35: 
    al comma 1: alla lettera b): 
      al numero 2), dopo la parola:  «intendendosi»  e'  inserita  la
seguente: «tali»; 
      dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
      «2-bis) al comma 1, lettera  f),  le  parole:  ",  fino  al  31
dicembre 2022," sono soppresse»; 
      al numero 3), capoverso 4-bis, le parole: «decreto  legislativo
del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»; 
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni intermedie di smaltimento, quali  il  raggruppamento,
il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai  punti  D13,
D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  la
responsabilita' per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita
al soggetto che effettua dette operazioni"»; 
    dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) all'articolo  190,  comma  4,  le  parole:  "i  documenti
contabili, con analoghe  funzioni,  tenuti  ai  sensi  delle  vigenti
normative"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "analoghe   evidenze
documentali o gestionali"»; 
    dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
    «e-bis) all'articolo 230, il comma 5 e' sostituito dal  seguente:
"5. I rifiuti provenienti  dalle  attivita'  di  pulizia  manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e  manufatti
analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma
3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che  svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il  trasporto  sono
accompagnati da un unico  documento  di  trasporto  per  automezzo  e
percorso di raccolta, il cui modello e'  adottato  con  deliberazione
dell'Albo nazionale gestori ambientali entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.  Tali  rifiuti
possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o  di
recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso
la sede o unita'  locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di
pulizia  manutentiva,  nel   rispetto   delle   condizioni   di   cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb).  Il  soggetto  che  svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto  all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, ai  sensi  dell'articolo  212,
comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita'  di
raccolta  e  di  trasporto  di  rifiuti,  e  all'iscrizione  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi  di  cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298"»; 
    alla lettera g), numero 4), le parole:  «4)  al  comma  6,  primo
periodo, le parole  "235,"  sono  soppresse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    «g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la  parola:
", 235," e' sostituita dalla seguente: "e"»; 
      dopo il numero 4) della lettera g), rinumerato come lettera g-b
is), e' inserita la seguente lettera: 
    «g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo,  le  parole:
"almeno sessanta giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "almeno
venti giorni"»; 
    alla lettera i), capoverso Art. 216-ter: 
    al comma 4,  al  primo  periodo,  le  parole:  «oli  usati»  sono
sostituite dalle seguenti: «olii usati» e,  al  secondo  periodo,  le
parole: «della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE)  del  7  giugno
2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla decisione  di  esecuzione
(UE) 2019/ 1004 della Commissione, del 7 giugno 2019»; 
    al comma 5, le  parole:  «corredati  da»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «corredati di» e le parole: «nonche'  da»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nonche' di»; 
    al comma 6, le parole: «inerenti la gestione dei  rifiuti,»  sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti alla gestione dei rifiuti»; 
    dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
    «i-bis) all'articolo 219-bis: 
      1) al comma 1, le parole:  "Conformemente  alla  gerarchia  dei
rifiuti di cui all'articolo 179,  gli  operatori  economici  adottano
misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di  imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato  anche  attraverso  l'utilizzo  di
sistemi di restituzione con  cauzione  nonche'  dei  sistemi  per  il
riutilizzo degli imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine
di aumentare la percentuale degli imballaggi  riutilizzabili  immessi
sul  mercato  per  contribuire  alla  transizione  verso  un'economia
circolare, gli operatori economici, in forma individuale o  in  forma
collettiva, adottano sistemi di  restituzione  con  cauzione  nonche'
sistemi per il riutilizzo degli imballaggi"; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in
plastica, in vetro e in metallo utilizzati  per  acqua  e  per  altre
bevande"; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Con regolamento adottato mediante decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa consultazione delle  associazioni
delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  sono
stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del
comma 1 del presente articolo.  Con  il  medesimo  regolamento  sono,
inoltre, previsti: 
    a)  gli  obiettivi  annuali   qualitativi   e   quantitativi   da
raggiungere; 
    b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di  imballaggio
fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni  della
concorrenza; 
    c) i termini di pagamento e le modalita'  di  restituzione  della
cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio; 
    d) le premialita' e gli incentivi economici da  riconoscere  agli
esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione; 
    e)  l'eventuale  estensione  delle  disposizioni   del   presente
articolo ad altre tipologie di imballaggio; 
    f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul
mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi; 
    g) la promozione di  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  ai
consumatori"»; 
    alla lettera l), capoverso 6, le parole: «successivo, sono»  sono
sostituite dalle seguenti: «successivo sono»; 
    dopo la lettera l) e' inserita la seguente: 
    «l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla  parte
seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad  esclusione
degli impianti mobili volti al recupero  di  rifiuti  non  pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la
campagna di attivita' abbia una durata inferiore a novanta giorni,  e
degli  altri  impianti  mobili  di  trattamento   dei   rifiuti   non
pericolosi,  qualora  la  campagna  di  attivita'  abbia  una  durata
inferiore a  trenta  giorni.  Le  eventuali  successive  campagne  di
attivita'  sul  medesimo  sito  sono  sottoposte  alla  procedura  di
verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  qualora  le  quantita'  siano
superiori a 1.000 metri cubi al giorno"»; 
    alla lettera m),  la  parola:  «sostituto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sostituito»; 
    al  comma  3,  terzo  periodo,  dopo  le   parole:   «L'autorita'
competente» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre  2001,
n. 448, e' sostituito dal seguente: 
  "14. Per finalita' di tutela ambientale, le  amministrazioni  dello
Stato, delle regioni e degli enti  locali  e  i  gestori  di  servizi
pubblici e di servizi  di  pubblica  utilita',  pubblici  e  privati,
nell'acquisto di  pneumatici  di  ricambio  per  le  loro  flotte  di
autovetture e di autoveicoli  commerciali  e  industriali,  riservano
all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno  pari  al  30
per cento del totale. Se alla procedura di acquisto  di  due  o  piu'
pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non e'  riservata  una
quota di pneumatici ricostruiti che  rappresenti  almeno  il  30  per
cento del numero  complessivo  degli  pneumatici  da  acquistare,  la
procedura  e'  annullata  per  la  parte  riservata  all'acquisto  di
pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del  presente  comma  non  si
applicano agli  acquisti  di  pneumatici  riguardanti  i  veicoli  di
emergenza, i veicoli in uso al Ministero della  difesa  e  i  veicoli
delle Forze di polizia". 
  3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    "r-quater)  l'analisi  dei  flussi  derivanti  da  materiali   da
costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti  amianto,
idonee modalita' di gestione  e  smaltimento  nell'ambito  regionale,
allo  scopo  di  evitare  rischi  sanitari  e   ambientali   connessi
all'abbandono incontrollato di tali rifiuti"». 
  Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
  «Art.  35-bis  (Misure   di   semplificazione   e   di   promozione
dell'economia circolare nella filiera foresta-legno). - 1. Al fine di
introdurre misure di semplificazione e  di  promozione  dell'economia
circolare nella filiera foresta-legno, attese la  specificita'  e  la
multifunzionalita' della filiera nonche'  l'opportunita'  di  un  suo
rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti: 
  "4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi  di  foresta
nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti  di
imprese nel settore forestale, al fine di  valorizzare  le  superfici
pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche'  per  la
conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai
boschi. 
  4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1
sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati,  di  cui
almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta'  o  di
un  altro  diritto  reale  o   personale   di   godimento   su   beni
agro-silvo-pastorali o almeno un contraente  deve  rappresentare,  in
forma consortile o associativa o ad altro titolo,  soggetti  titolari
dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale  di
godimento su beni agro-silvo-pastorali. 
  4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo  scopo  di  valorizzare
superfici  private  e  pubbliche  a  vocazione   agro-silvo-pastorale
nonche' di assicurare la conservazione  e  l'erogazione  dei  servizi
ecosistemici,  nel  rispetto  della  biodiversita'  e  dei   paesaggi
forestali, possono: 
    a) individuare e mettere in atto le migliori  soluzioni  tecniche
ed economiche in funzione degli obiettivi  condivisi  e  sottoscritti
dai contraenti con gli accordi medesimi; 
    b)  promuovere  la  gestione  associata   e   sostenibile   delle
proprieta'  agro-silvo-pastorali  per  il   recupero   funzionale   e
produttivo delle proprieta' fondiarie pubbliche e private, singole  e
associate, nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del  comma
2 dell'articolo 3 del testo unico in materia  di  foreste  e  filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
    c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla  riduzione
dei  rischi  naturali,  del  rischio  idrogeologico  e  di   incendio
boschivo; 
    d) prevedere la realizzazione di interventi e di  progetti  volti
allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e
socio-culturale dei contesti in cui operano; 
    e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree  interne
sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o
personali sulle superfici agro-silvo-pastorali  sia  in  qualita'  di
esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere  ambientale,
educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo
le disposizioni del comma 4-quater. 
    4-quinquies.4.   Fatto   salvo   quanto   previsto   dai    commi
4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati
alle reti di impresa agricole.  Le  regioni  promuovono  ogni  idonea
iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione"». 
   All'articolo 36: 
    al comma 3, alinea, le parole: «decreto legislativo 2018 n.  34,»
sono sostituite dalle  seguenti:  «testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34,»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Si considerano compresi tra  gli  interventi  di  cui  alla
lettera A.15) dell'allegato  A  annesso  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,
anche i  cavi  interrati  per  il  trasporto  dell'energia  elettrica
facenti parte della rete  di  trasmissione  nazionale  alle  medesime
condizioni previste per le reti di distribuzione locale. 
  3-ter.  All'articolo  57,  comma  2-octies,  ultimo  periodo,   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le  parole:  "Con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "Con decreto del Ministro per gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base  dei  dati
relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, forniti  dal  Ministero  della  transizione
ecologica,"». 
  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 36-bis (Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e
idraulico in Calabria). - 1. Per sostenere gli interventi  per  spese
in conto capitale della  regione  Calabria  volti  a  prevenire  e  a
mitigare  il  rischio  idrogeologico  e  idraulico  in  relazione  al
contenimento dei danni causati da tali fenomeni,  le  somme  iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
sono incrementate di 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  di  50
milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di  euro  per  l'anno
2023. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro  per  l'anno
2022 e a 10 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  Art. 36-ter (Misure  di  semplificazione  e  accelerazione  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico). - 1. I commissari straordinari
per  le  attivita'  di   contrasto   e   mitigazione   del   dissesto
idrogeologico  e  gli  interventi  di  difesa  del  suolo,   comunque
denominati, di cui all'articolo 10, comma  1,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del  Piano  nazionale
per la mitigazione del rischio  idrogeologico,  il  ripristino  e  la
tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo,
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  di  seguito
denominati: "commissari di Governo  per  il  contrasto  del  dissesto
idrogeologico" o "commissari di Governo",  esercitano  le  competenze
sugli interventi relativi al  contrasto  del  dissesto  idrogeologico
indipendentemente dalla fonte di finanziamento. 
  2. Gli interventi  di  prevenzione,  mitigazione  e  contrasto  del
rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e
al  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  a  qualunque
titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili tra le linee di azione
sulla  tutela  del  territorio  nell'ambito  del  PNRR  costituiscono
interventi di preminente interesse nazionale. 
  3.  I  commissari  di  Governo  per  il  contrasto   del   dissesto
idrogeologico  promuovono  e  adottano  prioritariamente  le   misure
necessarie  per  la  piu'  rapida  attuazione  degli  interventi   di
preminente interesse nazionale di cui al  comma  2,  indirizzando  le
rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter
approvativo e autorizzativo  di  ogni  intervento  di  prevenzione  e
contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri
di priorita', ove definiti, dei piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le  strutture  regionali
preposte al rilascio di pareri e nulla osta,  anche  ambientali,  per
gli  interventi   di   prevenzione   e   mitigazione   del   dissesto
idrogeologico  assumono  le  attivita'  indicate  dai  commissari  di
Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando  il  sistema
di misurazione della performance con le modalita' di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una  relazione
annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di  ogni  anno,  contenente
l'indicazione  degli  interventi  di  competenza  dei  commissari  di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il  loro  stato
di attuazione. 
  5. All'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti delle regioni"
sono inserite le seguenti: ", di  seguito  denominati  commissari  di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,"; 
      2) al secondo periodo, le parole:  "Presidenti  delle  regioni"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "commissari  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Al  commissario  di  Governo  per  il  contrasto  del  dissesto
idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di  dimissioni  o
di  impedimento  del  predetto   commissario,   il   Ministro   della
transizione  ecologica  nomina   un   commissario   ad   acta,   fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento"; 
    c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo". 
  6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
le parole: "Commissari straordinari per  il  dissesto  idrogeologico"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "commissari  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico". 
  7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo e il secondo periodo sono  sostituiti  dal  seguente:
"Gli  interventi  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  e   i
rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto  del  Ministro
della transizione  ecologica  previa  intesa  con  il  Presidente  di
ciascuna regione territorialmente competente"; 
    b) all'ultimo periodo le parole:  "Presidente  della  Regione  in
qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto  idrogeologico"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "commissario  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico"; 
    c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:  "In  caso  di
mancato  rispetto  dei  termini  indicati  nei   cronoprogrammi   con
riferimento all'attuazione di  uno  o  piu'  interventi,  laddove  il
ritardo sia  grave  e  non  imputabile  a  cause  indipendenti  dalla
responsabilita' del  commissario,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  transizione
ecologica, puo' essere revocato il commissario in carica  e  nominato
un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto
idrogeologico, che subentra  nelle  medesime  funzioni  ed  assume  i
medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato  ai
sensi del precedente  periodo  si  applicano  tutte  le  disposizioni
dettate per i commissari con funzioni di  prevenzione  e  mitigazione
del rischio idrogeologico e non sono corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati". 
  8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, le parole: "Presidenti  delle  Regioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commissari di Governo". 
  9. Il commissario di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico,
anche attraverso i contratti  di  fiume,  in  collaborazione  con  le
autorita' di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente
competenti,  puo'  attuare,  nel  limite  delle  risorse  allo  scopo
destinate,  interventi  di  manutenzione  idraulica   sostenibile   e
periodica  dei  bacini  e  sottobacini  idrografici  che  mirino   al
mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta
manutenzione delle foci e della sezione fluviale  anche  al  fine  di
ripristinare, in tratti di particolare pericolosita'  per  abitati  e
infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche  per  il  deflusso  delle
acque. 
  10.  Fermi  restando  i  poteri  gia'  conferiti  in   materia   di
espropriazioni da norme di legge ai  commissari  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi
11, 12 e 13 si applicano  alle  procedure  relative  agli  interventi
finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi  derivanti
dal dissesto idrogeologico nel territorio  nazionale,  a  tutela  del
supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana. 
  11. I termini previsti dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo
unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico. 
  12. In caso  di  emissione  di  decreto  di  occupazione  d'urgenza
preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione
degli interventi di cui al comma 1, alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati. 
  13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali  espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di cui  al  comma  1,  l'autorita'  procedente,  qualora  lo  ritenga
necessario, convoca la conferenza di servizi di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio
dei pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta giorni. 
  14. Il comma 3-bis dell'articolo 54  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, e il comma  5  dell'articolo  7  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono abrogati.  Il  secondo,  terzo  e  quarto
periodo del comma 6 dell'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, sono soppressi. 
  15. Al fine di  razionalizzare  i  differenti  sistemi  informativi
correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli  previsti
nel PNRR, il Ministero della transizione  ecologica,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede alla ricognizione e  omogeneizzazione  dei
propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del
suolo, anche  avvalendosi  delle  indicazioni  tecniche  fornite  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, al  fine  di  assicurare  un
flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e  coerente
tra i diversi sistemi. 
  16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale
(ISPRA), d'intesa  con  il  Ministero  della  transizione  ecologica,
all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora  uno  studio
per l'attuazione dei processi  di  interoperabilita'  tra  i  sistemi
informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere
pubbliche  e  degli  investimenti  correlati   agli   interventi   di
mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attivita' tecniche
e operative di propria competenza per  l'attuazione  del  conseguente
programma sulla base di apposita convenzione. 
  17. L'ISPRA svolge le  predette  attivita'  sentite  le  competenti
strutture  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e   del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  in
raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze
in materia di interventi di difesa del suolo e difesa  idrogeologica,
al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente  il
sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo
un'adeguata  informazione  e  pubblicita'  agli  enti  legittimati  o
destinatari. 
  18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente  svolgimento
delle attivita' di valutazione e selezione dei progetti da  ammettere
a  finanziamento,  l'ISPRA,  in  coordinamento  con   le   competenti
strutture del Ministero della transizione  ecologica,  provvede  alla
ricognizione delle funzionalita'  della  piattaforma  del  Repertorio
nazionale degli interventi per  la  difesa  del  suolo  (ReNDiS)  che
necessitano di aggiornamento,  adeguamento  e  potenziamento.  A  tal
fine, il Ministero della  transizione  ecologica  e  l'ISPRA  operano
d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  nonche'  in
raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e con le  altre  amministrazioni  centrali
con competenze in  materia  di  interventi  di  difesa  del  suolo  e
dissesto idrogeologico, al fine di rendere piu' integrato,  efficace,
veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei
progetti, garantendo una adeguata  informazione  e  pubblicita'  agli
enti legittimati o destinatari. L'alimentazione  del  sistema  ReNDiS
avviene assicurando il  principio  di  unicita'  dell'invio  previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice  di  cui  al
decreto  legislativo  18   aprile   2016,   n.   50,   e   garantendo
l'interoperabilita' con la banca dati di cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  19.  Agli  oneri  derivanti  dallo  svolgimento   delle   attivita'
dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno
2021  e  a  235.000  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente  articolo
non si applicano agli interventi  finalizzati  al  superamento  delle
emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi  dell'articolo  24
del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  21.  Al  fine  di  accelerare   e   semplificare   gli   interventi
infrastrutturali anche  connessi  alle  esigenze  di  contrastare  il
dissesto   idrogeologico,   all'articolo   1-bis,   comma   1,    del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  le  parole:  "limitatamente  a
quelli indicati  all'articolo  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"inclusi quelli indicati all'articolo 1"». 
  All'articolo 37: 
    al comma 1: 
      la lettera a) e' soppressa; 
      alla lettera b): 
        dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente:  "13-ter.
Qualora la procedura interessi  un  sito  in  cui,  per  fenomeni  di
origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino  le
CSC di cui alle colonne A e B della  tabella  1  dell'allegato  5  al
titolo V della parte quarta, il proponente puo'  presentare  all'ARPA
territorialmente competente un  piano  di  indagine  per  definire  i
valori di  fondo  da  assumere.  Tale  piano,  condiviso  con  l'ARPA
territorialmente competente, e' realizzato dal proponente con oneri a
proprio carico,  in  contraddittorio  con  la  medesima  ARPA,  entro
sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di
indagine puo' fare riferimento anche ai dati  pubblicati  e  validati
dall'ARPA territorialmente competente relativi  all'area  oggetto  di
indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine,  nonche'
di altri dati disponibili per  l'area  oggetto  di  indagine,  l'ARPA
territorialmente competente definisce i valori  di  fondo.  E'  fatta
comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente  competente  di
esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel  sito  con  le
condizioni  geologiche,  idrogeologiche  e  antropiche  del  contesto
territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate
nel sito sono ricondotte ai valori di fondo"»; 
    alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «E' fatta  comunque  salva  la  facolta'
dell'ARPA   territorialmente   competente   di    esprimersi    sulla
compatibilita'  delle  CSC  rilevate  nel  sito  con  le   condizioni
geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale  in
cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel  sito  sono
ricondotte ai valori di fondo»; 
    alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «messa in  sicurezza»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "entro  il  termine  di  novanta  giorni
dalla  mancata  individuazione  del   soggetto   responsabile   della
contaminazione  o  dall'accertato  inadempimento   da   parte   dello
stesso"»; 
    alla lettera h): 
      al numero 3), le parole:  «Sistema  nazionale  a  rete  per  la
protezione dell'ambiente», ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Ministero  della  transizione  ecologica»  e  le  parole:
«Sistema nazionale» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»; 
      al numero 7), le parole:  «atti  di  assensi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «atti di assenso»; 
      al numero 9), capoverso  8-bis,  secondo  periodo,  le  parole:
«Sistema nazionale a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione ecologica»; 
      al  numero  10),  capoverso   9-quinquies,   le   parole:   «e'
sottoposto» sono sostituite dalle seguenti: «e' sottoposta»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25  gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "ai fini delle metodiche da  utilizzare
per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove
conformi ai limiti del test di  cessione,  devono  rispettare  quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica  dei  siti
contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini delle metodiche
e dei limiti da utilizzare per  escludere  rischi  di  contaminazione
delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare  quanto  previsto
dalla  legislazione  vigente  in  materia  di   bonifica   dei   siti
contaminati"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le  matrici  materiali  di  riporto  che  non  siano  risultate
conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito  dei
procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le  migliori
tecniche  disponibili  e  a  costi  sostenibili  che  consentano   di
utilizzare l'area secondo la destinazione  urbanistica  senza  rischi
per la salute e per l'ambiente"». 
  Alla parte II,  titolo  I,  capo  VIII,  dopo  l'articolo  37  sono
aggiunti i seguenti: 
  «Art. 37-bis  (Misure  per  la  prevenzione  dell'inquinamento  del
suolo). - 1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo  dovuta
all'utilizzo  di  alcuni   tipi   di   correttivi   nell'agricoltura,
all'allegato  3,  tabella  2.1  "Correttivi  calcici  e  magnesiaci",
colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto
legislativo 29  aprile  2010,  n.  75,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole:  "solfato
di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi  fanghi  di
depurazione"; 
    b) al numero 22 "Carbonato di calcio  di  defecazione",  dopo  le
parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ".  Non  sono
ammessi fanghi di depurazione". 
  Art.  37-ter  (Sostegno  agli  investimenti  pubblici  degli   enti
locali). -  1.  Ai  fini  della  stipula  delle  convenzioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera
d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche  qualora  i
beni siano concessi in  locazione  o  in  comodato  d'uso  agli  enti
attuatori. 
  Art. 37-quater (Fondo per gli interventi di messa  in  sicurezza  e
risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi).  -  1.  Al
fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli  interventi  per
la messa in sicurezza e il  risanamento  dei  siti  con  presenza  di
rifiuti radioattivi,  all'articolo  1,  comma  536,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205,  dopo  le  parole:  "rifiuti  radioattivi"  e'
inserita la seguente: "anche"». 
  All'articolo 38: 
    al comma 2: 
      alla lettera a), al numero 1) e' premesso il seguente: 
      «01) al comma 1-bis, dopo la parola: "eleggere"  sono  inserite
le seguenti: "o modificare"»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis)  all'articolo  64-bis,  comma  1-ter,  dopo  le   parole:
"servizi in rete" sono inserite le  seguenti:  ",  nel  rispetto  del
principio di neutralita' tecnologica,"»; 
      alla lettera c), capoverso Art. 64-ter: 
    al comma 6, le parole: «in capo» sono sostituite dalla  seguente:
«spettanti»; 
    al comma 7, primo periodo, la  parola:  «sentita»  e'  sostituita
dalla seguente: «sentiti» e la parola: «definite» e' sostituita dalla
seguente: «definiti»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Il  comma  2-bis  dell'articolo  24  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. Il malfunzionamento del  portale  del  processo  penale  e'
attestato  dal  Direttore  generale   per   i   servizi   informativi
automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale  dei  servizi
telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo
periodo. In tali ipotesi, il termine  di  scadenza  per  il  deposito
degli atti di cui ai commi 1 e 2 e'  prorogato  di  diritto  fino  al
giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale". 
  3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, e' sostituito dal seguente: 
  "2-ter. L'autorita' giudiziaria puo'  autorizzare  il  deposito  di
singoli  atti  e  documenti  in   formato   analogico   per   ragioni
specifiche"». 
  Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 38-bis (Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali
attraverso  la  diffusione  delle  comunicazioni  digitali   con   le
pubbliche amministrazioni). - 1. Al testo unico delle  leggi  recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale
o in triplice esemplare in forma cartacea"; 
    b) all'articolo 25: 
      1) al primo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:  "entro  il
venerdi' precedente  l'elezione,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro  il  giovedi'  precedente  l'elezione,  anche  mediante  posta
elettronica certificata,"; 
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  "Le autenticazioni di cui al primo  periodo  del  primo  comma  del
presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti  siano
firmati digitalmente  o  con  un  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma,
o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato  digitalmente  o
con un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  e  i  documenti
siano trasmessi mediante posta elettronica certificata". 
  2. Al testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Il contrassegno  deve  essere  depositato  a  mano  su
supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea"; 
    b) all'articolo 32, settimo comma: 
      1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
      "1) un modello di contrassegno depositato a  mano  su  supporto
digitale o in triplice esemplare in forma cartacea"; 
      2) al numero 4) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  ".
L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto  sia  stato
firmato digitalmente  dai  delegati  e  il  documento  sia  trasmesso
mediante posta elettronica certificata"; 
    c)  all'articolo  35,  secondo  comma,   le   parole:   "venerdi'
precedente l'elezione al  segretario  del  Comune,"  sono  sostituite
dalle seguenti: "giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta
elettronica certificata, al segretario del Comune,". 
  3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali,  riportante
i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero  di  iscrizione  alle
liste elettorali,  necessario  per  la  sottoscrizione  di  liste  di
candidati per  le  elezioni  politiche,  dei  membri  del  Parlamento
europeo  spettanti  all'Italia  e  amministrative,  di  proposte   di
referendum  e  di  iniziative  legislative  popolari,   puo'   essere
richiesto  anche  in  formato  digitale,  tramite  posta  elettronica
certificata, dal segretario,  dal  presidente  o  dal  rappresentante
legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da
uno  dei  soggetti  promotori  del   referendum   o   dell'iniziativa
legislativa  popolare,  o  da  un  suo  delegato,  mediante   domanda
presentata  all'ufficio  elettorale,  accompagnata  da  copia  di  un
documento di identita' del richiedente. In caso di richiesta  tramite
posta elettronica certificata, e' allegata alla  domanda  l'eventuale
delega, firmata digitalmente, del segretario, del  presidente  o  del
rappresentante legale del partito o del movimento politico o  di  uno
dei soggetti promotori del referendum o  dell'iniziativa  legislativa
popolare. 
  4.  Qualora  la  domanda  presentata  tramite   posta   elettronica
certificata  o  un  servizio  elettronico  di  recapito   certificato
qualificato sia riferita a  sottoscrizioni  di  liste  di  candidati,
l'ufficio elettorale deve rilasciare  in  formato  digitale,  tramite
posta elettronica  certificata,  i  certificati  richiesti  entro  il
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda.  Qualora  la
domanda  presentata  tramite  posta  elettronica  certificata  o   un
servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita
a  sottoscrizioni  di  proposte  di  referendum  popolare,  l'ufficio
elettorale  deve  rilasciare  in  formato  digitale,  tramite   posta
elettronica certificata, i certificati  richiesti  entro  il  termine
improrogabile di quarantotto ore dalla domanda. 
  5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4  costituiscono  ad
ogni effetto di legge copie conformi all'originale e  possono  essere
utilizzati per le finalita' di cui al comma 3 nel formato in cui sono
stati trasmessi dall'amministrazione. 
  6.  La  conformita'  all'originale  delle  copie   analogiche   dei
certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del  comma  4  e'
attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato
con dichiarazione autografa autenticata  resa  in  calce  alla  copia
analogica dei certificati medesimi. Sono  competenti  a  eseguire  le
autenticazioni previste  dal  primo  periodo  del  presente  comma  i
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
  7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
  "14. Entro il quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle
elezioni politiche,  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia, regionali e amministrative,  escluse  quelle  relative  a
comuni con  popolazione  fino  a  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i
movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma
11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito  internet  ovvero,
per le liste di cui al citato primo periodo del comma  11,  nel  sito
internet  del  partito  o  del  movimento  politico  sotto   il   cui
contrassegno si sono presentate  nella  competizione  elettorale,  il
curriculum  vitae  di  ciascun  candidato,  fornito   dal   candidato
medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di  cui
all'articolo 24 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi  pendenti,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,
rilasciato non oltre novanta giorni  prima  della  data  fissata  per
l'elezione. I rappresentanti  legali  dei  partiti  e  dei  movimenti
politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma
11, o persone da loro delegate, possono  richiedere,  anche  mediante
posta  elettronica  certificata,   i   certificati   del   casellario
giudiziale dei  candidati,  compreso  il  candidato  alla  carica  di
sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del
primo periodo  del  presente  comma,  previo  consenso  e  su  delega
dell'interessato, da sottoscrivere all'atto  dell'accettazione  della
candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al  richiedente  i
certificati entro il termine di cinque  giorni  dalla  richiesta.  Ai
fini  dell'ottemperanza  agli  obblighi  di  pubblicazione  nel  sito
internet di cui al  presente  comma  non  e'  richiesto  il  consenso
espresso degli interessati.  Nel  caso  in  cui  il  certificato  del
casellario  giudiziale  sia  richiesto  da   coloro   che   intendono
candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali  sono
stati   convocati   i   comizi   elettorali,   ed   essi   dichiarino
contestualmente  sotto   la   propria   responsabilita',   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici  i
dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte
di bollo e ogni altra spesa, imposta e  diritto  dovuti  ai  pubblici
uffici sono ridotti della meta'"; 
    b) al comma 15, primo periodo, le  parole:  "certificato  penale"
sono  sostituite  dalle   seguenti:   "certificato   del   casellario
giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,"  e  le
parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse. 
  8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Sono competenti ad eseguire le  autenticazioni  che  non  siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951,  n.  122,  dal  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo
1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la  composizione  e  la
elezione degli organi  delle  Amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio  1976,  n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  1976,  n.
240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  e  dalla  legge  25  maggio
1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge  7  aprile
2014, n.  56,  i  notai,  i  giudici  di  pace,  i  cancellieri  e  i
collaboratori  delle  cancellerie  delle  corti   d'appello   e   dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i  membri  del
Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle  province,  i
sindaci  metropolitani,  i  sindaci,   gli   assessori   comunali   e
provinciali,  i  componenti   della   conferenza   metropolitana,   i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri  provinciali,
i consiglieri metropolitani e i  consiglieri  comunali,  i  segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal  sindaco  e  dal
presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad  eseguire  le
autenticazioni  di  cui  al  presente  comma  gli  avvocati  iscritti
all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di
appartenenza, i cui nominativi sono  tempestivamente  pubblicati  nel
sito internet istituzionale dell'ordine. 
  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le  modalita'  di  cui
all'articolo  21,  comma  2,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445". 
  9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7  agosto  2018,  n.
99, sono inseriti i seguenti: 
  "3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle  formazioni  politiche,
dei movimenti e delle liste civiche che  aderiscono  alle  norme  del
codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono
trasmettere alla Commissione, con il consenso degli  interessati,  le
liste delle candidature provvisorie per le elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti  all'Italia,  nonche'  per  le  elezioni
politiche nazionali, regionali,  comunali  e  circoscrizionali  entro
settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime  elezioni.  La
Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni  ostative
alle candidature ai sensi del citato codice di  autoregolamentazione,
con riguardo ai nominativi trasmessi nelle  proposte  di  candidature
provvisorie.  Con  un  regolamento  interno  adottato  dalla   stessa
Commissione  sono  disciplinate  le  modalita'  di  controllo   sulla
selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera  i),
stabilendo in particolare: 
    a)   il   regime   di   pubblicita'   della    declaratoria    di
incompatibilita' dei candidati con  le  disposizioni  del  codice  di
autoregolamentazione; 
    b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le  liste
provvisorie di candidati; 
    c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei controlli sulle
liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e  tempi
tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti
e alle  liste  civiche  l'effettiva  possibilita'  di  modificare  la
composizione  delle  liste  prima  dello  scadere  dei   termini   di
presentazione  a  pena  di  decadenza  previsti  dalla   legislazione
elettorale. 
  3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni  del  comma
3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro
dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione". 
  10. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 627, dopo le parole:  "politiche"  sono  inserite  le
seguenti: ", regionali, amministrative"; 
    b) al comma 628 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le
disposizioni del decreto di cui al primo periodo si  applicano  anche
alle  elezioni  regionali  e  amministrative,  previo  il  necessario
adeguamento da realizzare  entro  il  31  ottobre  2021  al  fine  di
consentire la  sperimentazione  per  il  turno  elettorale  dell'anno
2022". 
  11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alla  relativa
attuazione  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Art.  38-ter  (Misure  per  la   diffusione   delle   comunicazioni
digitali). - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni
digitali e di semplificare le  procedure  di  invio  e  ricezione  di
comunicazioni tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata  al  domicilio
digitale  del  destinatario  ai  sensi  dell'articolo  6  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82". 
  Art. 38-quater (Misure di semplificazione per la raccolta di  firme
digitali tramite piattaforma o  strumentazione  elettronica  ai  fini
degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della  legge  25  maggio
1970, n. 352). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 341, le parole: "di raccolta delle firme digitali  da
utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della  legge  25
maggio 1970, n. 352" sono sostituite dalle seguenti: "per la raccolta
delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli
articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di
legge previsti dall'articolo 71, secondo comma,  della  Costituzione,
anche mediante la  modalita'  prevista  dall'articolo  65,  comma  1,
lettera b), del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  La  piattaforma  mette  a
disposizione del sottoscrittore,  a  seconda  delle  finalita'  della
raccolta  delle  firme,   le   specifiche   indicazioni   prescritte,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio
1970, n.  352.  La  piattaforma  acquisisce,  inoltre,  il  nome,  il
cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune
nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini
italiani  residenti  all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle   liste
elettorali dell'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero.  Gli
obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della  legge
n.  352  del  1970  sono  assolti  mediante  il   caricamento   nella
piattaforma, da parte dei promotori della  raccolta,  successivamente
alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'annuncio  di  cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n.  352  del  1970,
della proposta recante, a  seconda  delle  finalita'  della  raccolta
delle firme, le  specifiche  indicazioni  previste,  rispettivamente,
dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge  n.  352  del  1970.  La
piattaforma,  acquisita  la  proposta,  le  attribuisce  data   certa
mediante  uno  strumento   di   validazione   temporale   elettronica
qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE)  n.  910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e,  entro
due giorni, rende disponibile  alla  sottoscrizione  la  proposta  di
referendum anche ai fini del decorso del termine di cui  all'articolo
28 della legge n. 352 del 1970"; 
    b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e,
con proprio decreto  adottato  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,
definisce le caratteristiche  tecniche,  l'architettura  generale,  i
requisiti di sicurezza, le modalita' di  funzionamento  della  stessa
piattaforma, i casi di malfunzionamento nonche' le modalita'  con  le
quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento  e
comunica il ripristino  delle  sue  funzionalita'.  Con  il  medesimo
decreto, inoltre, sono  individuate  le  modalita'  di  accesso  alla
piattaforma di cui al comma 341, le  tipologie  di  dati  oggetto  di
trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita'
e le  procedure  per  assicurare  il  rispetto  dell'articolo  5  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, nonche' le modalita' con cui i  promotori  mettono  a
disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la  Corte
di cassazione, nella stessa data in cui  effettuano  il  deposito  di
eventuali firme autografe raccolte per  il  medesimo  referendum,  le
firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di  cassazione  verifica  la  validita'  delle  firme
raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma"; 
    c) il comma 344 e' sostituito dal seguente: 
  "344.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2021  e  fino  alla  data  di
operativita' della piattaforma di cui al comma 341,  le  firme  degli
elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75,  132
e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di  legge  previsti
dall'articolo 71, secondo comma, della  Costituzione  possono  essere
raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento  temporale
validamente  opponibile  ai  terzi.  I   promotori   della   raccolta
predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita'
della   raccolta,   reca   le   specifiche   indicazioni    previste,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio
1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome,  del  cognome,  del
luogo e della data di nascita del sottoscrittore e  il  comune  nelle
cui liste elettorali e' iscritto ovvero,  per  i  cittadini  italiani
residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali
dell'Anagrafe  degli  italiani   residenti   all'estero.   Le   firme
elettroniche    qualificate    raccolte     non     sono     soggette
all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi
previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della  legge  n.  352
del 1970 sono assolti mediante la messa a disposizione da  parte  dei
promotori,  successivamente   alla   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo  comma,  della
stessa legge n. 352 del 1970, del documento  informatico  di  cui  al
secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica  qualificata.
I   promotori   del   referendum   depositano   le   firme   raccolte
elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il  deposito  di
eventuali firme autografe raccolte per  il  medesimo  referendum.  Le
firme raccolte  elettronicamente  possono  essere  depositate  presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte  di  cassazione,
come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
i-quinquies), del codice dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia  analogica
di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa  di  cui
all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice". 
  2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati  elettorali
rilasciati mediante  posta  elettronica  certificata  o  un  servizio
elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,  possono  essere
depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio  a
cui sono acclusi, come duplicato informatico ai  sensi  dell'articolo
1, comma 1, lettera  i-quinquies),  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  ovvero
come  copia  analogica  di  documento  informatico  se   dotati   del
contrassegno a stampa  di  cui  all'articolo  23,  comma  2-bis,  del
medesimo codice"». 
  All'articolo 39: 
    al comma 1, lettera d), capoverso 6-bis,  le  parole:  «d'intesa»
sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»; 
    al comma 2: 
      all'alinea, le parole: «per cittadini»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i cittadini»; 
      alla lettera b): 
        al numero 2), le parole: «le basi dati» sono sostituite dalle
seguenti: «le basi di dati»; 
        dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "Il
decreto di cui al  presente  comma  e'  comunicato  alle  Commissioni
parlamentari competenti"»; 
      alla lettera d), le parole: «sono aggiunte  le  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente»; 
    al comma 3, le parole:  «delle  lettera»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della lettera»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Al fine di contenere i costi di  amministrazione  derivanti
dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle  amministrazioni
centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle  autorita'
indipendenti e della Corte dei conti, nonche'  di  tutti  i  soggetti
istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentiti la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e  l'Istituto  nazionale  di
statistica,  sono  individuati  gli  adempimenti  degli  enti  locali
concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti
a  seguito   dell'invio   dei   bilanci   alla   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196». 
  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 39-bis (Ulteriore proroga del  termine  per  la  raccolta  di
sottoscrizioni a fini referendari). - 1. Al comma 1-bis dell'articolo
11  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "15 maggio" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "15
giugno"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti
dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata  legge  n.
352 del 1970 sono differiti di un mese". 
    Art. 39-ter (Semplificazione della richiesta di  occupazione  del
suolo  pubblico  per  attivita'  politica).  -   1.   Al   comma   67
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:  "Le  richieste  devono  pervenire  almeno
dieci giorni prima della  data  prevista  per  lo  svolgimento  della
manifestazione o dell'iniziativa, salvo che  i  regolamenti  comunali
dispongano termini piu' brevi". 
    Art. 39-quater  (Disposizioni  in  materia  di  comunicazione  di
trattamenti   sanitari   obbligatori   all'autorita'   di    pubblica
sicurezza). - 1. All'articolo 6 del decreto  legislativo  26  ottobre
2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "uffici delle Forze  dell'ordine"  sono
sostituite dalle seguenti: "uffici e comandi delle Forze di polizia"; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le
modalita' informatiche e telematiche con  le  quali  il  sindaco,  in
qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle
Forze  di  polizia  l'adozione  di  misure  o  trattamenti   sanitari
obbligatori connessi a patologie che possono  determinare  il  venire
meno dei requisiti  psico-fisici  per  l'idoneita'  all'acquisizione,
alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di  armi,
nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35,  comma  7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come   da   ultimo   sostituito
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto". 
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo
6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,
come da ultimo modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  il
sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi
dei soggetti nei  cui  confronti  ha  adottato  trattamenti  sanitari
obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire  meno
dei requisiti psico-fisici per l'idoneita'  all'acquisizione  e  alla
detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al  rilascio  di
qualsiasi licenza di porto di armi, nonche'  al  rilascio  del  nulla
osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773.
Il prefetto, quando accerti, per il tramite  dell'ufficio  o  comando
delle Forze  di  polizia  competente,  che  il  soggetto  interessato
detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie  esplodenti  o
e' titolare di una  licenza  di  porto  di  armi,  adotta  le  misure
previste dall'articolo 39 del citato testo  unico  di  cui  al  regio
decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio  o
comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare  delle
armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del  medesimo  articolo
39, secondo comma. 
  Art.  39-quinquies  (Introduzione  degli   articoli   62-quater   e
62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
n.  82,  e  altre  norme  in  materia  di  istituzione  dell'Anagrafe
nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe  nazionale  dell'istruzione
superiore).   -   1.   Al   capo   V,   sezione   II,   del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: 
  "Art. 62-quater (Anagrafe  nazionale  dell'istruzione).  -  1.  Per
rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare  il
processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi  per  i
cittadini  e  per  le  pubbliche   amministrazioni,   e'   istituita,
nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato  hubscuola,
realizzato  dal  Ministero  dell'istruzione,   l'Anagrafe   nazionale
dell'istruzione (ANIST). 
  2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per
tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi  e
alle banche di  dati  degli  studenti,  dei  docenti,  del  personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),   delle   istituzioni
scolastiche e degli edifici scolastici,  anche  istituite  a  livello
regionale, provinciale  e  locale  per  le  medesime  finalita',  che
mantengono la  titolarita'  dei  dati  di  propria  competenza  e  ne
assicurano l'aggiornamento. 
  3. L'ANIST assicura alle regioni,  ai  comuni  e  alle  istituzioni
scolastiche la disponibilita' dei  dati  e  degli  strumenti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di   propria   competenza,   garantisce
l'accesso  ai  dati  in  essa  contenuti  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni per le relative finalita'  istituzionali  e  mette  a
disposizione del Ministero dell'interno le informazioni  relative  ai
titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR. 
  4.  Anche  ai  fini  del  comma  5  dell'articolo  62,  l'ANIST  e'
costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i  dati  degli
studenti e delle loro famiglie, dei  docenti  e  del  personale  ATA.
L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento
scolastico  degli  studenti  attraverso  l'interoperabilita'  con   i
registri  scolastici  di  cui   all'articolo   7,   comma   31,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  L'ANIST,  con  riferimento  alla
codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti,  e'
costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le  risultanze
dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui
al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso
di  cui  all'articolo  64-bis.  L'ANIST  rende  disponibili  i   dati
necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on  line  alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di  cui  all'articolo
7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale  e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il
30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti: 
    a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento
alle tre componenti degli studenti, dei docenti  e  personale  ATA  e
delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici; 
    b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita'
di cooperazione dell'ANIST con banche di  dati  istituite  a  livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le
modalita' di alimentazione da parte dei registri  scolastici  di  cui
all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali
e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di  dati  di  rilevanza
nazionale, regionale, provinciale e  locale  avviene  in  conformita'
alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'. 
  Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). -
1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'universita' e della
ricerca, accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche  amministrazioni,
e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS). 
  2. L'ANIS e'  alimentata,  con  le  modalita'  individuate  con  il
decreto di  cui  al  comma  5,  dalle  istituzioni  della  formazione
superiore,  che  mantengono  la  titolarita'  dei  dati  di   propria
competenza  e  ne   assicurano   l'aggiornamento,   nonche'   tramite
l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei  diplomati  e  dei  laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la  disponibilita'  dei
dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  propria
competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da  parte
delle   pubbliche   amministrazioni   per   le   relative   finalita'
istituzionali.  L'ANIS  rende  disponibili  i  dati   necessari   per
automatizzare le procedure di iscrizione  on  line  alle  istituzioni
della formazione superiore  e  assicura  l'interoperabilita'  con  le
altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del
Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative  finalita'
istituzionali. 
  3. Ai sensi del comma  5  dell'articolo  62  del  presente  codice,
l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per  quanto  riguarda  i
dati degli studenti e dei laureati. 
  4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di
cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero  tramite  il  punto  di
accesso di cui all'articolo 64-bis. 
  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
transizione  digitale   e   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito  il
parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
stabiliti: 
    a) i contenuti dell'ANIS,  tra  i  quali  i  dati  relativi  alle
iscrizioni degli  studenti,  all'istituzione  di  appartenenza  e  al
relativo corso di studi, i titoli conseguiti  e  gli  ulteriori  dati
relativi presenti nelle altre banche di dati di  rilevanza  nazionale
di interesse del Ministero dell'universita' e della  ricerca  cui  lo
stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali; 
    b) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare  nonche'  le
modalita'  di  alimentazione  da  parte   delle   istituzioni   della
formazione  superiore  nonche'  tramite  l'Anagrafe  nazionale  degli
studenti,  dei  diplomati  e  dei  laureati  degli  istituti  tecnici
superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione  superiore,   nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali
e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.
L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti  tecnici  superiori  e  delle
istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR  e  con  le  altre
anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della  ricerca
per le relative finalita' istituzionali avviene in  conformita'  alle
linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'". 
  Art. 39-sexies (Modifica dell'articolo  234  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77). - 1. L'articolo 234 del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 234 (Misure  per  il  sistema  informativo  per  il  supporto
all'istruzione scolastica). - 1. Al fine  di  realizzare  un  sistema
informativo integrato per il  supporto  alle  decisioni  nel  settore
dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la  sistematizzazione  e
l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la  previsione  di
lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il
supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto  personale
anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la
didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il  funzionamento
delle strutture ministeriali centrali  e  periferiche,  il  Ministero
dell'istruzione si avvale della  societa'  di  cui  all'articolo  83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  sulla  base  di
specifica convenzione di durata pluriennale. 
  2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita'  di  cui  al
medesimo comma  in  via  diretta  nonche'  avvalendosi  di  specifici
operatori del settore cui  affidare  le  attivita'  di  supporto  nel
rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica". 
  Art. 39-septies (Disposizioni in materia di start-up  innovative  e
PMI innovative). - 1. Gli atti costitutivi, gli  statuti  e  le  loro
successive modificazioni delle societa' start-up  innovative  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
costituite in forma di societa'  a  responsabilita'  limitata,  anche
semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle  imprese
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e redatti  con  le  modalita'  alternative  all'atto
pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  56  dell'8  marzo  2016,  restano  validi  ed
efficaci  e  conseguentemente   le   medesime   societa'   conservano
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
  2. Fino  all'adozione  delle  nuove  misure  concernenti  l'uso  di
strumenti  e  processi  digitali   nel   diritto   societario,   alle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate  dalle
societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, si applica  la  disciplina
di cui all'articolo 2480 del codice civile. 
  3. Il  compenso  per  l'attivita'  notarile  concernente  gli  atti
deliberati ai  sensi  del  comma  2  e'  determinato  in  misura  non
superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D -
Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della  giustizia
20 luglio 2012, n. 140». 
  All'articolo 40: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «All'articolo 86,» sono sostituite dalle
seguenti: «All'articolo 86»; 
      alla lettera a), dopo le parole:  «comma  1,»  e'  inserita  la
seguente: «alinea,»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) al comma 1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  "proprieta'
pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i  parchi
e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione
esterna dei parchi,"»; 
      alla  lettera  b),  le  parole:  «articoli  87  e  88";»   sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 87 e 88 del presente codice".»; 
    al comma 2: 
      alla lettera a), le parole: «e, sono aggiunti» sono  sostituite
dalle seguenti: «e sono aggiunti»; 
      alla lettera b): 
        al capoverso 8, le parole: «ad eccezione  del  termine»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad  eccezione  dei  termini»  e  dopo  le
parole: «comma 9» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 
    al capoverso 9: 
      al primo periodo, le parole:  «della  relativa  domanda,»  sono
sostituite dalle seguenti: «della relativa domanda»; 
      al secondo periodo, le parole: «7  agosto  1990  n.  241»  sono
sostituite dalle seguenti: «7 agosto 1990, n. 241»; 
      al quinto periodo, la parola: «espressi.» e'  sostituita  dalla
seguente: «espressi".»; 
    al comma 3: 
      alla lettera b), capoverso 5,  le  parole:  «ad  eccezione  del
termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei  termini»,
dopo le parole: «comma 7» sono inserite le  seguenti:  «del  presente
articolo» e dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo»; 
      dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  "9-bis. Per i progetti  gia'  autorizzati  ai  sensi  del  presente
articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia  in  caso
di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti  dal
comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso
d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori  previsti  nell'istanza  unica,  l'operatore  comunica   la
variazione all'amministrazione procedente che ha  ricevuto  l'istanza
originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con  un
preavviso di almeno quindici  giorni,  allegando  una  documentazione
cartografica dell'opera che dia conto  delle  modifiche.  L'operatore
avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione
della variazione,  i  soggetti  e  gli  enti  coinvolti  non  abbiano
comunicato  un  provvedimento  negativo.  Gli  enti  locali   possono
prevedere  termini  piu'  brevi  per  la  conclusione  dei   relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo"»; 
    al comma 4: 
      dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Resta  ferma,
in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore  semplificazione  di  cui
all'articolo  20  del  decreto-legge  31  dicembre  2020,   n.   183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21»; 
      al terzo periodo, dopo le parole: «con un preavviso  di  almeno
quindici giorni» sono inserite le seguenti: «e di otto giorni  per  i
lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri»; 
      al quarto periodo, la parola: «proposte»  e'  sostituita  dalla
seguente: «stabilite»; 
    al comma 5, le parole: «1 agosto 2003, n. 259,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica
previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31,»
e le parole: «2 gennaio 2004, n. 42, purche' comportino aumenti delle
altezze non superiori a 1,5  metri  e  aumenti  della  superficie  di
sagoma non superiori a 1,5  metri  quadrati»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «22 gennaio 2004, n. 42,  purche'  non  comportino  aumenti
delle altezze superiori a 1,5 metri e  aumenti  della  superficie  di
sagoma superiori a 1,5 metri quadrati»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  91  del  codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale
di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica,   deve   consentire
all'operatore  di  comunicazione  di  effettuare  gli  interventi  di
adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento
della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento  non
si configura  come  attivita'  avente  carattere  commerciale  e  non
costituisce  modifica  delle  condizioni  contrattuali  per  l'utente
finale, purche' consenta a quest'ultimo di  continuare  a  fruire  di
servizi  funzionalmente   equivalenti,   alle   medesime   condizioni
economiche gia' previste dal contratto in essere". 
  5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' inserito il seguente: 
  "831-bis. Gli  operatori  che  forniscono  i  servizi  di  pubblica
utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui
al  codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  che  non  rientrano  nella
previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari  a  800
euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.  Il
canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad  esso  non  e'
applicabile  alcun  altro  tipo  di  onere   finanziario,   reale   o
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per  qualsiasi
ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del
decreto  legislativo  n.  259  del  2003.  I  relativi  importi  sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31  dicembre  dell'anno  precedente.  Il  versamento  del
canone e' effettuato entro il 30 aprile  di  ciascun  anno  in  unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del  codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"». 
  All'articolo 41: 
    al comma 1: 
      all'alinea,  le  parole:  «Piano  nazionale  di  ripresa  o  di
resilienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza»; 
    al capoverso Art. 18-bis: 
    al comma 5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «degli  obblighi
previsti dagli articoli 5,» sono inserite le seguenti: «7,  comma  3,
41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,»; 
    al  comma  6,  le  parole:  «,  ricevuta  la  segnalazione»  sono
sostituite dalle seguenti:  «che,  ricevuta  la  segnalazione»  e  le
parole: «articoli 117, comma 5, e 120, comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma»; 
    al comma  2,  lettera  b),  alinea,  la  parola:  «4-quater,»  e'
sostituita dalla seguente: «4-quater». 
  All'articolo 42: 
    al comma 1, dopo le parole:  «2021,  n.  52,»  sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87,»; 
    al comma 2, le parole: «decreto-legge 22 n.  52  del  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 52 del 2021»; 
    al comma 4, dopo le parole: «la spesa di  3.318.400  euro,»  sono
inserite  le  seguenti:  «da  gestire   nell'ambito   della   vigente
convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  la  societa'
SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le risorse di cui
al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato  di
previsione  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e
costituiscono incremento del limite  di  spesa  annuo  della  vigente
convenzione». 
  Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: 
  «Art. 42-bis (Disposizioni in materia sanitaria). - 1. All'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 577, le parole: "30  aprile"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio"; 
    b)  al  comma  583,  le  parole:  "31  dicembre  2021",   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 
  2. All'articolo 2 del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite  dalle
seguenti: "dodici mesi"; 
    b) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione  dei
bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi" sono soppresse; 
      2) al secondo periodo, le parole: "o  di  mancata  approvazione
dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi" sono soppresse; 
    c) al comma 6: 
      1) il terzo periodo e' soppresso; 
      2)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "o  di  decadenza"  sono
soppresse. 
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 491 e' inserito il seguente: 
  "491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora  in  fase  di  attuazione
delle disposizioni del comma 491 non  siano  disponibili  i  dati  di
produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di  riparto,
si  procede  sulla  base  dei  valori   e   delle   ultime   evidenze
disponibili". 
  4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' abrogato». 
  All'articolo 43: 
    al comma 1, le parole: «delle infrastrutture e  delle  mobilita'»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  infrastrutture  e   della
mobilita'»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro  dell'interno
e  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la   transizione
digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita'  attuative  e
degli strumenti operativi per la trasformazione digitale  della  rete
stradale nazionale (Smart Road), di cui  all'articolo  1,  comma  72,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali
minimi  a  cui  devono  attenersi  gli  operatori  di  settore  e   i
concessionari di  reti  stradali  e  autostradali.  Con  il  medesimo
decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento
della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di  sistemi
di  guida  automatica  e  connessa  nonche'  alla  disciplina   delle
sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a
guida autonoma e connessa, non omologati o  non  omologabili  secondo
l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  e'  istituito,  senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'Osservatorio
tecnico di supporto per le  Smart  Road  e  per  i  veicoli  e  mezzi
innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica,  con
il  compito  di  analizzare  e  promuovere  l'adozione  di  strumenti
metodologici  e  operativi  per  monitorare,   con   idonee   analisi
preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione
delle infrastrutture viarie e  della  sperimentazione  su  strada  di
veicoli  a  guida  autonoma,  di  esprimere  pareri  in  merito  alle
richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida
autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di  trasformazione
digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare
proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in  materia  di
veicoli a guida autonoma. 
  2-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  adottato  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, e' definita la composizione ed e'  disciplinato
il funzionamento dell'Osservatorio di cui  al  comma  2-bis.  Per  la
partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. 
  2-quater.  Al  fine  di  semplificare   i   procedimenti   per   il
conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite  mediche
per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica  sono
svolte: 
    a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; 
    b) presso i gabinetti medici dove si  accertano  i  requisiti  di
idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le
scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola  nautica  e  le
sedi dei soggetti di cui alla  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  che
rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano  accessibili  e
fruibili dalle persone con disabilita', a condizione  che  le  visite
siano svolte da medici in possesso del codice identificativo  per  il
rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  31  gennaio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 
  2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo  3
novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
    "i) disciplina  dei  requisiti  soggettivi,  fisici,  psichici  e
morali per il  conseguimento,  la  convalida  e  la  revisione  delle
patenti nautiche, anche a favore di persone con  disabilita'  fisica,
psichica   o    sensoriale,    ovvero    con    disturbi    specifici
dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di  accertamento  e
di certificazione dei predetti requisiti;"». 
  All'articolo 44: 
    al comma 1: 
      al  secondo  periodo,  le  parole:  «progetto  di  fattibilita'
tecnico - economica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica»; 
      al quarto periodo, le parole: «trenta giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo  comma
1, ferma restando  l'applicazione  dei  commi  5  e  6  del  presente
articolo, in  caso  di  approvazione  del  progetto  da  parte  della
conferenza di servizi sulla base delle  posizioni  prevalenti  ovvero
qualora  siano  stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,  relativamente
agli  effetti  della  verifica  del  progetto  effettuata  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 6,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione  in  capo
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione,  anche   ai   fini   dell'esercizio   dell'intervento
sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto.  Qualora  il
parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato  espresso
sul progetto definitivo, le disposizioni  dei  commi  4,  5  e  6  si
applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma  8
del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi  5  e  6,
terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per  il  tramite
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta  approvazione
del livello progettuale da mettere a gara e  il  termine  di  novanta
giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. 
  1-ter. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi  e,
in particolare, di quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il  parere  del
Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici    e'    obbligatorio
esclusivamente  con  riguardo  agli   interventi   il   cui   valore,
limitatamente alla componente "opere civili", e' pari o  superiore  a
100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui  al  primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100  milioni
di euro, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  previsto  dal
citato  articolo  215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
del parere di cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
competente in materia di trasporto pubblico locale a  impianti  fissi
provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria   e   alla
formulazione di una proposta di parere  al  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, che  si  pronuncia  nei  successivi  trenta  giorni.
Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole»; 
    al comma 2, la parola: «relativi» e' sostituita  dalla  seguente:
«relativo»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «3 agosto 2006, n.  152»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  procedure  di
valutazione  di  impatto   ambientale   degli   interventi   di   cui
all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le  modalita'  e
nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo
8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»; 
    al comma 4, la parola: «articolo47» e' sostituita dalle seguenti:
«articolo 46 del presente decreto»; 
    al comma 6: 
      al  secondo  periodo,  le  parole:  «progetto  di  fattibilita'
tecnico - economica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica»; 
      al quinto periodo, le parole:  «conferenza  dei  servizi»  sono
sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi» e  alla  fine  del
periodo e' aggiunto il seguente segno d'interpunzione: «.»; 
    al comma 7, le parole:  «progetto  esecutivo  direttamente»  sono
sostituite dalle seguenti: «progetto esecutivo»; 
    al comma 8, la parola: «articolo12» e' sostituita dalle seguenti:
«articolo 12»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Alla  societa'
possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di  gestione,
comprese  quelle  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   di
ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
della  regione  Veneto  nonche',  previa  intesa   tra   le   regioni
interessate, nel territorio delle regioni  limitrofe,  nei  limiti  e
secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo  178  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50". 
  8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le  parole:  "30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021". 
  8-quater.  All'articolo  35,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Le
tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al
terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1  -  Aurelia,
nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili  a  tale  fine
nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa
relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione
dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al
periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,
l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'
nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  commissario
straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate". 
  8-quinquies. Al fine di consentire  l'ultimazione  delle  procedure
espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi
tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo
svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi
paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall'articolo  2,  comma  5-octies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre
2023». 
  All'articolo 45: 
    al comma 3, le parole: «somma  omnicomprensiva»  sono  sostituite
dalla seguente: «somma»; 
    al comma 5, le  parole:  «1.381.490per  l'anno  2021  e  in  euro
2.762.979per» sono sostituite dalle seguenti: «1.381.490  per  l'anno
2021 e in euro 2.762.979 per». 
  All'articolo 46: 
    al comma 1: 
      al secondo periodo, la parola:  «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantacinque» e le parole: «previsti dal  decreto»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «previsti  dal   citato   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri»; 
      al  terzo  periodo,  le  parole:  «sito   istituzionale»   sono
sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»; 
      al  sesto  periodo,  le  parole:  «dibattito   pubblici»   sono
sostituite dalle seguenti: «dibattito pubblico»; 
      al settimo periodo, le parole: «22,5 mila euro per l'anno  2021
e a 45 mila euro» sono sostituite dalle seguenti:  «22.500  euro  per
l'anno 2021 e a 45.000 euro». 
  All'articolo 47: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «e  di  genere»  sono  inserite  le
seguenti: «e per promuovere  l'inclusione  lavorativa  delle  persone
disabili»  e  le  parole:  «afferenti  gli»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «afferenti agli»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3  sono,  altresi',
tenuti a consegnare, nel termine previsto dal  medesimo  comma,  alla
stazione appaltante la certificazione di cui  all'articolo  17  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data
di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione  di  cui  al
presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali»; 
    al comma 4: 
      al primo  periodo,  le  parole:  «dell'offerta,  criteri»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dell'offerta,  di  criteri»  e  dopo  le
parole:  «l'imprenditoria  giovanile,»  sono  inserite  le  seguenti:
«l'inclusione lavorativa delle persone disabili,»; 
      al secondo periodo, dopo le parole:  «occupazione  femminile  e
giovanile» sono inserite le seguenti:  «e  di  tasso  di  occupazione
delle persone disabili»; 
      al terzo periodo,  la  parola:  «comma7»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «comma  7»,  dopo  le  parole:  «e'  requisito  necessario
dell'offerta» sono inserite le seguenti: «l'aver assolto, al  momento
della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi  di  cui  alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e», dopo le parole: «di assicurare»  sono
inserite le seguenti: «, in caso di aggiudicazione del contratto,»  e
le parole: «all'occupazione giovanile e  femminile»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sia all'occupazione  giovanile  sia  all'occupazione
femminile»; 
    al comma 5: 
      alla lettera a),  le  parole:  «quelle  di  cui  all'articolo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»  e
le parole: «quelle  di  cui  agli  articoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli articoli»; 
      alla lettera c), dopo le parole: «requisito di partecipazione,»
sono inserite le seguenti: «persone disabili,»; 
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli  obblighi  di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;»; 
    al comma 6: 
      al primo periodo, le parole: «al comma 3 ovvero  del  comma  4»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, al comma 3-bis ovvero al
comma 4»; 
      al secondo periodo, le parole: «afferenti gli» sono  sostituite
dalle seguenti: «afferenti agli»; 
    al comma 7, le parole: «delle previsioni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei requisiti di partecipazione»; 
    al comma 8, le  parole:  «e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  le
disabilita'», le parole: «possono essere  definite»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono  definiti»  e  la  parola:  «differenziate»  e'
sostituita dalla seguente: «differenziati»; 
    al comma 9, le parole:  «commi  2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»; 
    la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Pari  opportunita'  e
inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC». 
  Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 47-bis (Composizione degli organismi pubblici  istituiti  dal
presente decreto). - 1.  Salvo  quanto  espressamente  stabilito  dal
presente decreto, la composizione degli organismi pubblici  istituiti
dal  medesimo  decreto,  i   cui   membri   non   siano   individuati
esclusivamente tra i titolari di incarichi  di  Governo  e  di  altre
cariche   istituzionali,    nonche'    delle    relative    strutture
amministrative di supporto, e' definita nel rispetto del principio di
parita' di genere, fermo restando il numero  di  componenti  previsto
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Art. 47-ter (Disposizioni urgenti in  materia  di  affidamenti  dei
concessionari). - 1. All'articolo 177, comma 2,  primo  periodo,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, le parole: "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
  Art.  47-quater  (Misure  urgenti  in  materia  di   tutela   della
concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR
e del PNC). - 1. Ai fini della tutela della libera concorrenza  e  di
garantire il pluralismo degli operatori  nel  mercato,  le  procedure
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021,  nonche'  dal  PNC,  possono  prevedere,  nel  bando  di  gara,
nell'avviso o nell'invito, criteri  premiali  atti  ad  agevolare  le
piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta. 
  2. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi
di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e
proporzionalita'». 
  All'articolo 48: 
    al comma 1, le parole:  «afferenti  gli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «afferenti agli»; 
    al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50»; 
    al comma 4, le parole: «relative ai lavori di  cui  al  comma  7,
primo periodo,» sono soppresse; 
    al comma 7, le parole:  «della  presente  disposizione»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». 
  All'articolo 49: 
    al comma 1, lettera  a),  le  parole:  «pertanto  abrogato»  sono
sostituite dalla seguente: «soppresso»; 
    al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis)  al  comma  7,  secondo  periodo,  le  parole   da:   "la
certificazione attestante" fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle  seguenti:  "la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante
l'assenza dei motivi di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  e  il
possesso dei requisiti speciali di cui agli  articoli  83  e  84.  La
stazione appaltante verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo
periodo del presente comma tramite la Banca  dati  nazionale  di  cui
all'articolo 81"»; 
    al comma 3, lettera a), le parole: «articolo 54» sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 53». 
  All'articolo 50: 
    al comma 2, le parole:  «delle  determinazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle determinazioni». 
  All'articolo 51: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 2.1, capoverso a),  le  parole:  «fermo
restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando» e dopo  le
parole: «18 aprile 2016, n. 50»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  e
l'esigenza che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e
documentate esperienze analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del
principio di rotazione»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) all'articolo 2-ter: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e dopo le parole: "legati
alla stessa funzione," e' inserita la seguente: "anche"»; 
      alla lettera c), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis) al comma 3, dopo le parole: "esiti delle  interrogazioni"
sono inserite le seguenti: ", anche demandate  al  gruppo  interforze
tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati
del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
dell'interno,"»; 
      alla lettera e): 
        al numero 3), le parole:  «della  collegio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del collegio»; 
        al numero 5), capoverso  8-bis,  primo  periodo,  la  parola:
«deflattivi» e' sostituita dalla seguente: «deflativi»; 
      dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la
sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale,
sottoposti a tutela ai sensi del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
    a)  l'altezza  minima  interna  utile  dei  locali   adibiti   ad
abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili  a  2,2  metri  per  i
corridoi,  i  disimpegni  in  genere,  i  bagni,  i  gabinetti  e   i
ripostigli; 
    b) per ciascun locale adibito  ad  abitazione,  l'ampiezza  della
finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e,  comunque,
la superficie finestrata apribile non  deve  essere  inferiore  a  un
sedicesimo della superficie del pavimento; 
    c)  ai  fini  della  presentazione  e  del  rilascio  dei  titoli
abilitativi per il recupero e per la  qualificazione  edilizia  degli
immobili di cui al presente comma e  della  segnalazione  certificata
della  loro   agibilita',   si   fa   riferimento   alle   dimensioni
legittimamente  preesistenti  anche  nel  caso   di   interventi   di
ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso"»; 
    al comma 3, le parole: «n. 76 del 2020,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 76 del 2020». 
  All'articolo 52: 
    al comma 1: alla lettera a): 
      al numero 1.2, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle
seguenti: «afferenti agli» e le parole: «capoluogo di province.» sono
sostituite dalle seguenti: «capoluogo di provincia";»; 
      al numero 6), le parole: «Consiglio superiori» sono  sostituite
dalle seguenti: «Consiglio superiore»; 
    dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: 
    «a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  In  caso   di   comprovate   necessita'   correlate   alla
funzionalita'  delle  Forze  armate,  anche  connesse   all'emergenza
sanitaria,  le  misure  di   semplificazione   procedurale   di   cui
all'articolo  44  del  presente  decreto  si  applicano  alle   opere
destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  individuate,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili». 
  All'articolo 53: 
    al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50» e le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
    al comma 4, le parole: «alla tempistica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai tempi»; 
    al comma 5: alla lettera a): 
      al numero 2), capoverso  2,  le  parole:  «inerenti  gli»  sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»; 
      al numero 5), capoverso  4-bis,  le  parole:  «"L'interscambio»
sono sostituite dalle seguenti: «L'interscambio»; 
    alla lettera d): 
      al numero 2), capoverso 2, secondo periodo, le parole: «con-le»
sono sostituite dalle seguenti: «con le»; 
      al numero 5), capoverso 4-bis, le  parole:  «e  agli  operatori
economici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,   agli   operatori
economici e agli organismi di attestazione di  cui  all'articolo  84,
commi 1 e seguenti»; 
    dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
    «e-bis) all'articolo 111: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  al  primo  periodo,   le   parole:   "con   particolare
riferimento alle" sono sostituite dalla seguente: "mediante"; 
        1.2) al secondo periodo, la parola: "decreto"  e'  sostituita
dalla seguente: "regolamento"; 
      2)   al   comma   2,   secondo   periodo,   dopo   la   parola:
"semplificazione" sono aggiunte le seguenti: ", mediante  metodologie
e strumentazioni elettroniche"; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Le metodologie e  strumentazioni  elettroniche  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo  213,
comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai  sensi
del citato articolo 213, comma 9"». 
  All'articolo 54: 
    al comma 2, le parole: «n. 148 del 2017,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 148 del 2017»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine di accelerare  il  processo  di  ricostruzione  dei
territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma
9  dell'articolo  11  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   "Le   amministrazioni
assegnatarie delle risorse  individuate  nei  piani  annuali  possono
delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo
ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente  competente,
che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione,  esercitera'
il  ruolo  di  soggetto  attuatore  degli  interventi  pubblici  gia'
finanziati o in corso di programmazione,  nell'ambito  delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente". 
  2-ter. Al  fine  di  favorire  il  piu'  celere  svolgimento  delle
procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti
pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei  processi
di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6
aprile 2009 puo' individuare, sulla base  di  specifica  motivazione,
interventi che  rivestono  un'importanza  essenziale  ai  fini  della
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali
interventi  possono  essere  realizzati   secondo   le   disposizioni
dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione  dell'appalto,
e'  rivolto   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'articolo  30,
comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In  mancanza  di
un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in
uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici  territoriali  del
Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre
2012, n. 190, che abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  nella
predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del  citato  articolo
30, comma 6, del  decreto-legge  n.  189  del  2016.  I  lavori  sono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016». 
  All'articolo 55: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 3), dopo le  parole:  «articolo  7-ter»
sono inserite le seguenti: «, comma 1, alinea,»; 
      alla lettera b), numero 2), le parole: «decreto-legge n. 76 del
2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120». 
  Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 55-bis (Regime transitorio di  accesso  alla  professione  di
perito industriale).  -  1.  All'articolo  1-septies,  comma  2,  del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le  parole:  "per  un  periodo  di
cinque anni dalla medesima  data.  Per  il  medesimo  periodo,"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino  al  31  dicembre  2024.  Fino  alla
medesima data". 
  Art. 55-ter (Semplificazione in materia di incasso degli  assegni).
- 1. All'articolo 66 del regio decreto 21  dicembre  1933,  n.  1736,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia
informatica dell'assegno all'originale cartaceo  mediante  l'utilizzo
della propria firma digitale quando sia stato  delegato  dalla  banca
negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. 
  La  banca  negoziatrice  delegante  assicura  il   rispetto   delle
disposizioni attuative e  delle  regole  tecniche  dettate  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 7, lettere d)  ed  e),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della  copia  informatica
all'originale cartaceo. 
  Il girante per l'incasso invia alla  banca  negoziatrice  la  copia
informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita'  che
assicurano l'autenticazione  del  mittente  e  del  destinatario,  la
riservatezza, l'integrita'  e  l'inalterabilita'  dei  dati  e  danno
certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"». 
  All'articolo 56: 
    al comma 1, dopo  le  parole:  «6  giugno  2001,  n.  380,»  sono
inserite le  seguenti:  «nonche'  per  il  programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo  20  della  legge  11
marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR,»; 
    al comma 2 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e  al
programma pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento  tecnologico,  di  cui  all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67». 
  Alla parte II, titolo  IV,  dopo  l'articolo  56  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 56-bis (Iniziative di  elevata  utilita'  sociale  nel  campo
dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL).  -  1.  In  relazione
alle esigenze  di  ammodernamento  delle  strutture  sanitarie  e  di
ampliamento della  rete  sanitaria  territoriale,  anche  conseguenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30  settembre  2021,
su proposta del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  possono  essere  individuate
iniziative di investimento immobiliare di  elevata  utilita'  sociale
nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui
all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
  2. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  sono  valutate  dall'INAIL
nell'ambito dei propri piani  triennali  di  investimento,  a  valere
sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma
15,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  Art. 56-ter (Misure di semplificazione in materia di agricoltura  e
pesca). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli  interventi  in
materia di  agricoltura  e  pesca  compresi  nel  PNRR  e  garantirne
l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione: 
    a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Relativamente al
settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo'
essere rilasciata anche da un dottore agronomo  o  forestale,  da  un
agrotecnico laureato o da un perito agrario"; 
    b) all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  99,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"L'accertamento eseguito da una regione  ha  efficacia  in  tutto  il
territorio nazionale"; 
  Art. 56-quater (Modifiche al codice della  proprieta'  industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30).  -  1.  Al
codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente: 
  "Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di  emergenza  nazionale
sanitaria). - 1. Nel caso di  dichiarazione  di  stato  di  emergenza
nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate
difficolta'  nell'approvvigionamento  di   specifici   medicinali   o
dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse,  nel
rispetto  degli   obblighi   internazionali   ed   europei,   licenze
obbligatorie per l'uso,  non  esclusivo,  non  alienabile  e  diretto
prevalentemente  all'approvvigionamento  del  mercato  interno,   dei
brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validita' vincolata  al
perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi
dalla cessazione dello stesso. 
  2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al  comma  1  e'
concessa con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  previo   parere   dell'Agenzia
italiana   del   farmaco   in   merito   all'essenzialita'   e   alla
disponibilita' dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e  sentito
il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il  medesimo
decreto e' stabilita  anche  l'adeguata  remunerazione  a  favore  di
quest'ultimo,  determinata  tenendo  conto   del   valore   economico
dell'autorizzazione. 
  3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma
1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  previo  parere  dell'Agenzia
nazionale   per   i   servizi   sanitari    regionali    in    merito
all'essenzialita' e  alla  disponibilita'  dei  dispositivi  rispetto
all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di
proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita  anche
l'adeguata  remunerazione  a  favore  di  quest'ultimo,   determinata
tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione"; 
    b) all'articolo 72: 
      1) al comma 1, le parole: "articoli 70 e  71"  sono  sostituite
dalle seguenti: "articoli 70, 70-bis e 71"; 
      2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nei
casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente  comma
e' adottato in conformita' ai commi 2 e 3 del medesimo articolo"». 
  All'articolo 57: 
    al comma 1: alla lettera a): 
      dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis) al comma 6,  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Nel caso in cui  tali  porti  rientrino  nella  competenza
territoriale di piu'  Autorita'  di  sistema  portuale,  al  Comitato
partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale"; 
      1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: "dell'Autorita' di
sistema  portuale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  ciascuna
Autorita' di sistema portuale"»; 
      al numero 3), le parole: «e' sostituto» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e'  sostituito»,  le  parole:  «comma  1  a-quater»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a-quater)» e  le  parole
da: «, con oneri a carico» fino a: «per l'anno 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «. A tale fine e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2034»; 
    alla lettera c), capoverso Art. 5-bis: 
    al comma 5, le parole: «autorizzazione  unica,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorizzazione unica»; 
    al comma 6,  le  parole:  «prevista  di»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «prevista dai»; 
    al comma 2, le parole: «l'efficacia del comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a
8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2034,  si
provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni
di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
carico del Programma operativo complementare al  Programma  nazionale
Governance e  capacita'  istituzionale  2014-2020  e,  quanto  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034, mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190»; 
    al comma 4, le parole: «programmazione periodo di programmazione»
sono sostituite dalle seguenti: «- periodo di programmazione». 
  All'articolo 58: 
    al comma 1, capoverso  15,  le  parole:  «programma-quadro»  sono
sostituite dalle seguenti: «programma quadro» e le  parole:  «che  si
avvale dell'Agenzia per la coesione  territoriale,»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «,  che  si  avvale  dell'Agenzia  per  la  coesione
territoriale». 
  L'articolo 59 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   59   (Proroga   del    termine    per    la    perequazione
infrastrutturale).  -   1.   Nelle   more   di   una   ridefinizione,
semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla
perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22  della  legge  5
maggio  2009,  n.  42,  il  termine  del  30  giugno  2021   previsto
all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
prorogato al 31 dicembre 2021». 
  Alla parte  II,  titolo  V,  dopo  l'articolo  60  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 60-bis  (Accelerazione  dei  procedimenti  relativi  ai  beni
confiscati alle mafie). - 1. Al fine di accelerare il procedimento di
destinazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata, anche
allo scopo di garantire il  tempestivo  svolgimento  delle  attivita'
connesse  all'attuazione  degli  interventi  di  valorizzazione   dei
predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera  c),  settimo  periodo,  dopo  le  parole:
"finalita'  sociali"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero  per  il
sostenimento delle spese di manutenzione  straordinaria  inerenti  ai
beni confiscati utilizzati per le medesime finalita'"; 
    b) al comma 13 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La
notifica del provvedimento di destinazione  dei  beni  immobili  agli
enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e  d),  perfeziona
il trasferimento  del  bene  al  patrimonio  indisponibile  dell'ente
destinatario, che ne effettua  la  trascrizione  entro  i  successivi
dieci giorni"; 
    c) dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente: 
  "15-quinquies. In  caso  di  revoca  della  destinazione,  il  bene
rientra nella disponibilita' dell'Agenzia,  che  ne  verifica,  entro
sessanta giorni, la possibilita' di destinazione secondo la procedura
ordinaria. Qualora tale verifica  dia  esito  negativo,  il  bene  e'
mantenuto al patrimonio dello Stato  con  provvedimento  dell'Agenzia
stessa. La relativa gestione e'  affidata  all'Agenzia  del  demanio.
L'Agenzia  del  demanio  provvede  alla  regolarizzazione  del   bene
confiscato avvalendosi  della  facolta'  prevista  dall'articolo  51,
comma 3-ter, nonche' alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello
stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per  gli
interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche  per
la successiva  assegnazione,  a  titolo  gratuito,  agli  enti  e  ai
soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per  le
finalita' ivi previste"». 
  All'articolo 62: 
    al  comma  1,  capoverso  2-bis,  le  parole:  «dell'art.»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo». 
  All'articolo 63: 
    al comma 1, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le  seguenti:
«e comma 2-bis». 
  Alla parte II,  titolo  VI,  dopo  l'articolo  63  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 63-bis (Modifiche all'articolo  3  della  legge  20  novembre
2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico  e
permute aventi a oggetto terreni a uso civico). - 1.  All'articolo  3
della legge 20 novembre 2017, n.  168,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti commi: 
  "8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e  permute
aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio  civico
in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che
i predetti terreni: 
    a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica  o  la
destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per
oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore  della
legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali  opere  realizzate  siano
state autorizzate dall'amministrazione comunale; 
    b) siano stati utilizzati in conformita' ai vigenti strumenti  di
pianificazione urbanistica; 
    c) non siano stati  trasformati  in  assenza  dell'autorizzazione
paesaggistica o in difformita' da essa. 
  8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui
al comma 8-bis  hanno  a  oggetto  terreni  di  superficie  e  valore
ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei
comuni, delle regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. I trasferimenti dei  diritti  e  le  permute  comportano  la
demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e  a  essi
si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
  8-quater. I terreni dai quali sono  trasferiti  i  diritti  di  uso
civico ai sensi di quanto disposto  dai  commi  8-bis  e  8-ter  sono
sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo paesaggistico". 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  All'articolo 64: 
    al comma 2, capoverso Art. 21: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole da:  «tra  i  quali  dieci
componenti»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle
seguenti: «tra i  quali  tre  componenti  sono  scelti  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca e gli altri dodici  sono  designati,
due ciascuno e nel rispetto del principio della  parita'  di  genere,
dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza  dei  rettori
delle universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli  enti
pubblici di ricerca, dall'European Research Council e  dall'Accademia
nazionale  dei  Lincei  e,  uno  ciascuno,  dalla  European   Science
Foundation  e  dal  Consiglio  nazionale  dei   ricercatori   e   dei
tecnologi»; 
    al comma 2, lettera a), le parole: «cui l'Italia e'  parte»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui l'Italia e' parte»; 
    al comma 5, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla  seguente:
«abrogata»; 
    al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di 20  milioni  di
euro» e' inserita la  seguente:  «annui»  e,  al  terzo  periodo,  le
parole: «e di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «e
a 20 milioni di euro annui»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Anche  al  fine  di  supportare  l'attivita'  del  Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca  di  cui  all'articolo  21
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della  dotazione
organica e  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le  procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma
938, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sessantanove  unita'  di
personale da inquadrare nell'Area III,  posizione  F1,  del  comparto
Funzioni centrali,  con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui  al  quarto  periodo
dell'articolo 1,  comma  939,  della  legge  n.  178  del  2020.  Per
l'espletamento delle  procedure  concorsuali  previste  dal  presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli
oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  euro
100.000 per  l'anno  2021  e  a  euro  2.760.845  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di  cui
al  presente  decreto,  la  dotazione  complessiva  del   contingente
previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,
e' incrementata, nei limiti della dotazione  organica  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di  cui  al
primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al  citato  articolo
9, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito  un  posto
di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle  dirette
dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalita' di cui al presente
comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili  per
gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno  2021  e
di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al  2027.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61
euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2027, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e  messa  a
regime  dei  sistemi  e  delle  nuove  funzionalita'  strumentali  di
gestione  amministrativa  e  contabile  finalizzate  a  rendere  piu'
efficiente ed efficace l'azione amministrativa e  per  potenziare  le
attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure  di
attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e  di  supportare
gli  enti  locali  nell'attuazione  degli  interventi   di   edilizia
scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  assumere,
nel  biennio   2021-2022,   in   aggiunta   alle   vigenti   facolta'
assunzionali,  un  contingente  di  alta  professionalita'   pari   a
cinquanta unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
F3. Per il reclutamento del suddetto  contingente  di  personale,  il
Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza  il  previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure
concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il  possesso,  oltre  che  del  titolo  di  studio
previsto per  il  profilo  professionale  di  inquadramento  e  della
conoscenza della  lingua  inglese,  anche  di  dottorato  di  ricerca
pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi  di  selezione
stabiliscono i titoli da  valutare  e  i  punteggi  attribuibili,  lo
svolgimento  di  un  esame  orale  da  parte  del  candidato,   anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua  inglese  nonche'
dell'eventuale  altra   lingua   straniera   tra   quelle   ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di  cui  al  "Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi
e  secondo  le  modalita'  indicate  dall'amministrazione  anche  con
l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali,  nel  rispetto  dei
principi  inerenti  allo  svolgimento  in  modalita'   decentrata   e
telematica delle procedure concorsuali, garantendo  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita' e  le  modalita'  di  composizione  delle  commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste
dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro
100.000. 
  6-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma   6-quater   e'
autorizzata la spesa di euro  100.000  per  l'anno  2021  e  di  euro
2.236.523 annui a decorrere dall'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici del Ministero
dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede
all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero,
apportando modifiche  ai  regolamenti  di  organizzazione  vigenti  e
prevedendo l'istituzione di tre  posizioni  dirigenziali  di  livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica  dei  dirigenti  di
prima fascia e' corrispondentemente  incrementata.  Per  le  medesime
finalita'  la  dotazione  finanziaria  per  gli  uffici  di   diretta
collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021  e  di
800.000  euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2022.   Ai   fini
dell'attuazione del presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e  di  euro  1.542.200
annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385,  lettera
h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della  Fondazione
"I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei  Lincei  e'
prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio»; 
    al  comma  7,  le  parole:  «alta  formazione,  artistica»   sono
sostituite dalle seguenti: «alta formazione artistica»; 
    al comma 7, capoverso: 
      all'alinea, le parole:  «Agli  oneri  previsti  dalla  presente
disposizione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «7-bis.  Agli  oneri
derivanti dal comma 7»; 
      al primo trattino, le parole:  «-  quanto  a  8  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «a) quanto a 8 milioni» e le parole: «131,
legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge»; 
      al secondo trattino, le parole: «- quanto  a  4  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «b) quanto a 4 milioni» e le parole: «131,
legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge». 
  Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  64-bis  (Misure  di  semplificazione  nonche'  prime  misure
attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica,  musicale
e  coreutica).  -  1.  Al  fine  di  accelerare  l'esecuzione   degli
interventi in  materia  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di  cui  al
presente articolo. 
  2. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 102 e' sostituito dal seguente: 
  "102. Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta  formazione
artistica e musicale e favorire la  crescita  del  Paese  e  al  fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'
prescritto il possesso nonche'  per  l'accesso  ai  corsi  di  laurea
magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo
livello  rilasciati  dalle  istituzioni  facenti  parte  del  sistema
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  sono
equipollenti  ai  titoli  di  laurea  rilasciati  dalle   universita'
appartenenti alle seguenti classi  di  corsi  di  laurea  di  cui  al
decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: 
    a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli  istituti  superiori
per le industrie artistiche; 
    b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse  da
quelle di cui alla lettera a)"; 
    b) al comma 104, dopo le parole:  "o  di  specializzazione"  sono
inserite le seguenti: "nonche' a  borse  di  studio,  ad  assegni  di
ricerca e ad ogni altro bando per attivita'  di  formazione,  studio,
ricerca o perfezionamento". 
  3. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.  143,  le
istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21  dicembre  1999,  n.
508,  possono  reclutare,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate,  personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1  ed  EP/2
con procedure  concorsuali  svolte  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.  143,  le
assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  pari
al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma  654,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  autorizzate  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  5. Il reclutamento  di  docenti  nelle  accademie  di  belle  arti,
accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o  di  istituto,
per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28  di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per  gli  insegnamenti  ABPR72,
ABPR73, ABPR74, ABPR75 e  ABPR76  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30  dicembre  2010,
n. 302, e' subordinato al possesso dei requisiti  del  corpo  docente
individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 42 del  2004,  nonche'  all'inserimento
nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo
182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
in  uno  o  piu'  settori  di  competenza  coerenti  con  il  settore
artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento. 
  6.  Al  primo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  3-quater  del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «ad esclusione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
comma 5, del medesimo  regolamento,  che  si  applicano  a  decorrere
dall'anno accademico 2021/ 2022». 
  7.  Gli   organi   delle   istituzioni   dell'alta   formazione   e
specializzazione artistica e musicale previsti  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2003, n.  132,  possono  essere  rimossi,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  previa  diffida,  nei
seguenti casi: a) per gravi o persistenti  violazioni  di  legge;  b)
quando non possa essere assicurato  il  normale  funzionamento  degli
organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in  caso  di
dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione
non consenta  il  regolare  svolgimento  dei  servizi  indispensabili
ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai  debiti  liquidi
ed esigibili nei confronti dei  terzi.  Con  il  decreto  di  cui  al
presente comma  si  provvede  alla  nomina  di  un  commissario,  che
esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi  rimossi  nonche'
gli   ulteriori   eventuali   compiti   finalizzati   al   ripristino
dell'ordinata gestione dell'istituzione. 
  8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di  cui  all'articolo
2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo  parere
favorevole  dell'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata  l'istituzione
di corsi di studio delle istituzioni statali di cui  all'articolo  2,
comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi  diverse  dalla
loro sede legale, senza oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  su
proposta  dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario  e  della  ricerca,  sono  definiti  le  procedure  per
l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma
e i requisiti di idoneita' delle strutture, di  sostenibilita'  e  di
adeguatezza delle risorse  finanziarie  nonche'  di  conformita'  dei
servizi che sono assicurati nelle  predette  sedi  decentrate,  ferme
restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro  dodici  mesi
dalla data di adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo  del
presente comma, le istituzioni statali di cui al citato  articolo  2,
comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno gia' attivato corsi in
sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma,
ove non  gia'  autorizzati  sulla  base  di  specifiche  disposizioni
normative. Dopo il termine di  cui  al  terzo  periodo  del  presente
comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni  assicurano  agli
studenti il completamento dei  corsi  presso  le  sedi  legali  delle
medesime  istituzioni  ovvero  presso   un'altra   istituzione,   con
applicazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, e i titoli  di  studio  rilasciati  presso  sedi
decentrate non autorizzate non hanno valore legale. 
  9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, si interpreta nel senso che le  procedure  di  cui  al  medesimo
comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate
a  coloro  che  hanno  maturato  il  requisito,  riferito  agli  anni
accademici di insegnamento, nelle istituzioni di  alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale statali italiane. 
  10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: "di validita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
conseguimento" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2022". 
  Art. 64-ter (Proroga degli organi degli Enti parco nazionali). - 1.
Al fine di agevolare la  programmazione  degli  interventi  del  PNRR
nelle aree protette,  la  durata  in  carica  del  presidente  e  del
consiglio  direttivo  di  ciascun  Ente  parco  nazionale,   ove   il
rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,  e'  prorogata  fino
alla scadenza dell'organo nominato in data piu' recente. 
  Art. 64-quater (Fruizione delle aree naturali protette).  -  1.  Al
fine di consentire una migliore  allocazione  delle  risorse  a  essi
attribuite dal  PNRR,  gli  enti  di  gestione  delle  aree  naturali
protette  possono  regolamentare  l'accesso  a  specifiche   aree   o
strutture in cui sia necessario il contingentamento  dei  visitatori,
affidando il servizio di fruizione di tali aree o  strutture,  previo
esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso
di  adeguata  formazione  e  prevedendo  la  corresponsione   di   un
contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori. 
  Art. 64-quinquies (Misure di semplificazione in materia di  ricerca
clinica). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
"l'attivita' ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la  ricerca
clinica, la comunicazione al paziente"; 
    b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le  parole:
"alla medicina di genere e  all'eta'  pediatrica"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente". 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  All'articolo 65: 
    al comma 1,  lettera  c),  capoverso  5-bis,  le  parole:  «della
mobilita'  sostenibile»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «della
mobilita' sostenibili». 
  Dopo l'articolo 65 e' inserito il seguente: 
  «Art. 65-bis (Proroga della concessione di esercizio  della  tratta
italiana  della  ferrovia  Domodossola-Locarno).  -  1.  Al  fine  di
assicurare la continuita'  del  servizio  pubblico  di  trasporto  di
interesse  nazionale   costituito   dalla   ferrovia   internazionale
Domodossola-Locarno,    come    disciplinato    dalla     Convenzione
internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n.  3195,
all'articolo 3, comma 9, della legge  18  giugno  1998,  n.  194,  le
parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti:  "31  agosto
2031". All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica». 
  All'articolo 66: 
    al comma 1 sono premessi i seguenti: 
  «01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le  parole:  "delle  attivita'  di  cui
all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonche' delle  eventuali
attivita' diverse di cui all'articolo 6"; 
    b) sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  "I  beni  che
compongono il patrimonio destinato  sono  indicati  nel  regolamento,
anche con  atto  distinto  ad  esso  allegato.  Per  le  obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli
enti religiosi civilmente  riconosciuti  rispondono  nei  limiti  del
patrimonio  destinato.  Gli  altri  creditori   dell'ente   religioso
civilmente riconosciuto non possono  far  valere  alcun  diritto  sul
patrimonio destinato allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  ai
citati articoli 5 e 6". 
  02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale  di
cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali  e
provinciali di protezione civile"»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che
compongono il patrimonio destinato  sono  indicati  nel  regolamento,
anche con  atto  distinto  ad  esso  allegato.  Per  le  obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti
religiosi  civilmente  riconosciuti   rispondono   nei   limiti   del
patrimonio  destinato.  Gli  altri  creditori   dell'ente   religioso
civilmente riconosciuto non possono  far  valere  alcun  diritto  sul
patrimonio destinato allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
citato articolo 2"»; 
    al comma 2, le parole: «consente ai soggetti erogatori di beni  o
servizi in  favore  delle  persone  con  disabilita',  l'accesso,  su
richiesta  dell'interessato,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«consente alle pubbliche amministrazioni, agli  enti  territoriali  e
alle  associazioni  di   tutela   delle   persone   con   disabilita'
maggiormente  rappresentative  e  capillarmente  diffuse  a   livello
territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone  con
disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo  delle
pratiche  connesse  all'erogazione  di  detti  beni  o  servizi,   su
richiesta dell'interessato,» e le parole: «invalidante  di  cui  alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge»; 
    alla rubrica,  dopo  le  parole:  «in  materia»  e'  inserita  la
seguente: «di». 
  Dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 66-bis (Modifiche a disposizioni legislative). - 1. Al  primo
periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990,  n.
395,  le  parole:  "individuate  con  decreto  del   Ministro"   sono
soppresse. 
  2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: "Con  decreto  del
Ministro della giustizia" fino a: "che  assicurano"  sono  sostituite
dalle seguenti: "E' assicurata". 
  3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
abrogato. 
  4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: ", secondo  le  modalita'  definite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare"  sono
soppresse. 
  5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e' abrogato. 
  6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  il  quarto
periodo del comma 38 e' soppresso e il comma 937 e' abrogato. 
  7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n.  154,
e' abrogato. 
  8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151, e' abrogato. 
  9.  La  lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo  3  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' abrogata. 
  10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del  Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' abrogato. 
  11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo  21  maggio
2018, n. 74, e' abrogato. 
  12. Il comma 20-ter dell'articolo 83  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' abrogato. 
  13.  Il  comma  13  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  7
settembre 2018, n. 114, e' abrogato. 
  14.  Il  secondo  periodo  del  comma  2   dell'articolo   15   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' soppresso. 
  15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo  6  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, e' abrogato. 
  16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' soppresso. 
  Art.   66-ter   (Misure   di   semplificazione   per   l'erogazione
dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). - 1. Dopo  il
comma 4 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2002,  n.  288,  e'
inserito il seguente: 
  "4-bis. Nelle more dell'adozione del  decreto  annuale  di  cui  al
comma 4, le amministrazioni preposte continuano a  erogare  l'assegno
di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente
a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196". 
  Art.  66-quater  (Semplificazione  delle  segnalazioni  relative  a
banconote e monete sospette di falsita'). -  1.  All'articolo  2  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 152, dopo le parole:  "sospette  di  falsita',"  sono
inserite le seguenti: "non oltre il  quindicesimo  giorno  lavorativo
successivo all'individuazione delle stesse,"; 
    b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono  sostituite
dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la  gravita'  della
violazione". 
  Art.  66-quinquies  (Destinazione  di  parte  dei  proventi   delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni  del  codice  della
strada all'acquisto di mezzi per finalita' di protezione  civile).  -
1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte,  in  fine,
le  seguenti  parole:  ",  o  all'acquisto  di  automezzi,  mezzi   e
attrezzature  per  finalita'  di  protezione  civile  di   competenza
dell'ente interessato". 
  Art. 66-sexies (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione». 
  All'allegato I: 
    nell'intestazione, le parole:  «(Articolo  17)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «(Articoli 17, comma 1, lettera a), e  18,  comma  1,
lettera b))»; 
    alla voce 1.4.1, lettera b, la parola:  «conFuel»  e'  sostituita
dalle seguenti: «con Fuel». 
  All'allegato II: 
    alla tabella A, voce 5, seconda colonna, le parole: «250 kW» sono
sostituite dalle seguenti: «300 kW». 

Lascia un commento