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L’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare N. 42/E inerente l’acquisto con carta di credito di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti Iva.

L’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) – convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 – ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente 3della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.

Così, le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.

La norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.

I due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi: anche alla luce delle finalità di semplificazione che il legislatore ha inteso perseguire, deve ritenersi che la scelta dell’uno o dell’altro sistema di documentazione possa essere riferita al soggetto d’imposta – esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale – in modo unitario. In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.

Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.

Naturalmente, se contestualmente all’acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione.

Inoltre, considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta, la carta utilizzata per l’acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale.

L’articolo 1, comma 3-bis, del D.P.R. n. 444 del 1997 dispone, infine, che le
carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da
operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Si tratta, in particolare, delle banche, della società Poste italiane Spa, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio, nonché di ogni altro operatore finanziario, tenuti a “rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro”.

Tali soggetti sono, inoltre, tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi, e tali comunicazioni sono archiviate in apposita sezione, “con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”.

Il richiamato obbligo di comunicazione, per espressa previsione dell’articolo 7, comma 6, non opera con riferimento ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui la normativa nazionale non risulta applicabile. Da ciò discende che, stante l’espresso richiamo operato dall’articolo 1, comma 3-bis, all’obbligo di comunicazione previsto dal D.P.R. n. 605 del 1972, le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.

Documentazione delle operazioni.

Le modifiche apportate dal decreto legge n. 70 del 2011, adottate in un’ottica i semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, non possono far venire meno, in toto, l’esigenza di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente.

Detti elementi, in particolare, sono indispensabili per ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un’attività d’impresa o un’arte o una professione. Si ritiene, pertanto, necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.

Le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore – dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione – possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Un commento su “SCHEDA CARBURANTE ADDIO. Operazioni di acquisto con carte di credito.

  1. Se si usa la moneta elettronica non serve la scheda carburante. In una circolare i chiarimenti per lavoratori autonomi e imprese.

    I titolari di partita Iva possono fare a meno della scheda carburante se utilizzano per l’acquisto esclusivamente carte di credito, di debito e prepagate. La scheda carburante resta indispensabile, per usufruire della detrazione Iva e della deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, per chi paga anche, o solo, in contanti.

    È questo uno dei principali chiarimenti forniti dalla circolare 42/ E di oggi in merito alla semplificazione introdotta dal Decreto Sviluppo (art. 7, Dl n. 70/2011) in materia di documentazione delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione.

    Il necessario per “fare il pieno” – Perché sia garantita la detrazione dell’Iva e la
    deducibilità dei costi, il mezzo elettronico di pagamento deve:

    • essere rilasciato da operatore finanziario soggetto all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria

    • intestato al soggetto che esercita l’attività economica
    Inoltre le ricevute dei pagamenti effettuati con la carta elettronica devono contenere tutti gli elementi per l’individuazione dell’acquisto quali, ad esempio, la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.

    La carta non deve essere “dedicata” – È possibile utilizzare la carta elettronica per effettuare anche altre spese, a patto che l’acquisto di carburante avvenga con una transazione distinta. Il documento di prassi, inoltre, precisa che non possono essere considerate moneta elettronica le “carte fedeltà”, ossia le tessere magnetiche associate ai contratti di “netting”, che l’utente utilizza per il pagamento e che sono rilasciate direttamente dalle società petrolifere.

    La scheda carburante vive per chi paga in contanti – Chi acquista il carburante in contanti o con mezzi diversi dalla moneta elettronica, deve continuare a utilizzare l’apposita scheda che resta, in questo caso, l’unico mezzo per beneficiare della detrazione dell’Iva e portare legittimamente in deduzione le spese.

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