giurisprudenza diritto
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IL MATRIMONIO CANONICO

Sergio Benedetto Sabetta

Premessa

La famiglia è stata intesa nei tempi sia come nucleo produttivo e di assistenza, che quale elemento di trasmissione della ricchezza e del nome della casata per le èlite, ma anche di controllo sociale, basti pensare ai registri parrocchiali della controriforma.

Il concetto di proprietà quale base di un potere trasmissibile non può sussistere senza il parallelo concetto di famiglia e di discendenza, questo favorisce il sorgere di una possibile organizzazione politica gerarchicamente stabile.

Tra sistema economico e organizzazione familiare vi è uno stretto legame, come si può vedere nell’attuale evoluzione in atto dove si manifesta una notevole fluidità nei rapporti familiari, con l’entrata in crisi del contratto matrimoniale come era emerso nella prima rivoluzione industriale dalla rivoluzione francese.

Si era passati dalla famiglia allargata propria di una società patriarcale ed agricola, ed una famiglia mononucleare ristretta, adatta alla moderna società industriale, fino all’attuale fluidità confacente alla società liquida del nuovo millennio, propria di un mondo globalizzato.

Lo stesso Stato moderno se da un lato è strumento economico della nascente classe industriale secondo una visione materialista, dall’altra è portatore di un’idea, secondo l’idealismo tedesco, strumento della storia e del suo realizzarsi nel corso del tempo, come tale da categoria assoluta propria della visione ottocentesca diviene nel Novecento un mezzo nelle mani del partito, incarnazione storica dell’Idea immanente.

La famiglia segue questa evoluzione, divenendo da strumento puramente economico, strumento per imporre le nuove ideologie nella storia, fino a perdere qualsiasi valenza ideale e, anche grazie alla scienza, giungere a scindere l’aspetto biologico riproduttivo da quello sociale educativo.

In questa evoluzione la Chiesa riafferma la valenza educativa propria della famiglia, non distinguendola da quello naturale della riproduzione, evitando così di scindere i due aspetti e mantenendone la valenza morale ed etica che si tende a dimenticare secondo i modelli attuali, in cui la famiglia e l’educazione dei figli si riduce all’aspetto puramente economico ed edonistico.

Il problema moderno della crisi matrimoniale rientra quindi nella visione neoeconomicista della famiglia, ridotta a puro fattore di produzione economica e di consumo edonistico.

Viene meno la visione della famiglia quale dono e reciprocità, ossia di un’economia solidale e di crescita della persona, in favore di una esclusiva economia di mercato, che attualmente appare vincente quale profezia autorealizzatasi.

La visione diventa unidimensionale, priva di ulteriori progetti che non siano quelli di mercato e mai in contrasto con esso, il diritto canonico nella sua costruzione rigidamente complessa di matrice medioevale rivista nella controriforma, mantiene la visione unitaria della famiglia e dei suoi membri non riducendola al puro aspetto economico a cui tende a uniformarsi il diritto civile, anche quando parla dei diritti della persona.

Non può comunque negarsi la necessità di una revisione della materia, in un raffronto tra i principi morali difesi dalla Chiesa e l’evoluzione sociale attuale, come richiamato anche dal magistero di Papa Francesco.

Condizioni per la celebrazione del matrimonio

  1. Mancanza di impedimenti,

  2. Esistenza del consenso matrimoniale,

  3. Forma prescritta.

Impedimenti matrimoniali

Fonte:

Diritto divino (riguardano tutti gli uomini, non può esservi dispensa),

Diritto ecclesiastico o umano (riguardano solo i fedeli, possono essere dispensati dalla Chiesa).

Effetti:

Impedimenti dirimenti (Matrimonio non valido), Impedimenti impedienti o proibitivi (Matrimonio valido anche se non lecito).

Impedimenti impedienti o proibitivi: Votum simplex, Mixta religio (dispensabili per: a- giuste e gravi ragioni, b- assicurazioni sulla cattolicità della prole, c- certezza morale sull’adempimento di quanto affermato), Parentela legale.

Impedimenti dirimenti: Impedimenti assoluti (Aetasdiritto umano o divino – Impotentiadiritto divino – Ligamendiritto divino – Ordodiritto umano – Voto solemnediritto umanoImpedimenti relativi (Disparitas cultusdiritto umano – Raptusdiritto umano – Crimendiritto umano – Consaguinitasdiritto umano o divino – Affinitasdiritto umano  Publica honestasdiritto umano – Cognatio spiritualis e legalisdiritto umano).

Il Pontefice a mezzo delle S. Congregazioni (foro esterno) e della S. Penitenziera Apostolica (foro interno) può dispensare da tutti gli impedimenti impedienti e dirimenti di diritto umano, tale facoltà è concessa anche all’ordinario tranne per i dirimenti sottolineati.

Consenso del matrimonio

Il consenso deve essere pieno ed effettuato nei modi che la legge stabilisce da persone giuridicamente capaci, quando il consenso manca il matrimonio è invalido anche se apparentemente esistente.

Mancanza del consenso

Per incapacità a prestarlo: quando manca anche in una sola delle parti la capacità naturale di intendere e di volere. Incapacità per malattia o per ignoranza dei fini del matrimonio.

Per discordanza tra manifestazione di volontà e volontà reale: quando la manifestazione di volontà, pur favorevole al matrimonio, in realtà lo esclude per se stesso non corrispondendo alla reale volontà. La discordanza involontaria deriva da un errore nella manifestazione della volontà, mentre la discordanza volontaria deriva da una dichiarazione di volontà fatta non seriamente, con riserva mentale o con simulazione.

Per esclusione di proprietà essenziali del matrimonio: quando volendo il matrimonio, uno dei soggetti con atto positivo esclude uno o più dei bona matrimonii (prolis, fidei, sacramenti).

Per errore di fatto e per violenza morale: quando il consenso fu viziato per errore o per violenza. Errore di fatto, identità della persona, errore di qualità, in quanto determina l’identificazione della persona (identità), o determina l’errore sullo status sociale di una persona ritenuta libera in realtà serva.

Timore determinato da una violenza morale: questa deve essere a) Esterna – b) Grave – c) Ingiusta, ossia contraria al diritto – d) tale da potersene liberare solo con il matrimonio.

Discordanza non voluta tra manifestazione e volontà

Vis phisica: la differenza tra “vis phisica” e “vis moralis” riguarda il modo e gli effetti, il terrore, l’ipnosi e altre forme di costrizione psichiche sono assimilate alla incapacità mentale.

Errore di fatto: Rilevanza dell’errore sull’identità rispetto a quello sulla qualità, gli unici errori di qualità aventi importanza sono: la qualità che determina l’identificazione della persona e la condizione di schiavo. Vi è una interpretazione limitativa del Sanchez contrapposta a quella più ampia di S. Alfonso Maria de’ Liguori sull’error redundans, per cui è rilevante la non conoscenza morale della controparte.

Errore di diritto: rilevanza dell’errore sull’identità del negozio, ma non l’errore sulla qualità. Identità del matrimonio nel diritto canonico: società permanente tra uomo e donna al fine della procreazione di figli. Cognizione necessaria e sufficiente circa la “procreatio prolis”, cognizione necessaria e sufficiente circa la “societas coniugalis”.

Non vi è alcuna rilevanza riguardo la validità del vincolo della“scientia aut opinio nullitatis”.

Discordanza voluta tra manifestazione e volontà

Simulazione totale: sola rilevanza della “intentio non contrahendi”, nessun valore alla mancanza di volontà, vi è la predisposizione del soggetto di tutto quello che serve ad escludere gli effetti del matrimonio.

Simulazione parziale: rilevanza dell’esclusione dello “ius”, in quanto contrapposizione di un modello di contratto matrimoniale del nubente rispetto al modello canonico. Vi è una irrilevanza dell’esclusione dell’ “exercitium juris”.

Boni matrimonii

Contra boni prolis: “Positivus voluntatis actus” con cui si esclude l’atto coniugale secondo natura per la procreazione della prole. Esclusione non perpetua della “bomun prolis” e sua irrilevanza.

Contra boni fidei: positivo atto di volontà di non obbligarsi alla fedeltà e sua rilevanza, nessuna rilevanza al non adempiere. Rilevanza della continuazione dopom le nozze del rapporto illecito.

Contra bonum sacramenti: nessuna differenza tra “ius” ed “exercitium juris”. Necessita un positivo atto di volontà di esclusione del “consortium omnis vitae” da parte del soggetto.

Jocus: esclusione di tutti e tre i “bona matrimoni”.

Consenso viziato

Fondamento della nullità per vizio: differenza tra la situazione intellettiva del nubente indotto da errore o da dolo e di colui costretto da violenza, in quest’ultimo caso vi è coscienza che la propria volontà, viziata dalla violenza, non corrisponde ai propri sentimenti.

Origine ab estrinseco del timore: il timore ha rilevanza soltanto se originato da una “azione umana esterna” al soggetto che teme e compiuta “volontariamente”. La “suspicio metus” per la cui rilevanza necessita la “volontarietà” e la “gravità” della pressione, irrilevanza del “metus supernaturalis” per la giurisprudenza ma non per la dottrina delle “minae suicidiis”.

Consulto illatio del timore: vi sono contrasti di opinioni in dottrina e giurisprudenza riguardo la rilevanza o meno dello scopo a cui è indirizzato il timore incusso, vi è comunque l’irrilevanza dello stesso se il nubente, nonostante la violenza, ha potuto scegliere fra più partiti. Primo indirizzo: la “consulto illatio” va considerata sempre soggettivamente riguardo il “metum patiens” e non vi è alcun peso se esisteva o meno nell’animo di chi ha compiuto la violenza. Secondo indirizzo: timore invalidante quando la violenza sia diretta a un matrimonio in generale, quale cambiamento di stato. Terzo indirizzo: esistenza della “consulto illatio” nel “consensus reflexe elicitus”.

Gravitas del timore e della violenza: requisito sia della violenza che del timore. Timore: razionalità della constatazione soggettiva del matrimonio come “unicum effugium”. Violenza: deve essere considerata da chi la esercita adeguata a costringere al matrimonio il nubente.

Iniustitia della violenza: qualsiasi timore causato da minaccia diretta ad ottenere la celebrazione del matrimonio è ingiusto, anche se il male minacciato è permesso dalla legge o è un fatto giuridico. Sola eccezione a questa regola è il timore esercitato dalla legge o dal giudice, sebbene la Chiesa moralmente non approvi, ma esso è un male oggettivo, non specificamente creato per lui e facilmente prevedibile.

Consenso condizionato

Le condizioni si devono sempre riferire ad un evento futuro ed incerto, esse si possono dividere in impropria (passata e presente) e propria (futura), quest’ultima si divide a sua volta in illecita (turpe, contro la morale e il diritto, qualificata, contro la sostanza del matrimonio) e lecita (non può che essere sospensiva).

Condizioni necessarie o impossibili: non sono condizioni mancando delle due qualità: future e incerte; quindi il matrimonio è pienamente valido ed effettivo. Per controllare se l’evento è necessario o impossibile si deve esaminare se chi lo pone ne è o meno cosciente.

Condizioni illecite non qualificate: la condizione non viene considerata e il matrimonio è pienamente lecito. Il diritto non può favorire un evento antigiuridico, se il nubente è cosciente dell’antigiuridicità dell’evento condizionante esso non è considerato altrimenti vi è validità.

Condizioni lecite “de futuro”: il matrimonio condizionato è considerato come fatto giuridico con piena validità al verificarsi della situazione considerata, ma non viene considerato come matrimonio canonico pienamente valido. Il matrimonio contratto con altro nubente durante la pendenza della condizione da una delle parti è valido seppure illecito, le condizioni a carattere continuativo non vengono considerate essendo “turpes simpliciter”, mentre se è possibile si trasformano in condizioni “de praesentis”.

Condizioni “de praesentis vel de praeterito”: in caso di illiceità di tali condizioni la irrilevanza assoluta in quanto l’evento in questione è già avvenuto, quindi l’ordinamento giuridico non può contribuire all’accadere di eventi illegali.

Condizioni “contra substantiam matrimoni”: codeste condizioni rendono il matrimonio nullo, la differenza rispetto alle altre condizioni è nel fatto che viene intaccata la stessa struttura del negozio familiare. A differenza della simulazione parziale, in cui si mette in questione lo schema matrimoniale, sostituendo nella costruzione giuridica alcuni elementi, la condizione qui considerata punta alla inosservanza dal punto di vista materiale, senza distinzione fra “ ius” ed “exercitium iuris”.

Timore reverenziale

Concetto essenziale nel timore reverenziale è la relazione di subordinazione che esiste tra chi incute timore e colui che lo subisce. Tre elementi sono propri al timore reverenziale: 1 – il rapporto di subordinazione deve essere insieme sia di carattere giuridico che affettivo, 2 – il male minacciato deve riguardare solo ed esclusivamente il rapporto di subordinazione o affetto, 3 – l’ingiustizia avviene solo quando il “superior” prospetta al familiare la possibilità dello scioglimento del rapporto di subordinazione.

Bibliografia

  • Godbout J.T., Quello che circola tra noi. Dare, ricevere, ricambiare, Vita e Pensiero 2008;

  • Laville J – L., Cattani A.D., Dizionario dell’altra economia, 2000;

  • Laville J – L., L’economia solidale, Bollati Boringhieri 1998;

  • Attali J., Breve storia del futuro, Fazi 2007.

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