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 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 aprile 2021 Causa C470/19

Friends of the Irish Environment Ltd

contro

Commissioner for Environmental Information

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche – Articolo 2, punto 2 – Nozione di “autorità pubblica” – Organi o istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario – Informazioni contenute nel fascicolo di un procedimento giurisdizionale chiuso»

Ambiente – Diritto di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Autorità pubblica – Nozione – Organi giurisdizionali e organismi o istituzioni posti sotto il loro controllo e che presentano stretti legami con questi ultimi – Esclusione – Conseguenza – Assenza dell’obbligo di dare accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 2, punto 2)]

(v. punti 25-40, 43, 44 e dispositivo)

Sintesi

Nel 2016, l’organizzazione non governativa Friends of the Irish Environment ha depositato presso il Courts Service of Ireland (Agenzia di servizi amministrativi per gli organi giurisdizionali; in prosieguo: il «Courts Service») una domanda di accesso a talune informazioni ambientali contenute nel fascicolo giudiziario relativo al procedimento di contestazione di un’autorizzazione urbanistica per la costruzione di impianti eolici nella contea di Cork (Irlanda). Tale domanda, presentata sulla base della Convenzione di Aarhus (1) e della direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (2), riguardava taluni atti processuali nonché le decisioni definitive che ponevano fine a detto procedimento giurisdizionale.

Il Courts Service ha respinto la domanda di accesso con la motivazione che il diritto irlandese non prevede alcun accesso alle informazioni ambientali connesse a procedimenti giudiziari. Investito di un ricorso avverso la decisione di diniego di accesso, il Commissioner for Environmental Information (Commissario per l’informazione ambientale, Irlanda; in prosieguo: il «Commissioner for Environmental Information») ha confermato tale decisione, affermando, da un lato, che il Courts Service deteneva i fascicoli oggetto della domanda nell’ambito dell’esercizio di competenze giurisdizionali, per conto dell’autorità giudiziaria e, dall’altro, che quest’ultimo, quando agisce in tale qualità, non era un’«autorità pubblica» ai sensi del diritto irlandese. Infatti, la normativa nazionale che recepisce la direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale esclude dalla definizione di autorità pubbliche gli organi che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali, facendo così uso della facoltà che la direttiva offre agli Stati membri al riguardo (3).

L’organizzazione ha impugnato la decisione del Commissioner for Environmental Information dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda). Nell’ambito del suo ricorso, essa ha fatto valere che la deroga al diritto di accesso che gli Stati membri possono prevedere a favore degli organi che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali non si applicherebbe ai fascicoli giudiziari di procedimenti conclusi.

Nutrendo dubbi in merito alla portata della facoltà di escludere dalla nozione di «autorità pubblica» gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali (4), la High Court ha deciso d’interrogare la Corte su tale punto.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte ricorda che la direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale mira a garantire l’accesso dei cittadini alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche degli Stati membri. Essa consente tuttavia a questi ultimi di escludere dal suo ambito di applicazione le autorità pubbliche che agiscono «nell’esercizio di competenze giurisdizionali». Tale facoltà di deroga riguarda solo gli organi o le istituzioni che rientrano nella definizione della nozione di «autorità pubblica» ai sensi di tale direttiva.

Per tale motivo la Corte esamina anzitutto se gli organi giurisdizionali e le persone fisiche o giuridiche sottoposte al loro controllo costituiscano «autorità pubbliche» ai sensi della direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e, pertanto, se essi rientrino nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

A tal riguardo, essa osserva, in primo luogo, che il riferimento alle «autorità pubbliche» nella convenzione di Aarhus e nella direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale non riguarda le autorità giudiziarie, in particolare gli organi giurisdizionali, bensì soltanto le autorità amministrative degli Stati membri, poiché sono queste che abitualmente, nell’esercizio delle loro funzioni, si trovano a detenere informazioni ambientali. Infatti, gli organi giurisdizionali non rientrano in alcuna delle categorie di organi rientranti nella definizione di «autorità pubbliche» di cui a detta direttiva. Più precisamente, la Corte considera che essi non rientrano in alcuna delle categorie di autorità pubbliche menzionate dalla direttiva, poiché non fanno parte né del governo né delle altre amministrazioni pubbliche contemplate dalla direttiva, né sono assimilabili alle persone fisiche o giuridiche che esercitano funzioni amministrative pubbliche aventi attinenza con l’ambiente, categoria che riguarda solo persone fisiche o giuridiche rientranti nel potere esecutivo o che concorrono all’esercizio di quest’ultimo. Di conseguenza, gli organi giurisdizionali non rientrano neppure, a maggior ragione, tra le persone o gli organismi soggetti al controllo di un organo o di un’istituzione appartenenti a tali categorie.

La Corte rileva inoltre che, sebbene, mediante l’adozione della direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, il legislatore dell’Unione abbia inteso promuovere l’accesso dei cittadini alle informazioni ambientali detenute dalle autorità amministrative e la loro partecipazione al processo decisionale amministrativo in detta materia, esso non ha inteso favorire l’informazione del pubblico e la partecipazione di quest’ultimo al processo decisionale in materia giudiziaria. Al contrario, il legislatore dell’Unione ha tenuto conto della diversità delle norme nazionali in materia di accesso alle informazioni contenute nei fascicoli giudiziari, prevedendo la possibilità, per gli Stati membri, di escludere dall’ambito di applicazione del diritto di accesso a tali informazioni gli organi o le istituzioni i quali, come talune autorità amministrative indipendenti, potrebbero essere chiamati in casi determinati ad agire nell’esercizio di poteri giudiziari senza avere essi stessi il carattere di organi giurisdizionali. Analogamente, il legislatore dell’Unione ha previsto la facoltà per gli Stati membri di derogare al principio dell’accesso dei cittadini alle informazioni ambientali qualora la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare (5).

Da tutto ciò la Corte trae la conclusione che gli organi giurisdizionali e le persone fisiche o giuridiche soggette al loro controllo non sono «autorità pubbliche» ai sensi della direttiva. Essi non rientrano quindi nell’ambito di applicazione di detta direttiva e, pertanto, non sono soggetti all’obbligo da essa previsto di consentire l’accesso al pubblico alle informazioni ambientali in loro possesso. In siffatto contesto, spetta unicamente agli Stati membri prevedere, se del caso, un diritto di accesso del pubblico alle informazioni contenute nei fascicoli giudiziari e definire le modalità del suo esercizio.

Nel caso di specie, la Corte osserva che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, il Courts Service è responsabile della memorizzazione, dell’archiviazione e della gestione dei fascicoli giudiziari per conto e sotto il controllo dell’organo giurisdizionale interessato. Essa rileva che spetta al giudice del rinvio verificare se tale organismo, a causa dei suoi stretti legami con gli organi giurisdizionali irlandesi, sotto il cui controllo è posto, debba essere considerato, al pari di questi ultimi, come un’autorità giudiziaria, nel qual caso esso sarebbe sottratto all’ambito di applicazione della suddetta direttiva.


1      Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).


2      Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).


3      Articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.


4      Articolo 2, punto 2, della direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.


5      Articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

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