di Daniela Di Paola. Il Consiglio di Stato ha depositato oggi la sentenza (n. 5504/2012) con cui è stato confermato l’annullamento delle elezioni regionali del Molise, svoltesi il 17 e il 18 ottobre 2011, già sancito dal TAR Molise con la sentenza n. 224 del 2012.
La pronuncia di primo grado aveva annullato la proclamazione degli eletti e gli atti presupposti (ivi inclusa la fase di ammissione delle liste alla competizione elettorale), giudicando illegittime:
a) l’ammissione della lista provinciale MOLISE CIVILE-REGIONE IN MOVIMENTO (che aveva ottenuto 7108 preferenze ed un candidato eletto al Consiglio regionale), per non avere questa raccolto il numero minimo di mille sottoscrizioni valide prescritto dall’articolo 9 della legge n. 108 del 1968, in quanto delle 1038 sottoscrizioni da essa presentate 23 erano “doppie”, 17 prive dell’autografia dell’ufficiale autenticatore, e 4 basate su un documento di identità inidoneo perché mancante di fotografia, con il risultato che le sottoscrizioni valide presentate dalla lista erano solo 994;
b) l’ammissione della lista provinciale CASINI-UNIONE DI CENTRO (che aveva riportato 9057 voti ed 1 consigliere eletto): la lista aveva depositato 1364 sottoscrizioni di presentatori, ma buona parte di esse (803) era stata raccolta, in violazione dell’articolo 9 della legge n. 108 del 1968, su fogli mobili privi del contrassegno della lista e delle generalità di tutti i candidati. I relativi moduli, infatti, pur presentandosi all’esito come collegati da punte metalliche e timbri di congiunzione ad un primo foglio contenente tutti gli elementi richiesti dall’articolo 9 cit., al momento dell’apposizione delle firme erano stati, invece, separati.
c) infine, l’ammissione di un candidato della lista provinciale PROGETTO MOLISE-IORIO PRESIDENTE, poi eletto alla carica di consigliere regionale con 2895 voti, in ragione di un’invalida accettazione della candidatura, dal momento che la dichiarazione di autentica della sua sottoscrizione di accettazione della stessa candidatura era viziata dal fatto che il pubblico ufficiale autenticante non aveva indicato le generalità dell’autore della sottoscrizione da autenticare, bensì le proprie.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’impostazione della sentenza di primo grado con riferimento alle illegittimità indicate alle precedenti lettere a) e b), valutando invece come mera irregolarità le circostanze di cui alla lettera c).
Sul punto a) è stata ribadita l’illegittimità dell’ammissione alla consultazione della lista MOLISE CIVILE-REGIONE IN MOVIMENTO, per essere stata presentata senza soddisfare la condizione del rispetto della soglia costituita dal numero minimo di mille sottoscrizioni:
– con riguardo alla questione della doppia sottoscrizione, in violazione dell’art. 9, comma 4, della legge n. 108 del 1968 (Lista Molise civile – Regione in movimento), il Giudice di appello ha infatti osservato che, pur non essendo precisato nella norma, in caso di sottoscrizioni plurime, quale di esse debba prevalere, va escluso che possa essere riconosciuta la prevalenza alla sottoscrizione successiva (che revocherebbe la precedente), in forza di una pretesa facoltà di ripensamento da riconoscere al sottoscrittore.
Al contrario, l’importanza del voto, e di riflesso quella della sottoscrizione di una lista, richiedono semmai che la volontà individuale dell’elettore si formi solo dietro adeguata ponderazione, che scongiura normalmente il rischio di immediati ripensamenti.
In ogni caso, poi, essendo violato il divieto per il solo fatto dell’apposizione di sottoscrizioni successive alla prima, è questa che prevale, restando irrilevante ogni indagine attinente alla volontà e ai suoi mutamenti.
– con riferimento alle autenticazioni di firma invalide, siccome basate su un documento personale mancante di fotografia (trattandosi nella specie del codice fiscale), il CdS ha confermato un precedente orientamento (sent. 3212/2001): “nel rimarcare l’essenzialità del corretto accertamento dell’identità della persona che sottoscrive, che potrebbe avvenire sia per conoscenza diretta che sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore, ha già avuto modo di osservare che tale documento, per consentire un’effettiva identificazione, deve essere munito di fotografia, in difetto della quale le garanzie sostanziali non sono adeguatamente assicurate.”
– l’ultima contestazione riguardava le 17 sottoscrizioni mancanti del timbro e della firma dell’ufficiale autenticatore: il CdS afferma in proposito che l’autenticazione è requisito prescritto ad substantiam per garantire la certezza della provenienza della presentazione da parte di chi figura aver sottoscritto la lista; è pertanto invalida la sottoscrizione che non sia supportata da un’autenticazione completa.
L’illegittimità dell’ammissione era stata contestata anche alla lista CASINI-UNIONE DI CENTRO: in questo caso, come è stato più sopra osservato, la lista era stata depositata con 1364 sottoscrizioni, delle quali 803 erano state raccolte in violazione dell’art. 9 della L. n. 108/1968, in quanto acquisite su fogli mobili non recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati. I relativi moduli, infatti, sebbene successivamente collegati da punte metalliche e timbri di congiunzione ad un primo foglio contenente tutti gli elementi richiesti dall’articolo 9 cit., al momento dell’apposizione delle firme erano stati, invece, separati tra loro, e, soprattutto, dal predetto frontespizio. Non vi era pertanto certezza, secondo il giudice di primo grado, sulla circostanza che, al momento della sottoscrizione, i fogli già fossero uniti tra loro.
Secondo il CdS, l’imposizione degli adempimenti formali di cui al citato articolo 9 persegue lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano una piena consapevolezza della della lista che contribuiscono a presentare. La raccolta delle firme deve quindi essere effettuata con un modulo completo degli elementi prescritti, in modo da evitare che gli elettori possano firmare un foglio inidoneo a permettere il proprio collegamento logico ad una specifica formazione politica, senza consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la sua concreta composizione. Quando non siano state rispettare le norme di garanzia per cui è causa non è consentita alcuna indagine o verifica della consapevolezza nutrita dai sottoscrittori, ma la legge impone senz’altro agli uffici l’esclusione della lista.
Il CdS affronta infine la questione delle conseguenze invalidanti delle illegittimità riscontrate, verificando la possibile incidenza dei vizi accertati sulla consultazione nel suo insieme: afferma che, in caso di ipotetica rinnovazione delle operazioni senza le liste indebitamente ammesse, l’eventualità di una reiterazione del voto in favore del medesimo presidente sarebbe tutta da verificare, atteso che i fattori che inducono l’elettore ad una particolare espressione di voto sono molteplici e di varia natura.
Il perturbamento risulterebbe inoltre più ampio, in ogni caso, della mera somma dei voti espressi unicamente per le stesse due liste, in quanto inclusivo anche di una certa frazione dei voti espressi in forma congiunta in favore di una di tali liste e del candidato presidente collegato.
L’eliminazione ex post di una lista da una competizione elettorale determina quindi un’insuperabile impossibilità di stabilire a chi quei voti sarebbero andati. Non essendoci più la lista (indebitamente ammessa) che tali voti aveva raccolto, il comportamento dei suoi elettori sarebbe sicuramente cambiato, ma non si può accertare in che modo, essendo dato di ragionare solo su mere ipotesi. Sicché i voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa sono ontologicamente dei voti incerti.
“Per quanto, infatti, non sia accertabile ex post quale sarebbe stato il comportamento degli elettori che hanno espresso a suo tempo il loro voto in favore di una delle due liste illegittimamente ammesse, ciò non toglie che nella vicenda in esame, in cui i voti complessivamente raccolti da queste sono stati superiori di circa 16 volte al divario registrato tra i due candidati alla presidenza, si imponga il fondato sospetto che l’esito della consultazione in assenza delle medesime liste avrebbe potuto essere diverso … A fronte di uno scarto tra i due schieramenti, nell’elezione diretta del Presidente della Regione, di appena 948 voti, si deve convenire sulla turbativa suscitata dall’illegittima ammissione delle due liste sopra indicate, collegate al vincitore, che nel loro complesso hanno raccolto, rispettivamente, 7.108 e 9057 voti.”