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LA DIFFICILE GOVERNABILITÀ GIURIDICA DELLA COMPLESSITÀ.

Sergio Benedetto Sabetta

Già nell’VIII Conferenza Nazionale sulla Misurazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, svoltosi a Roma nel 2005, dal titolo Complessità e governabilità politica, si affrontava il problema conseguente alla complessità della prevedibilità quale presupposto della governabilità.

Vi è una dialettica tra complessità e semplicità, in cui la logica risiede nella semplificazione della complessità ma al contempo nella ricerca delle relazioni tra le unità semplici.

Il crescere della complessità porta dalla causalità degli accadimenti alla casualità degli stessi, viene meno quindi la fissazione di regole che permettano la loro prevedibilità.

Si passa pertanto ad una visione di sistemi che permetta la loro analisi in termini unitari, ma le relazioni imprevedibili sembrano negare tale possibilità, in un crescente rapporto tra potenza di calcolo e crescita della complessità, dove la possibilità di errore è in crescita esponenziale con il crescere stesso della complessità.

Nell’impossibilità di una prevedibilità affidabile si è parlato di passare alla costruzione di piani entro un’area complessa, in modo tale da creare relazioni replicabili e arbitrarie con l’unico vincolo della selezione degli attori più affidabili, ottenendo per tale via una governabilità del sistema, altrimenti ingovernabile per la sua complessità crescente.

Il coinvolgere nella definizione dei piani i vari attori portatori di interessi non è di per sé garanzia di governabilità, potendosi risolvere in una ulteriore crescita della complessità e indirettamente in una opacità che nel favorire i portatori di interessi non evidenziabili svuotano la stessa democrazia.

E’ stato osservato che vi è un proliferare di enti pubblici e privati, es. non-profit, orientati a finalità pubbliche, circostanza che ha indebolito il modello di governabilità – gerarchica secondo il sistema giuridico – statale.

La comunicazione diventa sempre più elemento politico fondamentale di coordinamento e coesione, ma essa è anche elemento di ulteriore complicazione essendo uno dei fattori di crescita della complessità.

Mediare non è sufficiente se non accompagnato dalla elaborazione di soluzioni, le quali derivano da visioni di insieme indispensabili per le successive mediazioni.

L’informatica con la raccolta di dati, anche fuori dagli ambiti nazionali o U.E., e la crescente capacità elaborativa, la diffusione di social network e scambi a livello planetario, complica ulteriormente il quadro rendendo più veloce il cambiamento e difficile il controllo e la mediazione che ha bisogno di tempi lunghi, il coordinamento può andare in fibrillazione di fronte agli imprevisti che si succedono.

A questo deve aggiungersi la creazione della falsa realtà voluta in termini di pianificazione politica, economica e militare o estemporanea dai singoli per motivi del tutto privati, a causa della sempre crescente diffusione della relativa tecnologia, in un sovrapporsi di attori nazionali e ultranazionali, quali organizzazioni terroristiche.

Questo continuo intersecarsi di ambiti e sovrapporsi di piani porta alla caoticità normativa, al suo continuo superamento ed al contrapporsi, su cui intervengono i fattori imprevisti della causalità.

Lo stesso rapporto dialettico diritti/doveri, rientra non solo in un piano ideologico sia politico che economico, ma rischia di diventare destabilizzante nei confronti di organizzazioni politiche territoriali più compatte, divenendo di per sé un’arma per rallentare e disarticolare, come nel caso dell’intelligence in cui le Agenzie occidentali si trovano in difficoltà nei confronti dei concorrenti.

Il sistema legale diventa quindi di per sé un’arma nei conflitti internazionali, per rendere fragile il sistema e più facilmente penetrabile.

Anche sulla privacy la glocalizzazione quale rapporto tra ambito locale e ambito sovranazionale conduce all’assurdo che ad una tutela nazionale non corrisponde una globale, così da vedere il piccolo ma non il grande, inoltre il moltiplicarsi di micro aree territoriali autonome favorisce l’occultamento dei dati.

Appare del tutto evidente il frammentarsi e il disperdersi dell’azione giuridica in un susseguirsi di specchi tra locale e globale, dove la rete viene cablata sui casi minori e a spese delle aree democratiche.

La stessa educazione civica, che dovrebbe essere insegnata nelle scuole , quale elemento di coesione sociale culturale e comportamentale, è desueta, negletta e dimenticata, un ulteriore elemento di semplificazione della complessità in termini anche di governabilità che viene a mancare.

Basti pensare ai normali comportamenti igienici e non solo, già insegnati nelle scuole a fine ‘800, che sono stati dimenticati dai nostri ragazzi e riscoperti in occasione dell’attuale epidemia, la mancanza della coscienza dell’esistere di un equilibrio sociale tra diritti e doveri al fine di una sostenibilità nel lungo periodo.

Conseguenza ultima della complessità nell’organizzazione può essere il collasso strutturale nella stessa, un collasso che si è ripetuto innumerevoli volte nella storia dell’umanità, chiamando i corsi e ricorsi storici di vichiana memoria.

La circolarità si proietta nel tempo in un andamento ondulatorio in crescita, se le conoscenze tecnologiche acquisite favoriscono tale crescita, al contempo aumentano la complessità e il rischio che questa implica nel suo controllo.

Il rischio va considerato sia come imprevisto che nasce dal crescere della complessità nei rapporti stessi, che dal sommarsi di una serie di errori , anche minuti, i quali nel loro insieme, raggiunta la massa critica, determinano la perdita di controllo del sistema con il conseguente possibile collasso organizzativo.

L’essere umano di per sé tende a vedere i benefici, secondo una visione a breve, minimizzando i rischi e più i risultati immediati sono favorevoli più vi è una immissione di risorse ed un accodarsi culturale, negando le eventualità contrarie.

Il successo tende ad abbagliare e l’insufficienza culturale sempre presente ne completa i rischi, scatta la primordiale necessità umana insita nella specie dell’accumulo infinito, quale sicurezza e potere nella propria sopravvivenza, frutto di un proprio individuale successo evolutivo.

In questa differenza fra visione a breve termine e a lungo termine, ricomprendendovi la maggior parte delle variabili prevedibili, vi è la differenza tra politico e statista, tra colui che semplicemente segue l’onda e colui che la guida, dirigendola e controllandola, anche eventualmente frenandola, interrompendo il rapporto complessità, casualità, caoticità e collasso.

Collasso Organizzativo e Processo di Norimberga

Il processo di Norimberga fondato nella sua impostazione su tre delitti individuati all’art. 6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, secondo l’art. 2 dell’Accordo di Londra in data 8 agosto 1945, è un esempio tipico nell’età del positivismo giuridico, in cui il collasso organizzativo fa sì che legislatore e giudice convergano sulla stessa persona, escludendo la terzietà di quest’ultimo.

I capi di imputazione individuati nei delitti contro la pace, delitti di guerra e delitti contro l’umanità, risultano piuttosto ampi e tali da potere essere riempiti dallo stesso giudice.

In particolare i delitti contro l’umanità è il capo di imputazione più esteso, esso lo si intende come assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e ogni altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima o durante la guerra.

In effetti una impostazione così larga può essere ulteriormente estesa, considerando delitti contro l’umanità tutti quei casi in cui comportamenti pianificati portano alla cosciente accettazione di innumerevoli perdite umane, ricomprendendo in questa tipologia anche i più deleteri aspetti economici; dobbiamo infatti considerare che la guerra e il conflitto sono parte dell’umanità e si possono esprimere in varie modalità, che vengono accettate o meno secondo modelli culturali.

Gli stessi aspetti più accentuati di distruzione delle risorse naturali, in particolare quelle non rinnovabili, conducono al possibile rientro nei delitti contro l’umanità, valutando le morti indirette accettate come plausibili, se vi è stata una pianificazione e un concerto nell’attuazione.

Non solo, ma la determinazione di tale figura giuridica si potrebbe estendere anche alle ipotesi in cui volutamente si omettano informazioni tali da evitare cataclismi globali, in quanto accettate le perdite per fini economici o di potenza.

E’ evidente che interconnessione globale e continua, sempre più veloce, fa sì che la giustizia debba assumere anch’essa un aspetto globale, fondata su organizzazioni sovranazionali, quando si tratta di giudicare azioni aventi anch’esse conseguenze globali.

Tuttavia solo il collasso del modello di sviluppo esistente può fare sì che un tale capo di imputazione venga accettato e giudicato da un Tribunale Internazionale.

Come sottolinea Saulle la legittimità dei tribunali si fonda anche su quello che è profondamente sentito nel momento storico in tema di giustizia e legalità, su questo aspetto culturale interviene la comunicazione che nel focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti specifici li rende rilevanti per la comunità.

Gli elementi caratterizzanti i crimini contro l’umanità vengono individuati nella gravità , nella commissione su larga scala e nella concertazione di un piano.

Sebbene il tribunale di Norimberga collegasse i crimini contro l’umanità allo stato di guerra e più precisamente ai crimini di guerra, l’art. 6 sembra non collegare i crimini contro l’umanità esclusivamente a situazioni belliche, considerandoli indipendenti.

La stessa circostanza che nel considerare le azioni criminali pianificate dai nazisti non si menzionassero le azioni anch’esse gravi contro il sentimento di giustizia compiute degli Alleati, basti pensare alle fosse di Katyn, a Dresda, a Nagasaki ed Hiroshima, risulta un confronto che avvalora la tesi della necessità preventiva del collasso organizzativo per l’applicazione del principio di crimini contro l’umanità.

Un collasso che potrà avvenire sia per fattori interni che per pressioni esterne, da conflitto o isolamento.

NOTA

  • Illuminati – Stortoni – Virgilio, Crimini internazionali tra diritto e giustizia, Giappichelli 2000;

  • Greppi, I crimini di guerra contro l’umanità nel diritto internazionale, UTET 2001;

  • M. R. Saulle, Il senso di legalità nel processo di Norimberga, in A. Tarantino e R. Rocco (a cura di) Il processo di Norimberga a cinquanta anni dalla sua celebrazione, Giuffrè 1998.

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