5 minuti

I contribuenti che per una dimenticanza non hanno presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito degli adempimenti, ma sono comunque in possesso dei requisiti richiesti, possono mettersi in regola entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi -si legge in un comunicato stampa diramato dall’Agenzia delle Entrate-. Per fare ciò è necessario che la violazione non sia stata constatata, non vi siano stati controlli conosciuti dal contribuente e che lo stesso versi una sanzione pari a 258 euro. Sono solo alcuni dei chiarimenti, forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 38/E, in merito all’istituto della remissione in bonis,introdotto con il Dl n.16/2012 (art. 2), nell’intento di semplificare gli adempimenti tributari, assicurando una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.

La remissione in bonis: cos’è e come regolarizzare – Ai contribuenti che non hanno ottemperato agli obblighi previsti è data la possibilità di evitare la decadenza dal beneficio o dal regime fiscale ponendo in essere, seppure tardivamente, l’adempimento omesso – entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (che è la prima dichiarazione che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o l’adempimento) – e pagando contestualmente in F24 una sanzione minima, pari a 258 euro. Ciò a patto che la violazione non sia stata constatata e solo in assenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento conosciute dal contribuente. Naturalmente la chance è data solo a chi è in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme per accedere al regime o usufruire del beneficio, con riguardo alla data di scadenza originaria dell’adempimento. Una misura volta a sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.

Dimenticanze tributarie: sanare si può. La particolare “sanatoria”, introdotta dall’Agenzia delle Entrate, permette a contribuenti ed imprese di aderire a regimi fiscali opzionali: ad esempio quelli relativi alla tassazione per trasparenza delle società di capitali, alla tassazione di gruppo (il consolidato fiscale) e nel caso in cui il contribuente abbia omesso di comunicare i dati fiscalmente rilevanti per gli enti associativi. Tra le altre fattispecie sanabili, il documento di prassi prevede l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo, la determinazione dell’Irap in base al bilancio e la tonnage tax.

Extra time per il 2011. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la remissione in bonis si applica sia alle irregolarità per le quali, al 2 marzo 2012, non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel senso precisato dalla circolare), sia a quelle per le quali, alla stessa data, pur essendo tale termine già scaduto, si è ancora in tempo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso. Si tratta, ad esempio, degli adempimenti omessi nel 2011 dai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Per queste omissioni, peraltro, in sede di prima applicazione della norma, il termine di regolarizzazione è stato eccezionalmente individuato nel 31 dicembre 2012. Una seconda chance anche per il 5 per mille – Una particolare forma di ravvedimento è stata prevista, infine, per gli enti che partecipano alla ripartizione del fondo 5 per mille dell’Irpef. La circolare chiarisce, infatti, che le domande tardive e le tardive integrazioni documentali possono essere “sanate” dagli enti in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle norme, a patto che presentino formale domanda di iscrizione entro il 30 settembre e versino la sanzione di 258 euro, utilizzando il codice tributo “8115”.

Semplificazioni anche per la cessione delle eccedenze del consolidato – La mancata indicazione da parte della società consolidante degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto nel relativo modello non comporta più l’inefficacia della cessione delle eccedenze Ires nel gruppo. La stessa semplificazione vale anche per l’ipotesi di cessione, sempre tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, delle altre eccedenze utilizzabili in compensazione seppure realizzata in mancanza dell’indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione.

Lascia un commento