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Oggi nell’Aula di Montecitorio è previsto il voto sulla quarta fiducia al ddl delega per la riforma del sistema fiscale. Al vaglio dell’assemblea di Montecitorio: procedure, revisione dei fabbricati, abuso e revisione del sistema sanzionatorio e, da ultimo, razionalizzazione e riscrittura della tassazione dei redditi di impresa e dei sistemi dei giochi. Nella serata di ieri il governo aveva incassato le prime tre fiducie. Il DDL fiscale – si legge nella relazione di accompagnamento – è la continuazione normativa del recente decreto cosiddetto « salva Italia » – decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I contenuti a vaglio saranno:

Revisione del catasto dei fabbricati: Il capo II del disegno di legge prevede, all’articolo 2, la revisione del catasto dei fabbricati, che sarà attuata dall’Agenzia del territorio in collaborazione con i comuni, con l’obiettivo di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita.

La revisione del sistema di valutazione del valore patrimoniale e delle rendite degli immobili condurrà a una nuova classificazione dei beni immobiliari e al superamento dell’attuale sistema per categorie e per classi, correlando il valore dell’immobile o il reddito dello stesso alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie. Per le abitazioni e per gli uffici l’unità di misura della consistenza a fini fiscali sarà la superficie, espressa in metri quadrati, in luogo del « vano ».

Per le unità immobiliari urbane saranno applicati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare;

2) riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato in un arco temporale triennale antecedente alla nuova determinazione;

3) rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali;

4) determinazione del valore patrimoniale medio ordinario.

La rendita media ordinaria per le unità immobiliari sarà valutata attraverso l’analisi delle statistiche sui valori di mercato; inoltre sono previsti meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari. Infine, per evitare che la revisione delle rendite catastali causi un aggravio del carico fiscale, è prevista la contestuale modifica delle aliquote impositive e delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.

È prevista, inoltre, l’istituzione di una commissione presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) composta da esperti indicati dal predetto Istituto, dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché da altri Ministeri e amministrazioni interessati. Il provvedimento introduce anche l’obbligo di redigere un rapporto annuale, all’interno della procedura di bilancio, sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti.

Nell’ambito del monitoraggio e del riordino dell’erosione fiscale, l’articolo 4 del disegno di legge istituisce l’obbligo di redigere, all’interno della procedura di bilancio, un rapporto annuale sulle spese fiscali (per spese fiscali si intende qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta, regime di favore) che sarà confrontato con i programmi di spesa.

La finalità, naturalmente, dovrebbe essere quella di eliminare eventuali differenze indebite come sono emerse nel versamento dell’Imu. È comunque fatta salva la tutela dei diritti fondamentali e delle finalità meritevoli: la famiglia, la salute, le situazioni di svantaggio economico o sociale, il patrimonio artistico e culturale, la ricerca e l’ambiente, (per gli edifici dall’accertato interesse storico e artistico, andrà tenuto conto anche delle eventuali spese di manutenzione). Verrà anche razionalizzato e stabilizzato l’istituto del 5 per mille.

CONTRASTO DELL’EVASIONE E DELL’ELUSIONE FISCALE E REVISIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTE.

Il capo III della legge delega interviene in materia di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale e dei rapporti tra fisco e contribuente.

Abuso del diritto.

L’articolo 5 delega il Governo all’introduzione nel sistema tributario di una definizione generale di abuso del diritto, da unificare con quella dell’elusione fiscale, rendendola applicabile a tutti i tributi. La delega prevede anche specifiche regole procedimentali destinate a garantire un efficace confronto con l’amministrazione finanziaria e a salvaguardare il diritto di

difesa del contribuente. L’intervento si rende necessario per contemperare l’aspettativa delle imprese di operare in un quadro più stabile e certo con la necessità per il fisco di disporre di uno strumento più efficace per la lotta ai fenomeni elusivi.

Il divieto di abuso del diritto, nella sua accezione generale, investe le operazioni prive di adeguata motivazione economica e realizzate principalmente per ottenere risparmi d’imposta attraverso l’impiego distorto di schemi giuridici, ciascuno dei quali peraltro perfettamente legittimo, ma che nel loro complesso sono adottati allo scopo prevalente (o esclusivo) di ottenere un vantaggio fiscale.

Il concetto di abuso del diritto è nato nell’ambito dell’Unione europea, da sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea limitate al comparto dei tributi armonizzati: imposta sul valore aggiunto (IVA) e dazi doganali. Anche in Italia si è avuta una definizione giurisprudenziale,

stabilita da sentenze della Corte di cassazione. Ciò ha determinato il sindacato ex post delle scelte dei contribuenti, in particolare per le operazioni più complesse, sulla base di orientamenti non noti nel momento in cui le operazioni oggetto di controlli sono state decise ed effettuate.

Gestione del rischio fiscale, governance aziendale e tutoraggio.

L’articolo 6, nell’intento di migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, secondo l’impostazione della enhanced relationship raccomandata dall’OCSE, prevede per i soggetti di maggiori dimensioni l’introduzione di sistemi aziendali di gestione e di controllo del rischio fiscale.

Semplificazione.

Con l’articolo 7 viene prevista una revisione sistematica dei regimi fiscali, degli adempimenti e delle funzioni dei sostituti d’imposta, degli intermediari fiscali e dei centri di assistenza fiscali

(CAF). Tale revisione sarà finalizzata, da una parte, a eliminare le complessità dei vari regimi fiscali che non siano funzionali a una corretta ed efficiente applicazione degli stessi e, dall’altra, a superare duplicazioni di adempimenti eliminando quelli che non abbiano un’effettiva utilità ai fini dell’accertamento e del controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Revisione del sistema sanzionatorio.

L’articolo 8 reca i criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio. In particolare, dovrà essere attuata una revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo la punibilità con la pena detentiva compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni. Al riguardo, verrà dato più rilievo al reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa, nonché all’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie.

Si prevede, inoltre, la revisione del regime della dichiarazione infedele.

Lotta all’evasione.

Per quanto riguarda la lotta all’evasione, l’articolo 9 prevede l’introduzione di norme per conseguire l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i controlli mirati attraverso l’utilizzo delle banche dati e la collaborazione con altre autorità pubbliche. Con i decreti delegati in materia, inoltre, dovrà essere garantita, in maniera assoluta, la riservatezza durante lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo. Infine, saranno potenziati la tracciabilità dei pagamenti e l’utilizzo della fatturazione elettronica.

Revisione del contenzioso.

La gestione rapida del contenzioso contribuisce a stabilire la certezza del diritto.

Con l’articolo 10 è prevista una delega al Governo per introdurre norme finalizzate a rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente. In tal senso si intende proseguire l’indirizzo adottato dal precedente Governo di puntare a una maggiore professionalizzazione dei collegi giudicanti e a

migliorare l’efficienza delle commissioni tributarie. L’articolo prevede l’introduzione di misure che consentano una più rapida definizione delle controversie di competenza delle commissioni tributarie mediante l’utilizzo di procedure pregiudiziali di definizione delle liti di modesta entità, con l’obiettivo di ridurre i casi pendenti. Il miglioramento dell’efficienza delle commissioni tributarie verrà perseguito anche attraverso una ridistribuzione territoriale del personale giudicante. Infine, viene previsto un riordino complessivo della disciplina in materia di riscossione delle entrate degli enti locali pe r assicurare che questa attività sia svolta con maggiore efficienza.

REVISIONE DELLA TASSAZIONE IN FUNZIONE DELLA CRESCITA, DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI E DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE.

Unificazione dell’imposizione sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Tutte le aziende, anche le imprese individuali e gli studi professionali, sono tassati come le grandi imprese, con l’imposta sulle società. Il reddito che l’individuo ritrae dall’azienda come remunerazione del proprio contributo lavorativo è considerato un costo per l’azienda, ed è quindi deducibile dall’imposta sulle società, e, al contempo, come reddito personale dell’imprenditore (professionista), è quindi soggetto all’imposta sulle persone fisiche, con le aliquote progressive proprie di questa imposta.

Seguendo questo approccio, l’articolo 11 delega il Governo a una revisione dell’imposizione sui redditi finalizzata a separare la tassazione dell’impresa, da assoggettare a tassazione come le società di capitali, da quella dell’imprenditore, prevedendo un’aliquota proporzionale e più bassa sull’utile di impresa, nonché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) solo al reddito che l’imprenditore ritrae dall’azienda come compenso del suo contributo lavorativo. Si favorisce così la capitalizzazione dell’impresa.

In sostanza, con l’articolo 11 si propone di introdurre, come metodo ordinario di tassazione, l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES) a tutte le attività di impresa (e professionali). Il reddito che l’imprenditore (professionista) ritrae dall’impresa (dallo studio professionale) come remunerazione del proprio contributo lavorativo viene tassato ai fini dell’IRPEF come reddito ordinario, soggetto alla progressività propria di questo tributo.

Sostiene il Governo, che si tratta di un’innovazione di tipo strutturale, con effetti di ampio respiro sul sistema di tassazione e sulla sua percezione da parte dei contribuenti.

La soluzione proposta porterebbe i seguenti vantaggi:

1) tassa allo stesso modo tutte le imprese (e professioni) indipendentemente dalla forma giuridica (individuo, società di persone, società di capitali);

2) gli utili non distribuiti sono tassati sempre all’aliquota dell’imposta societaria, generalmente inferiore all’aliquota marginale massima dell’imposta personale. Ciò favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese;

3) indurre a considerare l’azienda come « separata » dall’imprenditore e ad evidenziare il contributo lavorativo che quest’ultimo vi apporta;

4) scindendo il reddito dell’impresa (studio) da quello dell’imprenditore (professionista) diviene, in sostanza, possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell’impresa (studio) e mantenere, invece, una tassazione analoga a quella degli altri redditi di lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l’imprenditore (professionista) ritrae dall’azienda (studio) per soddisfare i bisogni suoi e della sua famiglia; in sostanza, mentre si mantiene un’equità orizzontale dell’IRPEF sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto dell’IRES, l’utilità sociale della patrimonializzazione e dell’investimento nell’azienda (studio). Da questo punto di vista, la proposta si pone in continuità con quanto già realizzato con l’ACE.

Riordino del reddito di impresa.

La tassazione del reddito di impresa negli ultimi anni ha visto lo stratificarsi di numerosi interventi, con diverse finalità, principalmente orientati al reperimento di gettito. Sono state ad esempio introdotte limitazioni alla deducibilità di alcuni costi, talvolta limitatamente ad alcuni settori specifici, come pure maggiorazioni di aliquota (disposte, ad esempio, con la cosiddetta «Robin tax»). Alcuni dei regimi introdotti hanno una funzione antielusiva, ma possono essere oggetto di semplificazioni e di razionalizzazioni. In particolare, per quanto riguarda le attività transfrontaliere l’obiettivo dovrebbe essere quello di non porre vincoli eccessivi all’internazionalizzazione delle imprese. Gli interventi di riordino previsti dall’articolo 12 dovrebbero essere orientati al rispetto del diritto dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali espressi nell’ambito della stessa Unione, monitorando anche gli sviluppi della discussione sull’adozione di una base imponibile comune consolidata (CCCTB).

Alcuni aspetti di fondo, che riguardano la derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio civilistico, possono essere oggetto di una migliore definizione, nell’intento di semplificare e di razionalizzare il sistema, evitando o precisando meglio i disallineamenti tra le grandezze di bilancio e quelle fiscali, per quanto riguarda l’attribuzione temporale di costi o di ricavi, l’inerenza all’attività di impresa, la valutazione delle poste patrimoniali, il riconoscimento delle perdite (che tra l’altro potrebbe essere meglio coordinato con la riforma del diritto fallimentare e con la normativa sul sovraindebitamento).

Giochi pubblici.

L’articolo 15 introduce una specifica delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici e per il contrasto delle forme di « devianza » che il gioco può assumere in soggetti particolarmente predisposti.

Il comma 1 è dedicato al riordino normativo dei giochi e prevede, tra i princìpi e criteri direttivi, la raccolta sistematica delle disposizioni che regolamentano il comparto – sia a livello generale, sia per specifica tipologia di gioco – al fine di consentire, da un lato, la riconduzione ad unum delle norme che, nel tempo, hanno disciplinato la materia e, dall’altro, di provvedere alla loro « attualizzazione » rispetto ai più recenti princìpi di fonte europea, Il comma 2 dà conto della fenomenologia, di recente sviluppo, relativa all’intensificarsi di forme di patologie e dipendenze connesse al gioco. In particolare, i princìpi e criteri direttivi relativi alla delega contenuta nel comma in commento, da un lato riconoscono l’esigenza di introdurre specifiche disposizioni volte alla prevenzione, alla cura e al recupero dei fenomeni di ludopatia – attività questa che non può che essere condivisa tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute – e, dall’altro, si occupano di specificare la previsione di attività direttamente volte alla regolamentazione della pubblicità sui prodotti di gioco, nonché al rispetto del divieto di gioco nei riguardi dei minori di diciotto anni.

Tutela dell’ambiente.

L’articolo 14 prevede, al fine di ridurre l’impatto ambientale delle attività di produzione e di consumo, un potenziamento della fiscalità ambientale nei settori non regolati dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. Le nuove forme di fiscalità saranno finalizzate a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione

del contenuto di carbonio prevedendo la destinazione del gettito derivante dalla possibile introduzione della carbon tax al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e degli interventi volti alla tutela dell’ambiente. La disposizione, pertanto, è neutrale dal punto di vista finanziario.

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