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di Fulvio Conti Guglia. La realizzazione, in assenza del prescritto permesso di costruire – in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente, nella specie, all’interno della perimetrazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano – di lavori edilizi consistiti nella chiusura, per una superficie di mt. 10 x 5, di una tettoia collegata con un capannone adibito a cantiere navale configura il reato di cui all’art. 181, comma 1, del d.Lgs. 22.1.2004, n. 42, inoltre, lo stesso articolo è inquadrabile nella categoria dei cd. reati di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell’illecito, non é necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici. Reato di pericolo è anche la contravvenzione di cui agli artt. 13 e 20 della legge n. 394/1991 ed il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.

Sicché, la natura “precaria” di un manufatto, ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, né dalla natura dei materiali utilizzati ovvero dalla più o meno facile rimovibilità della stessa, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. Cassazione del 20 settembre 2012.

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