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Il Sindaco, quale figura istituzionale di vertice dell’ente comune, non è tenuto a conseguire una previa autorizzazione prima di effettuare missioni.
Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei conti, con la sentenza n. 97/2012, con la quale si è pronunciata sull’azione di responsabilità amministrativa avviata dalla Procura contabile nei confronti del segretario generale di un comune in relazione ad un’ipotesi di danno erariale relativo al  rimborso spese di missione riconosciuto al sindaco pro tempore.
Al funzionario, che aveva proceduto al pagamento degli importi richiesti dal sindaco senza accertare la preventiva autorizzazione delle missioni, veniva contestata la violazione dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 267 del 2000, del decreto ministeriale 12 febbraio 2009 (articoli 2 e 3), delle disposizioni in materia di missioni introdotte dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
In tale comportamento la Procura rinveniva gli estremi della colpa grave per la negligenza con la quale il segretario  avrebbe dato, comunque, seguito a rimborsi non dovuti, inammissibile in considerazione della funzione rivestita e della competenza che essa presuppone.
La Corte respinge la domanda della Procura sulla base della considerazione che l’autorizzazione all’effettuazione di una missione presuppone che l’Amministrazione – effettuato preventivo accertamento improntato alla una razionale gestione delle risorse – debba individuare quale sia il dipendente idoneo ad eseguire una determinata funzione al di fuori dell’ordinaria sede di servizio.
E questo presupposto manca nel caso di specie, considerato che il Sindaco, a tenore dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è “organo responsabile dell’amministrazione del comune”, in quanto tale superiorem non recognoscens, collocato nella coincidente posizione di Organo dell’Amministrazione che deve valutare l’idoneità del designato a svolgere la funzione al di fuori del territorio comunale e di designato a svolgerla.
In altri termini l’autorizzazione alle missioni spetta al sindaco, il quale, nel caso di specie avrebbe dunque dovuto autorizzare sé stesso. Questa autorizzazione evidentemente non richiede un espresso provvedimento, ma può ritenersi implicita nel fatto che il sindaco si sia recato in missione.
Conseguentemente non può configurasi alcuna responsabilità in capo al Segretario comunale  incaricato di liquidare il rimborso delle spese sostenute dal Sindaco per la missione effettuata. Ciò perché il funzionario  non ha alcun obbligo di subordinare la liquidazione alla presenza, tra gli atti del procedimento, di un espresso provvedimento autorizzatorio, emanato dall’autorizzante nei confronti di sé stesso.
Alcune delle peculiari funzioni attribuite al Sindaco dalle leggi vigenti (nonché dagli altri atti normativi secondari in base ad esse emanati) anche quando devono essere esercitate al di fuori del territorio comunale possono essere svolte esclusivamente dal vertice politico dell’amministrazione, non da altri, se non espressamente delegati e nei casi nei quali la delega sia ipotizzabile. Conseguentemente, le missioni che il Sindaco svolge in tale qualità sono implicitamente autorizzate proprio dall’intrinsecità alla carica rivestita.
Nessuna responsabilità può quindi attribuirsi al segretario comunale perché non esiste alcuna trasgressione di un (inesistente) dovere di verificare che il sindaco sia stato autorizzato (non è dato comprendere, peraltro, da chi) ad effettuare una determinata funzione, connessa alla sua carica, al di fuori del territorio comunale.
Ciò non significa, ovviamente, che sia lecita qualsiasi missione fuori sede svolta dal sindaco, poiché se si tratta di attività estranee all’attività istituzionale ovviamente il loro svolgimento comporta un danno erariale, e quindi una responsabilità. Ma in questo caso la censura non può certo essere indirizzata al funzionario che ha liquidato gli importi richiesti, ma bensì al Sindaco stesso.

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