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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 167 del 19 settembre 2012, che estende il campo dei trapianti tra viventi, aggiungendo, ai già consentiti trapianti parziali di fegato e rene, quelli di polmone, pancreas e intestino.
Le disposizioni derogano, espressamente, all’art. 5 del codice civile, che vieta atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica.
La deroga e’ consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli  del  paziente,  che  abbiano compiuto la maggiore età. Solo  nel  caso  che il paziente non abbia i consanguinei  o  nessuno  di  essi  sia idoneo o disponibile, la deroga  puo’ essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.
L’atto  di donazione e’  a  titolo gratuito, non tollera l’apposizione di condizioni  o  di  altre  determinazioni  accessorie  di volonta’, e’ sempre  revocabile  sino al momento dello intervento chirurgico e non fa sorgere alcun diritto del donatore nei confronti del ricevente.  E’ nulla, conseguentemente, qualsiasi  pattuizione  privata che preveda un compenso in denaro o altra  utilita’  in  favore  del  donatore,  per  indurlo all’atto di disposizione e destinazione.

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