E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 167 del 19 settembre 2012, che estende il campo dei trapianti tra viventi, aggiungendo, ai già consentiti trapianti parziali di fegato e rene, quelli di polmone, pancreas e intestino.
Le disposizioni derogano, espressamente, all’art. 5 del codice civile, che vieta atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica.
La deroga e’ consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli del paziente, che abbiano compiuto la maggiore età. Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga puo’ essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.
L’atto di donazione e’ a titolo gratuito, non tollera l’apposizione di condizioni o di altre determinazioni accessorie di volonta’, e’ sempre revocabile sino al momento dello intervento chirurgico e non fa sorgere alcun diritto del donatore nei confronti del ricevente. E’ nulla, conseguentemente, qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilita’ in favore del donatore, per indurlo all’atto di disposizione e destinazione.