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L’articolo 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che il giudice penale, con la sentenza definitiva, che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca delle opere abusivamente costruite e dei terreni abusivamente lottizzati.

Sicché, la confisca urbanistica, disposta in conseguenza di una lottizzazione abusiva, prescinde da una sentenza di condanna o a questa equiparata, sicché la misura ablativa è consentita nei casi in cui l’esistenza della lottizzazione sia stata semplicemente accertata.  E’ netta, infatti, la differenza terminologica e ontologica esistente tra la confisca urbanistica e le altre forme di confisca, le quali, di regola, richiedono, per essere disposte, una sentenza (o decreto) di condanna oppure una sentenza di patteggiamento. Invece, la confisca urbanistica richiede, ope legis, soltanto l’emanazione di una sentenza definitiva che accerti che vi è stata lottizzazione abusiva. E’ persino netta, pur nell’identità della natura giuridica degli istituti, la differenza che intercorre tra confisca di immobili o di terreni abusivamente lottizzati e la demolizione delle costruzioni abusive perché, sulla base del confronto tra le due discipline, l’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, in materia di demolizione, fa esplicito riferimento, a differenza della lottizzazione, alla pronuncia di una sentenza di condanna, o ad essa equiparata, ai fini dell’emanazione da parte del giudice penale dell’ordine di demolizione.

Pertanto la specificità della confisca urbanistica, rispetto ad analoghe misure cosiddette ripristinatorie (demolizione) previste per i reati edilizi ed urbanistici, si coglie anche in considerazione del fatto che – prevedendo l’ordinamento, in caso di accertamento della lottizzazione abusiva, l’applicazione obbligatoria della misura ablativa con la sentenza definitiva, indipendentemente se di proscioglimento (ovviamente non di merito) o di condanna – non è stato disposto, in caso di estinzione del reato per prescrizione, alcun collegamento, quanto all’epilogo giurisdizionale, tra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa, a conferma del fatto che, esercitata l’azione penale, il procedimento penale deve necessariamente investire anche la materia della confisca, il cui accertamento è demandato pieno iure al giudice penale (articolo 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001).

Diversamente, nel caso di opere edilizie realizzate in difformità dalle norme sulle costruzioni in zone sismiche, l’articolo 101 del testo unico n. 380 del 2001 stabilisce che la copia della sentenza irrevocabile, anche se di estinzione del reato, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro 15 giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, competendo, nella sola ipotesi che il reato sia estinto per qualsiasi causa, alla regione di emettere, ai sensi dell’articolo 100 d.P.R. n. 380 del 2001, l’ordine di demolizione delle opere abusive ovvero a impartire le prescrizioni necessarie a renderle conformi alla normativa edilizia.

Ne consegue che la confisca urbanistica, per la sua peculiare natura, non trova la propria giustificazione nell’accessorietà ad una sentenza di condanna, o ad essa equiparata, perché la lottizzazione abusiva si configura, al tempo stesso, come illecito amministrativo e come reato, ed in ordine a tale ultima qualificazione, cioè di reato a consumazione alternativa potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest’ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, è prevista l’applicazione non solo delle pene di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2001, la cui irrogazione è ovviamente preclusa dalla maturazione di una causa estintiva del reato, ma anche la confisca obbligatoria, la cui adozione non è altrimenti prevista, cosicché il provvedimento ablativo è disposto, secondo il meccanismo appositamente e obbligatoriamente previsto dalla legge, esclusivamente a seguito della sentenza definitiva di accertamento della lottizzazione, senza che sia previsto alcun tipo di raccordo tra autorità giudiziaria, che abbia definito il procedimento penale con l’applicazione di una causa estintiva, e l’autorità amministrativa.

Fatte salve le prerogative spettanti a quest’ultima, secondo le cadenze procedimentali disegnate nell’articolo 30, commi 7 e 8, d.P.R. n. 380 del 2001, che comunque non prevedono alcuna confisca, o sulla base dei principi generali che regolano l’attività amministrativa, l’articolo 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 – dopo aver statuito che “la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite” – prevede, pro semper, che “per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”. In definitiva, è la legge stessa che impone, una volta esercitata l’azione penale e di accertamento, la conclusione del procedimento penale con una sentenza definitiva, che se non di condanna o di assoluzione, sia almeno una sentenza di accertamento (o meno) della lottizzazione.

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