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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 febbraio 2020 

Primi  interventi  urgenti  di   protezione   civile   in   relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 630). (20A00802) 

(GU n.32 del 8-2-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerato che nella summenzionata situazione si  sta  verificando
l'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali  trasmissibili,  che
in  ragione  della  loro  intensita'  o   diffusione   debbono,   con
immediatezza di intervento, essere fronteggiate con  mezzi  e  poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di
tempo; 
  Ritenuto  che   tale   contesto   emergenziale,   soprattutto   con
riferimento alla necessita' di  realizzare  una  compiuta  azione  di
previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative
di carattere straordinario ed urgente  finalizzate  ad  acquisire  la
disponibilita' di personale, beni e  servizi,  individuando  altresi'
idonee  procedure  amministrative  di  carattere  informativo  e   di
tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un  quadro  di
misure operative, anche strutturali, di  carattere  preparatorio  per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettivita'; 
  Considerato  che  il  Ministro  della  salute  ha   gia'   adottato
specifiche misure con ordinanze contingibili ed  urgenti  di  sanita'
pubblica  del  25  e  del  30  gennaio  2020,  che   hanno   previsto
rispettivamente misure di rafforzamento del  personale  sanitario  da
impiegare nelle attivita' di controllo sanitario, nonche'  misure  di
interdizione del traffico aereo; 
  Considerato che  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dispongono di potesta' legislativa esclusiva per la protezione civile
ai sensi dell'art. 8, punto 13,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti
funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo
decreto; 
  Considerato che l'art. 35, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n.  381  dispone,  per  le  Provincie
autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi  dello  Stato  hanno
carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e,  in
presenza  di  tali  interventi,  sono  fatte  salve   le   competenze
provinciali e l'operativita' dell'ordinamento provinciale; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la nota del Ministro della salute del 1° febbraio 2020; 
  Vista la nota del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  1°
febbraio 2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Coordinamento degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  citati  in
premessa, il Capo del Dipartimento della protezione  civile  assicura
il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo
Dipartimento,  delle  componenti  e  delle  strutture  operative  del
Servizio nazionale  della  protezione  civile,  nonche'  di  soggetti
attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici  economici  e  non
economici e soggetti privati, che agiscono sulla base  di  specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite
dei soggetti di cui al  comma  1,  coordina  la  realizzazione  degli
interventi finalizzati: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza  in
rassegna oltre che  degli  interventi  urgenti  e  necessari  per  la
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita', con  particolare  riferimento  alla  prosecuzione  delle
misure urgenti  gia'  adottate  dal  Ministro  della  salute  con  le
ordinanze  indicate  in  premessa,  alla  disposizione  di  eventuali
ulteriori misure di  interdizione  al  traffico  aereo,  terrestre  e
marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti
nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri
nei paesi di origine  esposti  al  rischio,  all'invio  di  personale
specializzato all'estero, all'acquisizione  di  farmaci,  dispositivi
medici, di protezione individuale, e biocidi, anche  per  il  tramite
dei soggetti attuatori di cui al comma 1, alla requisizione  di  beni
mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei  prefetti
territorialmente  competenti,  nonche'  alla  gestione  degli  stessi
assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata; 
    b) al ripristino o potenziamento, anche con  procedure  di  somma
urgenza,  della  funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle
infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza  ed
all'adozione  delle  misure  volte  a  garantire  la  continuita'  di
erogazione  dei  servizi  di  assistenza  sanitaria   nei   territori
interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 
  3. Le risorse finanziarie per l'attuazione  degli  interventi  sono
trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai  soggetti  di  cui  al
comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di  documentazione
in originale comprovante la  spesa  sostenuta,  nonche'  attestazione
della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.
Le  Province  autonome  di   Trento   e   Bolzano   provvedono   alla
rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente  dalla  legge
provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla  legge
provinciale di contabilita' n. 1 del 2002. 
  4. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. 
  5. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 4, il Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile,  anche
avvalendosi dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  provvede,  per  le
occupazioni d'urgenza e per le eventuali  espropriazioni  delle  aree
occorrenti per la  realizzazione  degli  interventi,  alla  redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione  nel  possesso
dei suoli anche con la sola presenza  di  due  testimoni,  una  volta
emesso il decreto di occupazione d'urgenza  e  prescindendo  da  ogni
altro adempimento. 

                               Art. 2 
 
                    Comitato tecnico-scientifico 
 
  1.Per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale
di   un   Comitato   tecnico-scientifico,   istituito   con   proprio
provvedimento, composto dal segretario generale del  Ministero  della
salute,  dal  direttore  generale  della  prevenzione  sanitaria  del
Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio  di  coordinamento
degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero
della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto  nazionale  per
le  malattie  infettive   «Lazzaro   Spallanzani»,   dal   Presidente
dell'lstituto  superiore  di  sanita',  da  un  rappresentante  della
Commissione salute designato dal Presidente  della  Conferenza  delle
regioni  e  province  autonome  e   dal   coordinatore   dell'ufficio
promozione e integrazione del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile del Dipartimento della  protezione  civile,  con  funzioni  di
coordinatore del Comitato.  Il  Comitato  puo'  essere  integrato  in
relazione a specifiche esigenze. 
  2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 operano  nell'ambito
dei doveri d'ufficio. Per la  partecipazione  al  Comitato  non  sono
dovuti  ai  componenti  compensi,  gettoni  di   presenza   o   altri
emolumenti. 

                               Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  e  gli  eventuali
soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla
base di apposita motivazione, in deroga  alle  seguenti  disposizioni
normative: 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96,
97, 98 e 99; 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40,
41, 42 e 119; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7,  9,  10,  12,  18,  28,  29,  29-ter,
29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies,
29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis ,
179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205,  231,  da
239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209,
211, 212, 214,  215  e  216,  del  predetto  decreto  legislativo  n.
152/2006, nel rispetto della direttiva  2008/98CEE;  con  riferimento
agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del  citato
decreto  legislativo  n.  152/2006,  limitatamente  ai  termini   ivi
previsti; 
    decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
art. 14; 
    leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  ed  i
soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano  i  presupposti,
delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 in materia di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di  somma
urgenza, i termini per la redazione della perizia  giustificativa  di
cui al comma 4 dell'art. 163 e per  il  controllo  dei  requisiti  di
partecipazione di  cui  al  comma  7  dell'art.  163  possono  essere
derogati, di conseguenza e' derogato il termine  di  cui  al  secondo
periodo del comma 10 dell'art. 163. 
  3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed  i  soggetti
attuatori,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004 e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  per  la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza,
possono  procedere  in  deroga  ai  seguenti  articoli  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita'
delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile
con le esigenze del contesto emergenziale; 
    35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    63, comma  2,  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. 
  Tale deroga, se necessaria,  potra'  essere  utilizzata  anche  per
l'individuazione dei soggetti cui  affidare  la  verifica  preventiva
della progettazione di cui all'art.  26,  comma  6,  lettera  a)  del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di
esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse
non e' inferiore a cinque; 
    31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; 
    106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei
documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC; 
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di
cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti
responsabili delle procedure; 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui
all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  36
e 63, anche non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove
possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del
decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti,  tali  operatori  sono
selezionati all'interno delle white list delle Prefetture; 
  6.Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di
cui alla presente ordinanza i soggetti  di  cui  all'art.  1  possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 113-bis  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e
lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto  delle  norme
vigenti in materia di lavoro; 
  7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono  verificare
le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, richiedendo  le  necessarie  spiegazioni  per  iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione
emergenziale in atto  e  comunque  non  inferiore  a  cinque  giorni.
Qualora l'offerta  risulti  anomala  all'esito  del  procedimento  di
verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi  dell'art.
163,  comma  5,  per  la  parte  di  opere,   servizi   o   forniture
eventualmente gia' realizzata. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
per le Province autonome di Trento e di  Bolzano  limitatamente  alle
disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite
dall'ordinamento statutario alle province medesime. Con riguardo alle
disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo  Statuto  e
dalle relative norme  di  attuazione,  alle  finalita'  del  presente
articolo provvedono le province medesime secondo quanto previsto  dai
rispettivi ordinamenti. 

                               Art. 4 
 
               Procedure di approvazione dei progetti 
 
  1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali
soggetti    attuatori    dal    medesimo    individuati    provvedono
all'approvazione  dei  progetti  ricorrendo,  ove  necessario,   alla
conferenza  di  servizi  da   indire   entro   sette   giorni   dalla
disponibilita' dei progetti e da concludersi  entro  quindici  giorni
dalla  convocazione.  Qualora   alla   conferenza   di   servizi   il
rappresentante  di  un'amministrazione  o   soggetto   invitato   sia
risultato assente o, comunque,  non  dotato  di  adeguato  potere  di
rappresentanza,  la  conferenza  delibera  prescindendo   dalla   sua
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine
dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
dei soggetti di cui al comma 1  costituisce,  ove  occorra,  variante
agli strumenti urbanistici del comune interessato alla  realizzazione
delle opere o alla  imposizione  dell'area  di  rispetto  e  comporta
vincolo  preordinato  all'esproprio  e  dichiarazione   di   pubblica
utilita' delle  opere  e  urgenza  e  indifferibilita'  dei  relativi
lavori. 
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e
nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista
dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti
su beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in
deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di  trenta
giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del
pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci  giorni.  Nei  casi  di
motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di  servizi,  dalle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e della pubblica incolumita', la decisione -  in  deroga  alla
procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7  agosto  1990,
n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della  prima  riunione  in
programma  del  Consiglio  dei  ministri,  quando   l'amministrazione
dissenziente e' un'amministrazione statale; al Capo del  Dipartimento
della protezione civile, che si  esprime  entro sette  giorni,  negli
altri casi. 

                               Art. 5 
 
                     Trattamento dati personali 
 
  1. Nell'ambito dell'attuazione delle attivita' di protezione civile
connesse allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza, allo scopo di assicurare la  piu'  efficace  gestione  dei
flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti operanti nel
Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4  e  13
del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  nonche'  quelli
individuati ai sensi dell'art. 1 della  presente  ordinanza,  possono
realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra  loro,  dei
dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10  del  regolamento
del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari  per
l'espletamento della funzione di protezione civile al  ricorrere  dei
casi di cui agli articoli 23, comma 1 e  24,  comma  1,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 30 luglio 2020. 
  2. La comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti  pubblici  e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche'  la  diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10  del
regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE  e'
effettuata, nei casi in cui  essa  risulti  indispensabile,  ai  fini
dello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza. 
  3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato  nel
rispetto dei principi di cui all'art. 5  del  citato  regolamento  n.
2016/679/UE, adottando misure appropriate  a  tutela  dei  diritti  e
delle liberta' degli interessati. 
  4. In relazione al contesto emergenziale  in  atto,  nonche'  avuto
riguardo all'esigenza di contemperare la  funzione  di  soccorso  con
quella  afferente  alla   salvaguardia   della   riservatezza   degli
interessati,  i  soggetti  di  cui  al  comma   1   conferiscono   le
autorizzazioni  di   cui   all'art.   2-quaterdecies,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con  modalita'  semplificate,  ed
anche oralmente. 

                               Art. 6 
 
                      Clausola di salvaguardia 
             delle Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
  2. Per i territori delle Province di Bolzano e  Trento,  le  misure
previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo
del Dipartimento della protezione civile,  dalla  provincia  autonoma
competente nel rispetto degli  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 

                               Art. 7 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  3. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, si  provvede,  cosi'  come  stabilito  nella
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  nel  limite
massimo di euro 5.000.000,00. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 febbraio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

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