di Daniela Di Paola. Nella seduta del Senato del 3 agosto 2012 è stato convertito il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” .
Di seguito le disposizioni del decreto in materia di appalti e opere pubbliche, con indicazione delle modifiche apportate in sede di conversione.
DETRAZIONE IRPEF PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L’art. 11 prevede, unitamente all’innalzamento al 50% della detrazione per gli interventi di ristrutturazione, la proroga (dal 31 dicembre 2012) al 30 giugno 2013 per gli interventi di riqualificazione energetica.
La soglia di detrazione, fissata al 55% sino al 31 dicembre 2012, è ridotta al 50% per gli interventi che saranno realizzati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2013.
BIOCARBURANTI
L’art. 34, c. 1 prevede la modifica del comma 4 dell’art. 33 del d.lgs. n. 28/20111, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti nazionali e dell’Unione europea di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe) per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014, in correlazione alla prevista revisione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Infatti, in caso di incentivi sui biocarburanti prodotti nell’Unione europea o immessi in consumo fuori rete e miscelati al 25 per cento con il combustibile fossile, l’incentivo passa dal 10 per cento al 20 per cento: occorrono quindi agli operatori solo 8 giga calorie, invece delle previste 9, per ottenere un certificato di immissione in consumo di biocarburanti per il rispetto dell’obbligo di miscelazione.
Al comma 2, si modifica il comma 5 del predetto articolo 33, che disciplina il riconoscimento di una premialità doppia (cosiddetta «double counting»), di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzati per la produzione di biocarburanti.
Si chiarisce meglio la definizione di «rifiuti e sottoprodotti» ai fini del «double counting», specificando che possono essere utilizzati solo quei «rifiuti e sottoprodotti» che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici. Si chiarisce, poi, che la loro provenienza e trasformazione in biocarburanti debbano essere esclusivamente, per entrambe le tipologie, nazionale e dell’Unione europea, al fine di impedire una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti extra Unione europea, senza le garanzie di definizione, individuazione e tracciabilità assicurate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per favorire, poi, la filiera produttiva nazionale, per i biocarburanti derivanti da materiali lignocellulosico, si chiarisce che non vi sono limiti di impiego ai fini del «double counting» anche se vengono prodotti a partire da rifiuti o sottoprodotti lignocellulosici.
Al comma 3 si aggiungono alcuni commi al predetto articolo 33. In particolare si introducono:
– il comma 5-bis, per evitare vuoti legislativi e per consentire agli operatori di dar seguito ad eventuali contratti già sottoscritti, che prevede che le precedenti disposizioni rimangano in vigore fino al 31 ottobre 2012;
– i commi 5-ter e quater, che prevedono un elenco esclusivo (modificabile con decreto interministeriale) di sottoprodotti utilizzabili, a partire dal 1° novembre 2012, ai fini del «double counting»;
– il comma 5-quinquies, che pone un limite del 20 per cento alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l’obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l’impiego di rifiuti e sottoprodotti.
– il comma 5-sexies che attribuisce, a partire dal 1° gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti (attualmente svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).
– il comma 5-septies che razionalizza la gestione dei controlli eliminando la previsione di oneri aggiuntivi a carico degli operatori economici che già sono controllati attraverso quanto previsto dal decreto ministeriale 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi. Si prevede anche il coordinamento tra il GSE Spa e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli operatori.
I commi da 4 a 6 attribuiscono, a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al Ministero dello sviluppo economico la competenza a rilasciare l’autorizzazione a tutti i soggetti che intendono importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l’Agenzia delle dogane.
Il comma 7 prevede, infine, che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle finanze, possono essere aggiornate ed integrate, con uno o più decreti di natura non regolamentare, le specifiche convenzionali dei carburanti e biocarburanti utilizzabili per adempiere all’obbligo di immissione di biocarburanti. Ciò si rende necessario per prevedere la base di calcolo in termini di potere calorifico inferiore (MJ/Kg) di biocarburanti non presenti nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 110 del 2008 e che il mercato e l’innovazione tecnologica hanno reso disponibili negli ultimi anni.
ATTIVITA’ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI OLIO E GAS
Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di gas e olio sono vietate entro i confini delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale. E’ prevista inoltre una fascia di rispetto che si estende fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Sono fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi. Nell’ambito dei titoli già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare (previa sottoposizione a VIA). Attraverso l’aumento delle royalties in mare (dal 7 al 10 per cento per gas e dal 4 al 7 per cento per olio) saranno finanziate le attività di salvaguardia del mare e di sicurezza delle operazioni offshore da parte dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.
SITI MILITARI
Il comma 2 dell’art. 35, modificando l’art. 184, c. 5 bis del T.U.A. prevede che, con decreto interministeriale, siano fissati criteri idonei a individuare quali dei valori di CSC siano da applicare ai siti militari o alle porzioni di essi.
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
– Il comma 1 estende a tutti i siti contaminati la semplificazione prevista dall’art. 57, c. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (originariamente stabilita per i soli siti di interesse nazionale), specificando che essa trova applicazione per la chiusura di impianti di raffinazione e la loro trasformazione in deposito (ipotesi in cui l’attività di stoccaggio è già insita negli impianti di raffinazione).
Il nuovo testo dell’art. 57, c. 9, risulta pertanto così formulato:
“9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonchè nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere esercìti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.”
– Il comma 2 chiarisce la competenza, nel procedimento autorizzativo di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente ai soli impianti industriali strategici e relative infrastrutture sottoposti alla disciplina del codice della navigazione.
– Al comma 3, fatta salva la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), è introdotto un coordinamento delle «autorizzazioni ambientali» riducendo a 90 gg. (da 180) i tempi di rilascio.
– Al comma 4 si prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.
– Al comma 5 si prevede una modifica dell’attuale disciplina dettata dal decreto ministeriale n. 329 del 2004, in materia di verifiche periodiche di riqualificazione dell’integrità e del funzionamento delle attrezzature a pressione (rispettivamente con cadenza decennale e biennale). Chiarisce la relazione del Governo che: “Le metodologie procedurali dettate dal decreto sul tema presuppongono tuttavia, e pressoché sempre, la fermata degli impianti ad ogni verifica. Tali metodologie compromettono quindi la continuità operativa e produttiva degli impianti a ciclo continuo (ad esempio, le raffinerie), soprattutto con riferimento alle cadenze biennali. Tali fermate di verifica, infatti, si aggiungono alle fermate già previste per le manutenzioni generali degli impianti, tipicamente e ciclicamente programmate ogni 4-6 anni, producendo fenomeni di fatica termomeccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza, oltre ad un’ingiustificata perdita di produzione ed energia termica.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 329 del 2004, il Ministro dello sviluppo economico (autorità autorizzante competente) attualmente può consentire deroghe al calendario delle ispezioni, purché il gestore dimostri e garantisca, tramite adeguata relazione tecnica, un livello di protezione equivalente. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità operativa e produttiva delle infrastrutture e degli insediamenti a ciclo continuo, alcuni dei quali ritenuti strategici dalla legislazione vigente in quanto rivestono carattere di pubblica utilità o di servizio essenziale, si ritiene necessario integrare la disciplina in materia al fine di coordinare la calendarizzazione delle verifiche con le esigenze di continuità operativa e produttiva di detti impianti. Coerentemente, per i medesimi impianti, qualora si verifichino avarie o difetti controllabili e risolvibili in sicurezza tramite tempestivi interventi di manutenzione che consentano al contempo di mantenere l’impianto in esercizio, si ritiene inappropriato attuare una fermata imprevista dell’impianto che produrrebbe in ogni caso fenomeni di fatica termomeccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza e di efficienza energetica, oltre a comportare notevoli perdite di produzione o di servizi essenziali.
L’obiettivo della norma è pertanto anche quello di far fronte con efficacia ed efficienza a problematiche immediate. Infatti, alcune attività di manutenzione possono essere svolte con interventi temporanei che siano comunque in grado di garantire lo standard di sicurezza atteso e con procedure che assicurano il livello di affidabilità richiesto come risulta da esperienze da lungo tempo consolidate sulla base di norme tecniche internazionali riconosciute. Tali interventi, al momento non disciplinati dal decreto ministeriale n. 329 del 2004, sono finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell’attrezzatura e a garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla fermata successiva dell’unità o dell’impianto, come disciplinate a seguito della revisione della normativa di cui al presente comma”.
– Il comma 6 prevede che il rilascio dell’autorizzazione all’importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall’Unione europea sia subordinato all’accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei, in modo analogo a quanto previsto in sede di Unione europea per i biocarburanti, con il fine di evitare le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimenti ubicati all’interno dell’Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori. La disposizione ha l’ulteriore finalità di scoraggiare la delocalizzazione delle raffinerie in Paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori. L’autorizzazione sarà rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico.
– Al comma 7 si chiarisce che, per quanto riguarda le pensiline di carico di benzina su autobotti all’interno di depositi petroliferi, l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui all’allegato VII alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 costituisce titolo autorizzativo generalizzato, trattandosi di emissioni poco significative.
RAZIONALIZZAZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI SITI DI INTERESSE NAZIONALE.
In sede di conversione in legge è stato aggiunto l’art, 36 bis, il quale modifica l’art. 252 del T.U.A.(siti di interesse nazionale).
Tra i criteri per l’individuazione dei siti di interesse nazionale è aggiunta la lettera f bis: insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.
Inoltre si prevede che, in ogni caso, siano individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sarà effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può inoltre essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE STRATEGICHE
Il comma 1 dell’art. 38 prevede che, fatte salve le disposizioni in materia di VIA, nel caso in cui l’intesa regionale, necessaria nei casi di competenza concorrente, o il diniego della stessa, non intervengano entro 150 giorni dalla presentazione della richiesta relativa alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche, il Ministero dello Sviluppo economico invita le amministrazioni e gli enti interessati a provvedere entro 30 giorni.
In caso di ulteriore inerzia, lo stesso Ministro trasmette gli atti alla alla Presidenza del Consiglio dei ministri per una decisione definitiva (in sede di conversione in legge è stato specificato che il procedimento, in tal caso, debba concludersi entro sessanta giorni dalla rimessione). Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso.
In sede di conversione in legge sono state introdotte disposizioni di semplificazione e accelerazione anche per la realizzazione dei terminali di rigassificazione di gas naturale: il conseguimento dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Inoltre, nell’ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui all’articolo 52 del codice della navigazione, l’eventuale parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve essere reso entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Anche in questo caso, le disposizioni trovano applicazione anche ai procedimenti in corso.
– Con le disposizioni di cui al comma 2 si introducono modalità più efficienti per l’allocazione dei servizi di stoccaggio destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione per i clienti civili, al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da un sistema pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. Viene consentito l’accesso allo stoccaggio da parte di tutti gli utenti, semplificando il sistema di transazioni tra i diversi fornitori al mercato civile in caso di modifica del portafoglio clienti e si spinge verso un sistema di mercato per l’allocazione di una risorsa scarsa di sistema.
In sede di conversione in legge, è stato introdotto il comma 2 bis, secondo cui:
“L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale”
– Al comma 3 viene introdotta la possibilità di determinare limiti per l’acquisizione da parte di un singolo operatore o gruppo societario delle capacità di stoccaggio, al fine di consentire un più concorrenziale accesso alle stesse, evitando il possibile rafforzamento di posizioni dominanti, nonché, in attesa che vengano realizzate in Italia capacità di stoccaggio sufficienti a garantire il funzionamento del sistema del gas nelle diverse situazioni di rischio derivanti da interruzioni di forniture dall’estero e da eventi climatici sfavorevoli, di stabilire modalità di utilizzo delle capacità di stoccaggio esistenti, anche in presenza di una pluralità di utenti, che preservino la sicurezza di funzionamento del sistema del gas in tali condizioni di rischio.
SICUREZZA DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA
In sede di conversione in legge sono stati aggiunti gli artt. 38 bis e 38 ter:
Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l’emergenza gas e dalla società Terna Spa, entro il 31 luglio di ogni anno individua le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW (anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni), destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. I gestori di tali impianti garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, in tale arco di tempo, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.
A tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni nell’atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali.
I gestori degli impianti in questione sono inoltre esentati dall’attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché dall’attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
L’art. 38 ter inserisce gli impianti per l’estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 tra le fonti energetiche strategiche, di cui all’art. 57, c. 1 del d.l. n.5/2012.
GRANDI CONSUMATORI DI ENERGIA
L’art. 39 è finalizzato ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione energetica, ossia con riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso che riveste il costo dell’energia sui costi di produzione e sull’attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni.
La norma prevede, al comma 1, che si proceda a definire le imprese a forte consumo di energia, entro il 31 dicembre 2012, attraverso uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
MINIERE
Le miniere di minerali solidi di cui all’articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927 sono trasferite al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario, in coerenza con la riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (si rammenta che l’art. 826 del codice civile originariamente includeva le miniere nel patrimonio indisponibile dello Stato; successivamente il d.lgs. n. 85/2010 le aveva trasferite al demanio indisponibile delle province, fatta eccezione per le miniere di idrocarburi)
RIFIUTI: SISTRI E DIGESTATO
Il termine per l’entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è sospeso fino al 30 giugno 2013 al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema, anche in ragione della previsione dell’utilizzo di modalità semplificate previste dall’articolo 6 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Con decreto del Ministero dell’Ambiente sarà individuato il nuovo termine per l’entrata in operatività del SISTRI: sino a tale data è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.
In sede di conversione in legge è stato aggiunto, all’art. 52, il comma 2-bis, il quale prevede che: “Ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonchè le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura”.
OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA GREEN ECONOMY
L’art. 57 mira a favorire l’occupazione giovanile nei settori di punta della «green economy»: fonti rinnovabili; messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture e degli edifici; biocarburanti; efficienza degli usi finali dell’energia.
In sede di conversione in legge sono stati aggiunti ulteriori due settori: ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita.
Alle imprese operanti nei predetti settori che assumono nuovi addetti (di età non superiore a 35 anni) è concesso un finanziamento a tasso agevolato, per una durata non superiore a settantadue mesi, ad eccezione delle società di servizi energetici (ESCO), dei titolari dei contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, delle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, nonché (previsione aggiunta in sede di conversione) delle società previste dall’art. 3, c. 4ter del d.l.. 5/2009, per i quali la durata massima è elevata a centoventi mesi.