di Daniela Di Paola. Nella seduta del Senato del 3 agosto 2012 è stato convertito il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” .
Di seguito le disposizioni del decreto in materia di appalti e opere pubbliche, con indicazione delle modifiche apportate in sede di conversione.
FINANCING PROJECT e PROJECT BOND
E’ previsto un regime fiscale agevolato per le obbligazioni di progetto (project bond) sottoscritte nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto sviluppo: l’aliquota di ritenuta sugli interessi delle obbligazioni è prevista nella misura del 12,5 per cento, analogamente a quanto previsto per i titoli di Stato. Agli interessi pagati dal concessionario sui project bond non si applicano i limiti di deducibilità assoluta di cui all’art. 3, c. 115 della L. n. 549/1995. L’emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza.
La disposizione, al pari di previsioni già introdotte nel contesto europeo, mira ad attrarre capitale privato per il finanziamento delle infrastrutture pubbliche.
L’art. 2 defiscalizza tutte le opere infrastrutturali realizzate in partenariato pubblico – privato. Si interviene inoltre sul regime fiscale delle opere portuali: è soppressa la norma che condizionava l’attribuzione del maggior gettito dell’IVA registrato per la nuova opera all’andamento del gettito dell’intero sistema portuale nazionale, tenuto conto che tale disposizione rendeva indefinito il rischio per il privato che avesse voluto investire nelle opere portuali.
E’ resa obbligatoria la conferenza di servizi preliminare, da tenersi sullo studio di fattibilità, ove lo stesso sia posto a base della gara di project financing Le decisioni assunte in sede di conferenza di servizi sono vincolanti per la pubblica amministrazione. Si vuole in tal modo evitare che le amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie, richiedano di volta in volta modifiche al progetto dell’opera, il che può determinare un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario dell’opera. Se lo studio di fattibilità è posto a base di gara, i soggetti incaricati della sua predisposizione dovranno inoltre possedere specifici requisiti di professionalità sui temi economico-finanziari. Se l’amministrazione è carente di professionalità adeguate, queste potranno essere reperite all’esterno con procedure di gara. Lo scopo della disposizione è evidentemente quello di garantire che lo studio di fattibilità, in coerenza con il ruolo chiave che gli viene assegnato nella finanza di progetto, sia adeguatamente redatto.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
L’art. 4 eleva al 60 per cento la quota di lavori che i concessionari autostradali titolari di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002 sono tenuti ad affidare a terzi.
La quota, prima prevista nella misura del 40 per cento, era già stata elevata al 50 per cento dal decreto liberalizzazioni. Lo scopo della norma è evidentemente quello di favorire la concorrenza, consentendo la partecipazione degli operatori economici anche di medie e piccole dimensioni.
In sede di conversione in legge, l’operatività della norma è stata anticipata, dal 1° gennaio 2015, al 1° gennaio 2014
CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
L’articolo 4-bis, introdotto in sede di conversione in legge, interviene sul “contratto di disponibilità”, già introdotto dalla L. n. 27/2012, prevedendo che esso debba determinare le modalità della ripartizione dei rischi tra le parti. Salvo diversa determinazione contrattuale, sono a carico del soggetto aggiudicatore i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e orni altro atto di natura amministrativa. E’ inoltre previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante.
Tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
TARIFFE PROFESSIONALI
L’abrogazione delle tariffe professionali prevista dall’art. 9 del d.l. liberalizzazioni, è stata fonte, nell’applicazione pratica, di una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti, che, per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, si sono trovate prive dei riferimento da utilizzare per stabilire l’importo a base di gara. L’articolo 5 prevede quindi che siano utilizzati nell’ambito dei contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria e architettura, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base di gara, i parametri stabiliti, con successivo decreto, per la liquidazione dei compensi giudiziali. Lo stesso decreto dovrà definire anche la classificazione delle prestazioni per individuare la prestazione professionale. In ogni caso, dovrà essere previsto un limite massimo, corrispondente a quanto stabilito dalle previgenti tariffe professionali.
CREDITI DI IMPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI
L’art. 6 dà la possibilità ai comuni di utilizzare i crediti d’imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, compensando crediti e debiti all’interno del comparto della pubblica amministrazione.
VERIFICHE ANTINCENDIO NELLE GALLERIE STRADALI E FERROVIARIE
Con il d.P.R. n. 151/2011 sono stati introdotti nuovi criteri e modelli procedurali per la verifica antincendio degli edifici e delle attività produttive, inserendo le gallerie stradali oltre i 500 metri e ferroviarie oltre i 2.000 metri nel campo di applicazione delle attività soggette alla SCIA. L’art. 55, c. 1 bis del d.l. 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni dalla L. n. 27/2012, ha previsto che i gestori delle gallerie dovranno aver concluso gli adempimenti di prevenzione incendio, con l’attuazione di tutte le misure di sicurezza ai fini antincendio, ivi compresi gli adeguamenti alle vigenti norme degli impianti idrici antincendio a protezione delle gallerie, entro il 30 aprile 2019, per le gallerie stradali esistenti, entro il 7 aprile 2016 per le gallerie ferroviarie con progetto approvato prima del d.l. Ed entro il 7 aprile 2021 per la gallerie ferroviarie in esercizio. Per consentire ai gestori di presentare l’istanza prevista dal d.P.R. n. 151/2011 (SCIA) corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi, è stato previsto dall’art. 7 un termine pari a sei mesi decorrenti dal completamento degli adeguamenti da eseguirsi entro i termini sopra indicati.
INDAGINI GEOTECNICHE
L’art. 7 modifica l’art. 59, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia): sono soggette ad autorizzazione, da un lato, le indagini preliminari che si effettuano sul sito dove sorgerà l’opera, il prelievo dei campioni e le prove in sito (cd, indagini geotecniche), finalizzate alla redazione della relazione geotecnica (distinte dalle eventuali indagini geognostiche finalizzate unicamente alla redazione della relazione geologica e per le quali non è richiesta l’autorizzazione), dall’altro, le prove di laboratorio sui campioni di terra o roccia che sono stati prelevati nella prima fase e che vengono successivamente consegnati in laboratorio per le prove.
GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
Modificando le norme base che disciplinano le gare per la distribuzione del gas, contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2000, l’art. 37 chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, specificando al contempo che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché per il socio selezionato ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, e per le società a partecipazione mista, pubblica e privata, come già disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. Tale disposizione vale solo per le gare per ambito «a regime» e cioè per quelle che saranno svolte dopo le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, al termine del periodo transitorio, ormai concluso, disciplinato dallo stesso decreto legislativo n. 164 del 2000 (vale quindi per le gare che saranno bandite indicativamente nel 2024).
Per le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, la partecipazione è aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione del gas.
Per le gare per la distribuzione del gas resta fermo l’obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente; pertanto tale previsione non può dare punteggi per l’aggiudicazione della gara.
CONCESSIONI IDROELETTRICHE
La disposizione di cui all’art. 17, comma 4, modifica i criteri di aggiudicazione delle gare di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999; per evitare possibili contenziosi che potrebbero rallentare le procedure di aggiudicazione, è stabilito il valore predominante da attribuire all’elemento «offerta economica per l’acquisizione dell’uso della risorsa idrica e degli altri beni pubblici oggetto di concessione» nonché all’elemento «offerta di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata», rispetto agli altri elementi dell’offerta, in quanto criteri oggettivi, di immediata valutazione.
La durata della concessione, che era stata ridotta a venti anni dal decreto legge, è stata modificata in sede di conversione in legge, prevedendosi dunque attualmente che la durata debba essere compresa tra venti e trenta anni.
I commi 5 e 6 disciplinano il trasferimento del ramo d’azienda dal concessionario uscente al nuovo aggiudicatario per garantire la continuità gestionale della concessione. In particolare, fermo restando il carattere demaniale della risorsa idrica e dei beni pubblici identificati dall’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e canali di scarico), è previsto, secondo la formulazione risultante a seguito delle modifiche apportate in Parlamento, che il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell’ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, primo comma, è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch’essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell’ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività economiche legate agli usi delle acque e parità di trattamento tra gli operatori economici, il comma 7 prevede un decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per stabilire i criteri generali per la determinazione e l’aggiornamento da parte delle regioni di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico, secondo criteri di economicità e di ragionevolezza.
In sede di conversione in legge è stato infine previsto che il 20% del canone di concessione ad uso idroelettrico possa essere destinato dalle Regioni e dalle Province autonome alla riduzione dei costi dell’energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell’unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti alle concessioni.
DISCIPLINA DELL’IMPUGNAZIONE DEI LODI ARBITRALI
Per i lodi arbitrali per la risoluzione di controversie comunque connesse alle materie dei lavori pubblici, servizi e forniture, l’impugnativa, oltre alla nullità, può riguardare anche le regole di diritto relative al merito della controversia: tale ampliamento delle ipotesi di impugnabilità del lodo risulta coerente con quanto previsto dall’articolo 829 del codice di procedura civile che, al terzo comma, rende proponibile tale motivo di impugnazione del lodo, laddove espressamente disposto dalla legge.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
L’art. 53 chiarisce che l’organizzazione in ambiti, di cui all’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, prevede sia la delimitazione geografica dell’ambito o bacino, sia l’attribuzione del ruolo di ente di governo dell’ambito, che può essere effettuata istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni a un ente già istituito. Si chiarisce, inoltre, che nel fare salva l’organizzazione di servizi pubblici locali in ambiti o bacini già prevista in attuazione di discipline vigenti, si richiede di rispettare la stessa scadenza del 30 giugno 2012, anche in deroga a termini diversi previsti nelle suddette discipline.
Nel caso dei servizi a rete di rilevanza economica di cui all’articolo 3-bis saranno gli enti di governo identificati ai sensi dello stesso articolo a esercitare le funzioni che per gli altri servizi vengono esercitate dagli enti locali e che tali funzioni verranno esercitate con riferimento agli ambiti o bacini territoriali omogenei di cui allo stesso articolo 3-bis.