di Daniela Di Paola. E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio la Circolare n. 4 del Ministro della Funzione Pubblica, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione delle norme della L. n. 241/1990, introdotte o novellate dall’art. 1 del D.L. n. 5/2012 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012.
Si tratta dell’art. 2, c. 8, che prevede la trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze passate in giudicato di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, del c. 9, che individua le sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento conclusivo o che lo hanno adottato in ritardo, e dei commi 9-bis-9 quinquies, del medesimo art. 2, che disciplinano l’attivazione dei poteri sostitutivi .
In merito alla prima questione (art. 2, c. 8), il Ministro chiarisce che la trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio inadempimento non debba essere curata dall’amministrazione, bensì dagli stessi uffici giudiziari, i quali, oltretutto, possoNO agevolmente reperire, in quanto in loro possesso, i dati relativi al passaggio in giudicato delle sentenze (cfr. in proposito l’art. 1 dell’all.to 2 al d.lgs. 7 luglio 2010, n. 104, il quale prevede le segreteria dei TAR annotino nel registro generale dei ricorsi la notizia relativa alle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito);
L’art. 1 del D.L. n. 5/2012 ha poi modificato l’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, specificando la responsabilità del dirigente e del funzionario inadempiente. Il comma 9, il quale disponeva che “La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita’ dirigenziale”, era stato introdotto dalla legge n. 69 del 2009; il nuovo testo dell’art. 2, c. 9, come modificato dal decreto semplificazioni, amplia la responsabilità e la estende anche nei confronti del funzionario, stabilendo che: “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche’ di responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
L’inerzia del funzionario o del dirigente, legittima, secondo i nuovi commi 9-bis – 9 quinquies, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’organo di governo. Anche su questo punto erano sorti dubbi interpretativi che il Ministero ha ritenuto di chiarire a mezzo della circolare in commento.
L’organo di governo puo’, dunque, individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi. Soltanto nel caso in cui l’organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o, ancora in mancanza, al funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione.
Secondo la circolare, “tale conclusione è confermata dalla ratio sottesa alla novella, diretta a responsabilizzare il vertice e assicurargli la cognizione di tutti i casi in cui non e’ stata rispettata la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentizzazione delle notizie. Il comma 9-quater dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 dispone, in tale senso, che il soggetto al quale e’ stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare all’organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e’ stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Si tratta di adempimento che assume connotato di notevole importanza, perche’ consente di monitorare i settori nei quali e’ piu’ frequente il mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento”.
Al fine di rendere operative le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni, con particolare riferimento all’onere del privato di sollecitare l’esercizio del potere sostitutivo (art. 2, c. 9-ter), è inoltre precisato che il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostituitivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, possa inviare la richiesta di cui al comma 9-ter. Congrua pubblicita’ deve essere data anche ai nominativi di coloro sono stati individuati dalla norma come titolari del potere sostitutivo in caso di omessa indicazione da parte dell’organo di governo (secondo i casi, come sopra rilevato: dirigente generale, dirigente preposto all’ufficio o funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione).
Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, ha, ai sensi del comma 9-ter dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, un termine, pari alla meta’ di quello originariamente previsto, per l’adozione del provvedimento, servendosi delle strutture competenti o, eventualmente, nominando un commissario.
Infine, in tutti i provvedimenti adottati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento, deve essere indicato (così prevede l’art. 2, c. 9-quinquies), oltre al termine di legge o di regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso.
Un commento su “Silenzio inadempimento della P.A.: responsabilità, poteri sostitutivi e comunicazione alla Corte dei Conti. La circolare n. 5/2012 chiarisce le novelle apportate dal decreto semplificazioni.”
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Ma questa norma vale anche per i procedimenti amministrativi sanzionatori ex lege 689/1981?
in tal caso qual è il termine di riferimento? 30 giorni (ai sensi della l.n. 241/1990, nel caso in cui la p.a. non abbia deliberato un termine superiore?) ovvero 5 anni (termine di prescrizione ex l. n. 689/1981)?
saluti
markus