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di Matteo Mastracci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza 4 luglio 2012 n. 11139 stabiliscono che: “La riabilitazione penale dalla condanna per falso ideologico subita durante lo svolgimento della pratica forense non permette automaticamente l’iscrizione all’albo degli avvocati una volta superato l’esame”.

La Corte ha avallato la decisione del Consiglio Nazionale Forense di Palermo, il quale aveva dichiarato che i fatti illeciti “benché risalenti nel tempo” sarebbero tali “da compromettere il requisito della condotta specchiatissima ed illibata”  che l’articolo 17 del Rd n. 1578 del 1993 ritiene necessaria ai fini dell’iscrizione all’ordine degli avvocati, rendendo così il fututo avvocato indegno e quindi non idoneo allo svolgimento della professione forense secondo i canoni deontologici necessari.

La Suprema Corte ha precisato nella sua decisione che la valutazione operata dal Consiglio Nazionale Forense in quanto immune da vizi logici e giuridici, non può formare oggetto di sindacato da parte della Corte stessa, la quale deve esclusivamente limitarsi a controllare l’esattezza e la congruità della decisione senza potersi sostituire al Consiglio, unico titolare del potere di apprezzamento e decisione secondo il rispettivo codice deontologico.

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