di Daniele Trabucco. Fin dall’estate scorsa, già con la manovra finanziaria bis, si è iniziato ad assitere ad una continua quanto sottile violazione della Costituzione in tema di modifica/soppressione/accorpamento delle Province. Il Testo fondamentale, conformemente alla sua ispirazione non solo di riconoscimento ma soprattutto di promozione delle autonomie locali territoriali (art. 5 Cost.), impone che ogni ipotesi modificatoria prenda avvio dal basso, “su iniziativa dei Comuni”, come recita l’art. 133, comma 1, Cost. e non dallo Stato. A quest’ultimo, pertanto, spetta unicamente un ruolo di garanzia, ossia verificare che l’eventuale revisione delle circoscrizioni provinciali esistenti o il loro accorpamento siano o meno conformi all’interesse generale. Stando, quindi, alla lettera della norma costituzionale, sarebbe precluso a priori un qualunque intervento statale volto a predeterminare le condizioni idonee a garantire la sopravvivenza dell’ente provinciale.
Il decreto-legge n. 95/2012 (sul cui contenuto dettagliato in tema di Province si rinvia all’ottima e precisa sintesi del dott. Carlo Rapicavoli), invece, reca un’articolata procedura che, sebbene voglia coinvolgere Regione ed enti locali nell’applicazione dei parametri indicati dall’Esecutivo, fuorisce dal procedimento indicato all’art. 133, comma 1, Cost. Infatti, l’iter procedurale previsto dal provvedimento sulla spending review delinea un percorso (sono fatte salve le Province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di Regione e le Province confinanti solo con Province di Regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle Province interessate dall’istituzione delle Città Metropolitane) il cui contenuto è già precostituito dal Governo e non è affatto rimesso alla libera ed autonoma iniziativa dei Comuni come, del resto, contempla l’art. 133, comma 1, della Costituzione. Inoltre, vengono fissati due criteri alla cui stregua dovranno effettuarsi gli accorpamenti: la dimensione territoriale e la popolazione residente. La dettagliata definizione di tali criteri è poi rimessa ad un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Ora, questi criteri devono essere coerenti con l’obiettivo che si intende perseguire, cioè la riduzione della spesa pubblica. Se questa, allora, è la ragione, perché la soppressione non è generalizzata? Perché si dovrebbero salvare solo le Province che soddisfano i criteri arbitrariamente prefissati? Il progetto governativo, in realtà, si rivela manchevole proprio sotto il profilo della coerenza della differenziazione legislativa. Con una recentissima pronuncia, la n. 151/2012, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la bontà dell’operato del legislatore statale in merito ai provvedimenti adottati inerenti ai tagli del costo della politica già contemplati nel decreto-legge n. 78/2010, ha rivolto un monito allo Stato, valido pro futuro, di rispettare i principi fondamentali che la Costituzione pone a garanzia degli enti locali territoriali. In altri termini, secondo il giudice delle leggi, situazioni eccezionali, come la grave crisi economica che ha colpito l’Italia e l’Europa intera, non possono essere invocate ed utilizzate dal legislatore per sospendere le garanzie costituzionali di autonomia di Comuni e Province stabilite dalla Carta. Lo Stato, pertanto, se da un lato deve affrontare con decisione l’emergenza finanziaria, dall’altro deve predisporre rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale. Forse aveva ragione il filosofo austriaco Ludwing Wittggenstein (1889-1951): “su ciò di cui non si sa, sarebbe meglio tacere”.
Daniele Trabucco (Università degli Studi di Padova)
Un commento su “Spending review sulle province: violata la Costituzione”